DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA',
L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA
RICERCA
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LO STUDENTE E IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - Ufficio VI
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che
disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i
requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in
particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina
l'esercizio della predetta attività all'acquisizione,
successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e
chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi
di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di
specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine
riconosciuti;
VISTO l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge
15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro
dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia
rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli
istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n.
56 del 1989;
VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il
quale è stato adottato il regolamento recante norme per il
riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di
specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma
96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2,
comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti
richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati
dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del
precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la
valutazione del sistema universitario;
VISTI i pareri espressi nelle riunioni dell'11
ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario ha
individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti
richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle
strutture ed attrezzature;
VISTA l'ordinanza ministeriale in data 10
dicembre 2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni
alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004,
recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di
abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione
in psicoterapia";
VISTO il decreto in data 3 agosto 2009, con il
quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi
dell'articolo 3 del predetto regolamento;
VISTO il regolamento concernente la struttura ed
il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema
Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con Decreto del
Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010, ai sensi
dell'art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286;
VISTO il decreto in data 16 novembre 2000 con il
quale l'Istituto "ARIRI - Associazione ricerche-interventi sui
rapporti interpersonali", è stato abilitato ad istituire e ad
attivare corsi di formazione in psicoterapia
nella sede di Bari, per i fini di cui all'art. 4 del
richiamato decreto n. 509 del 1998;
VISTO il decreto in data 27 aprile
2001, con il quale all'istituto "ARIRI - Associazione
ricerche-interventi sui rapporti interpersonali" è stata confermata
l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di
formazione in psicoterapia nella sede di Bari,
per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del
1998;
VISTA l'istanza con la quale il predetto istituto
chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede
principale di Bari - da Corso Alcide De Gasperi, 334, a via
Villari, 10 - nonché la diminuzione del numero massimo degli
allievi ammissibile al primo anno di corso da 15 a 6;
VISTO il parere favorevole espresso dalla
suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 23 marzo
2012;
VISTA la favorevole valutazione tecnica di congruità in
merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato,
espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del
Sistema Universitario e della Ricerca nella riunione del 18
aprile 2012 trasmessa con nota prot. 443 del 18 aprile 2012;
D E C R E T A :
Art. 1 - L' Istituto "ARIRI -
Associazione ricerche-interventi sui rapporti interpersonali"
abilitato con decreto in data 16 novembre 2000 ad
istituire e ad attivare nella sede principale di Bari, un
corso di specializzazione in psicoterapia ai
sensi del regolamento adottato con D.M. 11
dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede
da Corso Alcide De Gasperi, 334, a via Villari, 10.
Art. 2 - Il numero massimo di
allievi ammissibili a ciascun anno di corso è pari a 6 unità
e, per l'intero corso, a 24 unità.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
f.to Dott. Raffaele LIBERALI