DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA',
L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA
RICERCA
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LO STUDENTE E IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - Ufficio VI
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti
per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare
l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della
predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in
psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione
professionale mediante corsi di specializzazione almeno
quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione
universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
VISTO l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge
15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro
dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia
rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli
istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n.
56 del 1989;
VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è
stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento
degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in
psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n.
127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede
che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla
base dei pareri conformi formulati dalla Commissione
tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del precitato decreto n.
509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
VISTI i pareri espressi nelle riunioni dell'11
ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario ha
individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti
richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle
strutture ed attrezzature;
VISTA l'ordinanza ministeriale in data 10
dicembre 2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni
alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004,
recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di
abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione
in psicoterapia";
VISTO il decreto in data 3 agosto 2009, con il
quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi
dell'articolo 3 del predetto regolamento;
VISTO il regolamento concernente la struttura ed
il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema
Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con Decreto del
Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010, ai sensi
dell'art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286;
VISTO il decreto in data 6 dicembre 1994 con il
quale l' "Istituto Appulo Lucano di terapia familiare",
è stato abilitato ad istituire e ad attivare corsi di
formazione in psicoterapia nelle sedi di Bari e
Potenza, per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del
1989;
VISTO il decreto in data 25 maggio 2001,
con il quale all' "Istituto di psicoterapia familiare e
relazionale s.r.l." (già Istituto Appulo Lucano) è stata confermata
l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di
formazione in psicoterapia nelle sedi di Bari e
Potenza, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto
n. 509 del 1998;
VISTO il decreto in data 2 agosto 2001 di
autorizzazione all'attivazione della sede periferica di
Taranto;
VISTO il decreto in data 21 ottobre 2004 di
autorizzazione al trasferimento della sede di Potenza;
VISTO il decreto in data 27 febbraio 2009 di
autorizzazione ad aumentare il numero di allievi ammissibili nella
sede di Bari;
VISTO il decreto in data 19 luglio 2010 di
autorizzazione al trasferimento e all'aumento degli allievi della
sede periferica di Potenza;
VISTO il decreto in data 25 gennaio 2011 di
autorizzazione al trasferimento dela sede principale di Bari;
VISTA l'istanza con la quale il predetto istituto
chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede
periferica di Taranto - C.so Umberto, 114 - a Roma - via
Massaciuccoli, 73, p. 3°, sc. A;
VISTO il parere favorevole espresso dalla
suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 2
dicembre 2011;
VISTA la favorevole valutazione tecnica di
congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra
indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione
del Sistema Universitario e della Ricerca nella riunione del
18 aprile 2012 trasmessa con nota prot. 443 del 18 aprile
2012;
D E C R E T A :
Art. 1
- L' "Istituto di psicoterapia familiare e relazionale"
abilitato con decreto in data 2 agosto 2001 ad
istituire e ad attivare nella sede periferica di Taranto - C.so
Umberto, 114 - un corso di specializzazione
in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato
con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire
la predetta sede a Roma - via Massaciuccoli, 73, p. 3°, sc.
A.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
f.to Dott. Raffaele LIBERALI