VISTA la legge 14
luglio 2008, n. 121 "Conversione in legge del decreto legge 16
maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento
delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1 commi 376 e
377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e, in particolare l'art.
1, comma 5;
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998,
n.286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"ed, in
particolare, l'art.39, comma 5;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica
18 ottobre 2004, n. 334 "Regolamento recante modifiche ed
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394, in materia di immigrazione";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001 "Disposizioni per l'uniformità del
trattamento sul diritto agli studi universitari" tuttora in
vigenza, ed, in particolare, l'articolo 13, comma 5;
VISTO il D.M. 2 maggio 2011, con il quale
sono stati definiti i Paesi a "basso sviluppo umano" caratterizzati
da problemi di sottosviluppo particolarmente gravi;
RITENUTO di dover aggiornare la lista dei Paesi
individuati nel medesimo D.M. 2 maggio 2011;
VISTA la comunicazione resa in data 17 aprile
2012 dal Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la
Cooperazione allo sviluppo - Ufficio VIII - in ordine alla lista
dei Paesi in via di sviluppo del DAC (Comitato di aiuto allo
sviluppo) dell'OCSE, beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo
(APS);
D E C R E T A
:
Art.1
Ai fini della valutazione della condizione economica, per
l'erogazione dei rispettivi interventi, gli organismi regionali di
gestione applicano le disposizioni di cui all'art.13, comma 5, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001,
citato nelle premesse, agli studenti provenienti dai Paesi che di
seguito si riportano:
Afganistan
Angola
Bangladesh
Benin
Bhutan
Burkina Faso
Burundi
Cambogia
Central African Rep.
Chad
Comoros
Congo Dem. Rep.
Djibouti
Equatorial Guinea
Eritrea
Ethiopia
Gambia
Guinea
Guinea Bissau
Haiti
Kenya
Kiribati
Korea, Dem. Rep.
Kyrgyz Rep.
Laos
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritania
Mozambique
Myanmar
Nepal
Niger
Rwanda
Samoa
Sao Tome & Principe
Senegal
Sierra Leone
Solomon Islands
Somalia
South Sudan
Sudan
Tanzania
Tajikistan
Timor-Leste
Togo
Tuvalu
Uganda
Vanuatu
Yemen
Zambia
Zimbabwe
Art.2
Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano per l'anno
accademico 2012/2013.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
IL MINISTRO
F.to Francesco Profumo