DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA',
L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA
RICERCA
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO - Ufficio VI
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che
disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i
requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in
particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina
l'esercizio della predetta attività all'acquisizione,
successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e
chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi
di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di
specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine
riconosciuti;
VISTO l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge
15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro
dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia
rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli
istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n.
56 del 1989;
VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è
stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento
degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in
psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n.
127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede
che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla
base dei pareri conformi formulati dalla Commissione
tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del precitato decreto n.
509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
VISTI i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre
2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la
valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard
minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione
al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;
VISTA l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre
2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle
ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti
istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad
istituire e ad attivare corsi di specializzazione in
psicoterapia";
VISTO il decreto in data 3 agosto 2009, con il
quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi
dell'articolo 3 del predetto regolamento;
VISTO il regolamento concernente la struttura ed
il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema
Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con Decreto del
Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010, ai sensi
dell'art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286;
VISTO il decreto in data 24 ottobre
1994, con il quale l' istituto "Scuola quadriennale di
psicoterapia psicoanalitica per bambini , adolescenti e famiglie" è
stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede
principale di Firenze, un corso di formazione in psicoterapia, per
i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;
VISTO il decreto in data 25 maggio 2001 con il
quale è stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei
corsi di specializzazione adottato dall'istituto "Centro studi
Martha Harris - Scuola quadriennale di psicoterapia psicoanalitica
per bambini, adolescenti e famiglie" di Firenze, alle disposizioni
del titolo II del decreto n. 509/1998;
VISTO il decreto in data 18 luglio 2002 con il
quale il predetto Istituto è stato autorizzato ad attivare
una sede periferica in Bologna;
VISTO il decreto in data 16 giugno 2003 con il
quale il suddetto Istituto è stato autorizzato a trasferire
la sede periferica di Bologna;
VISTO il decreto in data 16 gennaio 2004 di
autorizzazione a cambiare denominazione in "Scuola quadriennale di
psicoterapia psicoanalitica per bambini, adolescenti e famiglie,
modello Tavistock";
VISTO il decreto in data 27 febbraio 2009 di
autorizzazione a trasferire la sede periferica di Bologna e a
diminuire il numero degli allievi;
VISTA l'istanza con la quale il predetto istituto
chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede
periferica di Bologna da via Chiudare, 4 a Via Barberia, 18
;
VISTO il parere favorevole espresso dalla
suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 23 marzo
2012;
VISTA la favorevole valutazione tecnica di
congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra
indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione
del Sistema Universitario e della Ricerca nella riunione del
18 aprile 2012 trasmessa con nota prot. 443 del 18 aprile
2012;
D E C R E T A :
Art. 1
L' Istituto "Scuola quadriennale di psicoterapia psicoanalitica per
bambini, adolescenti e famiglie, modello Tavistock" abilitato con
decreto in data 18 luglio 2002 ad istituire e ad
attivare nella sede periferica di Bologna, un corso di
specializzazione in psicoterapia ai sensi del
regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998,
n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede da via
Chiudare, 4, a Via Barberia, 18.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
f.to Dott. Raffaele LIBERALI