VISTA la legge 9
maggio 1989, n. 168, recante "Istituzione del Ministero
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica";
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85
convertito, con modificazioni, in legge 14 luglio 2008, n. 121
recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244";
VISTO il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592,
recante "Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione
superiore";
VISTO il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269,
recante "Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli
accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle
Università e negli Istituti superiori";
VISTA la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante
"Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle
professioni";
VISTO il decreto ministeriale 9 settembre 1957,
e successive modificazioni, recante "Approvazione del regolamento
sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle
professioni";
VISTA la legge 2 aprile 1958, n. 323, recante
"Norme sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle
professioni";
VISTA la legge 17 febbraio 1992, n. 206, recante
"Tirocinio professionale per i dottori commercialisti";
VISTO il decreto ministeriale 10 marzo 1995, n.
327, concernente "Regolamento recante norme relative al tirocinio
per l'ammissione all'esame per l'abilitazione all'esercizio della
professione di dottore commercialista";
VISTO il decreto ministeriale 24 ottobre 1996,
n. 654, concernente "Regolamento recante norme sull'esame di Stato
di abilitazione all'esercizio della professione di dottore
commercialista";
VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999,
n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, concernente
"Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei";
VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 2000
recante "Determinazione delle classi delle lauree
universitarie";
VISTO il decreto ministeriale 28 novembre 2000
recante "Determinazione delle classi delle lauree
specialistiche";
VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004,
n.270, concernente "Modifiche al regolamento recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con
decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
VISTO il decreto ministeriale 16 marzo 2007,
recante "Determinazione delle classi delle lauree
universitarie";
VISTA la legge 12 febbraio 1992, n. 183, recante
"Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed elevazione del
periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti
commerciali";
VISTO il decreto ministeriale 8 marzo 1996, n.
622, recante "Regolamento per gli esami di Stato di abilitazione
all'esercizio della professione di ragioniere e perito
commerciale";
VISTA la legge 24 febbraio 2005, n. 34 recante
"Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili";
VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2005, n.
139 recante "Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24
febbraio 2005, n. 34";
VISTO il decreto ministeriale 7 agosto 2009 n.
143, recante "Regolamento del tirocinio professionale per
l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della
professione di dottore commercialista e di esperto contabile,
ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 28
giugno 2005, n. 139";
VISTA la convenzione quadro 13 ottobre 2010
adottata con il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed
esperti contabili in attuazione dell'art. 43, comma 2, del decreto
legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e dell'art. 6 del decreto
ministeriale 7 agosto 2009, n. 143;
VISTO il decreto ministeriale 5 novembre 2010
adottato in attuazione dell'art. 15 del predetto regolamento sul
tirocinio;
UDITO il parere del Consiglio Universitario
Nazionale espresso nell'adunanza del 14 dicembre 2011;
O R D I N A:
ART. 1
Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2012 la prima e la
seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio
della professione di dottore commercialista e di esperto
contabile.
ART. 2
I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione
agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate nella tabella
annessa alla presente ordinanza.
ART. 3
I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di
ammissione alla prima sessione non oltre il 23 maggio 2012 e alla
seconda sessione non oltre il 19 ottobre 2012 presso la segreteria
dell'università o istituto di istruzione universitaria presso cui
intendono sostenere gli esami.
Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che
sono stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda
sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data
del 19 ottobre 2012 facendo riferimento alla documentazione già
allegata alla precedente istanza.
La domanda, in carta semplice, con l'indicazione della data di
nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti
documenti:
a) -per l'abilitazione all'esercizio della
professione di dottore commercialista:
diploma di laurea specialistica nella classe 64/S o di laurea
magistrale nella classe LM 56 (scienze
dell'economia) diploma di laurea specialistica nella
classe 84/S o diploma di laurea magistrale nella classe LM 77
(scienze economico- aziendali) ovvero diploma di laurea
rilasciato dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento
previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art.17, comma 95,
della legge 15 maggio 1997, n.127.
-per l'abilitazione all'esercizio della professione di esperto
contabile:
diploma di laurea nella classe 17 o nella classe L 18 (scienze
dell'economia e della gestione aziendale), nella classe 28 o
nella classe L 33 (scienze economiche).
Per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore
commercialista e per l'abilitazione all'esercizio della professione
di esperto contabile si applicano le disposizioni transitorie di
cui all'art. 71 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n.
139.
b) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa
di ammissione agli esami nella misura di € 49,58 fissata
dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 21 dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi
adeguamenti.
Sono inoltre tenuti a versare all'economato dell'università il
contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi dell'articolo
5 della legge 24 dicembre 1993, n.537. La relativa ricevuta va
allegata alla documentazione di cui sopra.
c) certificato di compimento del
tirocinio.
La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico
è inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici
dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria
competente per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver
conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove
chiedono di sostenere gli esami di Stato.
I candidati che al momento della presentazione della domanda di
ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo
completeranno entro la data di inizio degli esami devono dichiarare
nell'istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento
della pratica professionale prima dell'inizio dello svolgimento
degli esami.
In luogo dei documenti di cui alla lettera a) nonché del
certificato attestante il compimento del tirocinio previsto dal
presente articolo, i richiedenti possono presentare, sotto la
propria responsabilità, una dichiarazione sostitutiva ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.445.
I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei
termini sopraindicati, sono esclusi dalla sessione degli esami cui
abbiano chiesto di partecipare.
Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in
tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data
dell'ufficio postale accettante.
Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami
presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore
o il Direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il
ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato
da gravi motivi.
ART. 4
I candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige
che chiedono di sostenere l'esame in lingua tedesca devono
presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato relativi
all'abilitazione all'esercizio delle professioni sotto elencate
presso la sede di Trento.
ART. 5
Gli esami di Stato per l'accesso alla sezione A dell'albo hanno
inizio in tutte le sedi per la prima sessione il giorno 19 giugno
2012 e per la seconda sessione il giorno 20 novembre 2012. Gli
esami per l'accesso alla sezione B dell'albo hanno inizio in tutte
le sedi per la prima sessione il giorno 26 giugno 2012 e per la
seconda sessione il giorno 27 novembre 2012.
Le prove successive si svolgono secondo l'ordine stabilito per le
singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, reso
noto con avviso nell'albo dell'università o istituto di istruzione
universitaria sede di esami.
IL MINISTRO
F.to Francesco Profumo