DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA',
L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA
RICERCA
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO - Ufficio VI
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti
per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare
l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della
predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in
psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione
professionale mediante corsi di specializzazione almeno
quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione
universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
VISTO l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15
maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro
dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia
rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli
istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n.
56 del 1989;
VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è
stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento
degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in
psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n.
127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede
che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla
base dei pareri conformi formulati dalla Commissione
tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del precitato decreto n.
509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
VISTI i pareri espressi nelle riunioni dell'11
ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario ha
individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti
richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle
strutture ed attrezzature;
VISTA l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004,
avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze
ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni
per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e
ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia";
VISTO il decreto in data 3 agosto 2009, con il
quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi
dell'articolo 3 del predetto regolamento;
VISTO il regolamento concernente la struttura ed
il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema
Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con Decreto del
Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010, ai sensi
dell'art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286;
VISTO il decreto in data 20 marzo 2002 con il
quale l'"Istituto di psicologia cognitiva post-razionalista
(IPRA)", è stato abilitato ad istituire e ad
attivare corsi di specializzazione in
psicoterapia nelle sedi di Roma e Bari, per i fini di
cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;
VISTO il decreto in data 2 agosto 2007, di
autorizzazione a trasferire la sede periferica di Bari;
VISTO il decreto in data 7 maggio 2010 di diniego
all'attivazione della sede periferica di Reggio Emilia;
VISTA l'istanza con la quale il predetto istituto
chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede
principale di Roma da Piazza Adriana, 20 a via A. Bertoloni, 19 -
int. 9;
VISTO il parere favorevole espresso dalla
suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 23 marzo
2012;
VISTA la favorevole valutazione tecnica di
congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra
indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione
del Sistema Universitario e della Ricerca nella riunione del
18 aprile 2012 trasmessa con nota prot. 443 del 18 aprile
2012;
D E C R E T A :
Art. 1
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
f.to Dott. Raffaele LIBERALI