Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Nota 30 maggio 2012, protocollo n.2595

Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università


Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi
Direzione generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario

Protocollo: n.2595
Roma, 30 maggio 2012

Ai Rettori
Ai Direttori generali / Direttori amministrativi

e, p.c.  Al Presidente ANVUR
Al CINECA

LORO SEDI

Oggetto: Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università

La legge  4 aprile 2012, n. 35, di conversione con modificazioni del decreto legge n. 5/2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, ha previsto, all'articolo 48, che gli studenti, a decorrere dall'anno accademico 2012/2013, possano iscriversi nelle università autocertificando i titoli richiesti. Le università, a loro volta, accertano la veridicità dei titoli autocertificati dagli studenti, accedendo all'Anagrafe nazionale degli studenti del settore istruzione, di cui al decreto legislativo n. 76/2005, in cui sono contenute le informazioni necessarie.
All'atto dell'iscrizione universitaria lo studente diplomato entra a far parte del mondo universitario con la stessa identità riconosciutagli nel sistema di istruzione. Questo comporta che l'Anagrafe nazionale dell'istruzione diventi, dal prossimo anno accademico, il flusso di alimentazione dell'Anagrafe nazionale dell'università.
Del resto, la circostanza che il legislatore ha inteso assumere l'anagrafe nazionale degli studenti, quale modalità per verificare la veridicità dei titoli autocertificati, sta a significare che l'anagrafe stessa possiede le caratteristiche di banca dati che fa fede verso l'esterno, essendo costituita da informazioni inserite direttamente dalle istituzioni scolastiche presso cui si è determinata la carriera scolastica dell'alunno. 
Dal prossimo anno accademico l'Anagrafe dell'università verrà, pertanto, ad essere alimentata da un flusso di dati certificato, con la conseguenza che durante tutto il percorso universitario lo studente continuerà ad essere individuato con le caratteristiche acquisite nel percorso di studi secondario, individuate attraverso il codice fiscale posseduto.
La chiave del codice fiscale viene individuata quale strumento caratterizzante e identificativo dello studente anche per l'intero percorso universitario.
La stessa legge n. 35/2012 prevede inoltre che dall'anno accademico 2013/2014 la verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami e crediti e degli esami di laurea sostenuti dagli studenti universitari avvenga esclusivamente con modalità informatiche. Per dare concreta attuazione alla previsione legislativa è di tutta evidenza che le singole posizioni presenti in anagrafe corrispondano agli studenti effettivamente iscritti e che per ciascuno di essi risulti attribuito il corretto codice fiscale. Da quanto precede emerge la necessità di procedere ad una sollecita analisi di completezza dell'Anagrafe sia con riferimento agli iscritti, sia con riguardo agli immatricolati.  
Al fine di consentire il migliore e più agevole adeguamento dell'anagrafe universitaria secondo le indicazioni che precedono, verranno previsti presso questo Ministero incontri, entro il mese di luglio, con i referenti di ciascun ateneo, preposti alla gestione dell' Anagrafe Nazionale degli Studenti Universitari.

Si fa comunque riserva di ulteriori comunicazioni a riguardo.

Il Direttore Generale                     Il Direttore Generale
Emanuele Fidora                           Daniele Livon