Direzione generale per gli studi, la
statistica e i sistemi informativi
Direzione generale per l'Università, lo studente e il diritto allo
studio universitario
Ai Rettori
Ai Direttori generali / Direttori amministrativi
e, p.c. Al Presidente ANVUR
Al CINECA
LORO SEDI
La legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione con
modificazioni del decreto legge n. 5/2012, recante disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, ha previsto,
all'articolo 48, che gli studenti, a decorrere dall'anno accademico
2012/2013, possano iscriversi nelle università autocertificando i
titoli richiesti. Le università, a loro volta, accertano la
veridicità dei titoli autocertificati dagli studenti, accedendo
all'Anagrafe nazionale degli studenti del settore istruzione, di
cui al decreto legislativo n. 76/2005, in cui sono contenute le
informazioni necessarie.
All'atto dell'iscrizione universitaria lo studente diplomato entra
a far parte del mondo universitario con la stessa identità
riconosciutagli nel sistema di istruzione. Questo comporta che
l'Anagrafe nazionale dell'istruzione diventi, dal prossimo anno
accademico, il flusso di alimentazione dell'Anagrafe nazionale
dell'università.
Del resto, la circostanza che il legislatore ha inteso assumere
l'anagrafe nazionale degli studenti, quale modalità per verificare
la veridicità dei titoli autocertificati, sta a significare che
l'anagrafe stessa possiede le caratteristiche di banca dati che fa
fede verso l'esterno, essendo costituita da informazioni inserite
direttamente dalle istituzioni scolastiche presso cui si è
determinata la carriera scolastica dell'alunno.
Dal prossimo anno accademico l'Anagrafe dell'università verrà,
pertanto, ad essere alimentata da un flusso di dati certificato,
con la conseguenza che durante tutto il percorso universitario lo
studente continuerà ad essere individuato con le caratteristiche
acquisite nel percorso di studi secondario, individuate attraverso
il codice fiscale posseduto.
La chiave del codice fiscale viene individuata quale strumento
caratterizzante e identificativo dello studente anche per l'intero
percorso universitario.
La stessa legge n. 35/2012 prevede inoltre che dall'anno
accademico 2013/2014 la verbalizzazione e la registrazione degli
esiti degli esami e crediti e degli esami di laurea sostenuti dagli
studenti universitari avvenga esclusivamente con modalità
informatiche. Per dare concreta attuazione alla previsione
legislativa è di tutta evidenza che le singole posizioni presenti
in anagrafe corrispondano agli studenti effettivamente iscritti e
che per ciascuno di essi risulti attribuito il corretto codice
fiscale. Da quanto precede emerge la necessità di procedere ad una
sollecita analisi di completezza dell'Anagrafe sia con riferimento
agli iscritti, sia con riguardo agli immatricolati.
Al fine di consentire il migliore e più agevole adeguamento
dell'anagrafe universitaria secondo le indicazioni che precedono,
verranno previsti presso questo Ministero incontri, entro il mese
di luglio, con i referenti di ciascun ateneo, preposti alla
gestione dell' Anagrafe Nazionale degli Studenti
Universitari.
Si fa comunque riserva di ulteriori comunicazioni a riguardo.
Il Direttore Generale
Il
Direttore Generale
Emanuele Fidora
Daniele Livon