VISTA la legge 9 maggio
1989, n.168, con la quale è stato istituito il Ministero
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.121
recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della
legge 24 dicembre 2007, n.244";
VISTO il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592,
recante "Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione
superiore";
VISTO il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269,
recante "Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli
accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle
Università e negli Istituti superiori";
VISTO il regio decreto 10 settembre 1938, n.
1652, e successive modificazioni, recante "Disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario";
VISTA la legge 8 dicembre
1956, n.1378, recante "Esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni";
VISTO il decreto ministeriale 9 settembre 1957,
e successive modificazioni, recante "Approvazione del regolamento
sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle
professioni";
VISTA la legge 2 aprile 1958, n. 323, recante
"Norme sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle
professioni";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica
28 ottobre 1982, n. 980, e successive modificazioni, recante
"Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di
abilitazione all'esercizio della professione di biologo";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 2001, n. 195, concernente "Regolamento recante modifica al
decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980,
per l'abolizione del tirocinio ai fini dell'esame di Stato per
l'esercizio della professione di biologo";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 1982, n.981, e successive modificazioni, recante
"Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di
abilitazione all'esercizio della professione di geologo";
VISTI i decreti ministeriali n. 239 e 240 del 13
gennaio 1992, concernenti rispettivamente "Regolamento recante
norme sul tirocinio pratico post-lauream per l'ammissione all'esame
di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di
psicologo" e "Regolamento recante norme sull'esame di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo";
VISTA la legge 10 febbraio 1992, n. 152, recante
"Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove
norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore
agronomo e di dottore forestale";
VISTO il decreto ministeriale 21 marzo 1997, n.
158, recante "Regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore
forestale";
VISTA la legge 23 marzo 1993, n. 84, recante
"Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione
dell'albo professionale";
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 1998, n.
155, concernente "Regolamento recante norme sull'esame di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione di assistente
sociale";
VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999,
n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, concernente
"Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei";
VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 2000
recante "Determinazione delle classi delle lauree
universitarie";
VISTO il decreto ministeriale 28 novembre 2000
recante "Determinazione delle classi delle lauree
specialistiche";
VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004,
n.270, concernente "Modifiche al regolamento recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con
decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
VISTO il decreto ministeriale 16 marzo 2007,
recante "Determinazione delle classi delle lauree
universitarie";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica
5 giugno 2001, n.328, recante "Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e
delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché
della disciplina dei relativi ordinamenti";
VISTO il decreto-legge 10 giugno 2002, n.107,
convertito nella legge 1 agosto 2002, n. 173, recante "Disposizioni
urgenti in materia di accesso alle professioni";
VISTO il decreto-legge 9 maggio 2003, n.105,
convertito nella legge 11 luglio 2003, n. 170, recante
"Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca,
nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività
professionali";
UDITO il parere del Consiglio Universitario
Nazionale espresso nell'adunanza del 14 dicembre 2011;
O R D I N A:
ART. 1
Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2012 la prima e la
seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio
delle professioni di attuario e attuario iunior, chimico e chimico
iunior, ingegnere e ingegnere iunior, architetto, pianificatore,
paesaggista, conservatore e architetto iunior e pianificatore
iunior, biologo e biologo iunior, geologo e geologo iunior,
psicologo, dottore in tecniche psicologiche per i contesti
sociali,organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche
psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, dottore
agronomo e dottore forestale, agronomo e forestale iunior e
biotecnologo agrario, assistente sociale specialista e assistente
sociale.
Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno
conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine
stabilito per ciascuna sessione dai Rettori delle singole
università in relazione alle date fissate per le sedute di
laurea.
ART. 2
I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione
agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate per ciascuna
professione nella tabella annessa alla presente ordinanza.
ART. 3
I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di
ammissione alla prima sessione non oltre il 23 maggio 2012 e alla
seconda sessione non oltre il 19 ottobre 2012 presso la segreteria
dell'università o istituto di istruzione universitaria presso cui
intendono sostenere gli esami.
In ciascuna sessione non può essere sostenuto l'esame per
l'esercizio di più di una delle professioni indicate nell'articolo
1.
Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che
sono stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda
sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data
del 19 ottobre 2012 facendo riferimento alla documentazione già
allegata alla precedente istanza.
La domanda, in carta semplice, con l'indicazione della data di
nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti
documenti:
a) diploma di laurea, di laurea specialistica o laurea
magistrale conseguita in base all'ordinamento introdotto in
attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997,
n. 127 e successive modificazioni, o diploma di laurea conseguita
ai sensi dell'ordinamento previgente, ovvero diploma universitario
di cui alla tabella A) allegata al citato D.P.R. n. 328 del 2001 in
originale o in copia autenticata o in copia notarile.
b) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione
agli esami nella misura di €.49,58 fissata dall'articolo 2, comma
3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21
dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti.
I richiedenti sono inoltre tenuti a versare all'economato
dell'università il contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai
sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n.537. La
relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui
sopra.
La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico
è inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici
dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria
competente per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver
conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove
chiedono di sostenere gli esami di Stato.
I laureati in psicologia secondo l'ordinamento previgente, i
laureati della classe 58/S e della classe LM51 e i laureati della
classe 34 e della classe L24 che intendono sostenere gli esami di
Stato di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo
devono presentare un attestato rilasciato dalla segreteria della
competente facoltà dal quale risulti che, abbiano svolto il
tirocinio pratico prescritto dalle norme vigenti.
I candidati che al momento della presentazione della domanda di
ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo
completeranno entro la data di inizio degli esami
devono dichiarare nell'istanza medesima che produrranno
l'attestato di compimento della pratica professionale prima
dell'inizio dello svolgimento degli esami.
In luogo dei documenti di cui alla lettera a) nonché dei
certificati attestanti il compimento del tirocinio previsti dal
presente articolo, i richiedenti possono presentare, sotto la
propria responsabilità, una dichiarazione sostitutiva ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.445.
I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei
termini sopraindicati, sono esclusi dalla sessione degli esami cui
abbiano chiesto di partecipare.
Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in
tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data
dell'ufficio postale accettante.
Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami
presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore
o il Direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il
ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato
da gravi motivi.
ART. 4
I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e
comunque entro quello fissato dai singoli Atenei per il
conseguimento del titolo stesso, sono tenuti a produrre l'istanza
nei termini prescritti con l'osservanza delle medesime modalità
stabilite per tutti gli altri candidati, allegando un
certificato ovvero una dichiarazione dalla quale risulti che
hanno presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea
.
ART. 5
I candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige
che chiedono di sostenere l'esame in lingua tedesca devono
presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato relativi
all'abilitazione all'esercizio delle professioni sottoelencate
presso le seguenti sedi:
Attuario | Roma |
Chimico | Bologna |
Ingegnere | Trento |
Architetto | Venezia |
Dottore Agronomo e Dottore Forestale | Bolzano |
Biologo | Bologna |
Geologo | Bologna |
Psicologo | Trieste |
Assistente sociale | Trento |
ART. 6
I candidati all'esame di abilitazione ad una professione per cui
il decreto del Presidente della Repubblica 328/2001 prevede dei
settori nell'ambito delle sezioni, devono indicare, per ciascuna
sezione, il settore per il quale chiedono di partecipare agli esami
in coerenza con lo specifico titolo accademico conseguito.
ART. 7
I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento
previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, svolgono le
prove degli esami di Stato secondo le disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328.
ART. 8
Gli esami di Stato per i possessori di laurea specialistica, di
laurea magistrale o di laurea conseguita secondo il previgente
ordinamento hanno inizio in tutte le sedi per la prima sessione il
giorno 19 giugno 2012 e per la seconda sessione il giorno 20
novembre 2012. Per i possessori di laurea conseguita in base
all'ordinamento introdotto in attuazione dell'articolo 17, comma
95, della legge 15 maggio 1997, n.127 e successive modificazioni e
di diploma universitario gli esami hanno inizio per la prima
sessione il giorno 26 giugno 2012 e per la seconda sessione il
giorno 27 novembre 2012.
Le prove successive si svolgono secondo l'ordine stabilito per le
singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, reso
noto con avviso nell'albo dell'università o istituto di istruzione
universitaria sede di esami.
IL MINISTRO
F.to Francesco Profumo