VISTA la legge 9
maggio 1989, n. 168, recante "Istituzione del Ministero
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica";
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85
convertito, con modificazioni, in legge 14 luglio 2008, n.121
recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della
legge 24 dicembre 2007, n.244";
VISTO il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592,
recante "Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione
superiore";
VISTO il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269,
recante "Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli
accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle
Università e negli Istituti superiori";
VISTO il regio decreto 10 settembre 1938, n.
1652, e successive modificazioni, recante "Disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario";
VISTA la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante
"Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle
professioni";
VISTO il decreto ministeriale 9 settembre 1957,
e successive modificazioni, recante "Approvazione del regolamento
sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle
professioni";
VISTA la legge 2 aprile 1958, n. 323, recante
"Norme sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle
professioni";
VISTO il decreto ministeriale 3 dicembre 1985
recante "Regolamento per gli esami di Stato di abilitazione
all'esercizio della professione di odontoiatra";
VISTA la legge 18 gennaio 1994, n. 59, recante
"Ordinamento della professione di tecnologo alimentare";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica
18 novembre 1997, n. 470, recante "Regolamento recante disciplina
degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione di tecnologo alimentare";
VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999,
n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, concernente
"Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei";
VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 2000
recante "Determinazione delle classi delle lauree
universitarie";
VISTO il decreto ministeriale 28 novembre 2000
recante "Determinazione delle classi delle lauree
specialistiche";
VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004,
n.270, concernente "Modifiche al regolamento recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con
decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
VISTO il decreto ministeriale 16 marzo 2007,
recante "Determinazione delle classi delle lauree
universitarie";
VISTA la nota del 22 febbraio 2012, prot. n.
8280, con la quale l'Università di Siena ha comunicato la rinuncia
ad essere sede degli esami di Stato per l'abilitazione alla
professione di odontoiatra;
UDITO il parere del Consiglio Universitario
Nazionale espresso nell'adunanza del 14 dicembre 2011;
O R D I N A:
ART. 1
Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2012 la prima e la
seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio
delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario,
tecnologo alimentare e per l'abilitazione nelle discipline
statistiche.
Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno
conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine
stabilito per ciascuna sessione dai Rettori delle singole
università in relazione alle date fissate per le sedute di
laurea.
ART. 2
I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione
agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate per ciascuna
professione nella tabella annessa alla presente ordinanza.
ART. 3
I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di
ammissione alla prima sessione non oltre il 23 maggio 2012 e alla
seconda sessione non oltre il 19 ottobre 2012 presso la segreteria
dell'università o istituto di istruzione universitaria presso cui
intendono sostenere gli esami.
In ciascuna sessione non può essere sostenuto l'esame per
l'esercizio di più di una delle professioni indicate nell'articolo
1.
Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che
sono stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda
sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data
del 19 ottobre 2012 facendo riferimento alla documentazione già
allegata alla precedente istanza.
La domanda, in carta semplice, con l'indicazione della data di
nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti
documenti:
a) diploma di laurea specialistica o magistrale conseguita in base
all'ordinamento introdotto in attuazione dell'art. 17, comma 95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, o
diploma di laurea conseguita secondo l'ordinamento previgente in
originale o in copia autentica o in copia notarile.
b) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione
agli esami nella misura di € 49,58 fissata dall'articolo 2, comma
3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21
dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti.
I richiedenti sono inoltre tenuti a versare all'economato
dell'università il contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai
sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n.537. La
relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui
sopra.
La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico
è inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici
dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria
competente per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver
conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove
chiedono di sostenere gli esami di Stato.
I candidati agli esami di Stato per medico veterinario devono
produrre, entro i termini indicati al primo comma rispettivamente
per la prima e per la seconda sessione, un certificato rilasciato
dall'università presso la quale hanno conseguito il titolo
accademico attestante il compimento del tirocinio effettuato presso
le strutture autorizzate dalle competenti università.
Detta certificazione è inserita nel fascicolo del candidato a cura
dell'ufficio competente.
I laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche che intendono
sostenere gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della
professione di farmacista devono presentare un certificato dal
quale risulti che, dopo il conseguimento del titolo accademico,
hanno effettuato il tirocinio prescritto dal vigente ordinamento
didattico.
I candidati che al momento della presentazione della domanda di
ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo
completeranno entro la data di inizio degli esami devono dichiarare
nell'istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento
della pratica professionale prima dell'inizio dello svolgimento
degli esami.
In luogo dei documenti di cui alla lettera a) nonché dei
certificati attestanti il compimento del tirocinio previsti
dal presente articolo, i richiedenti possono presentare, sotto la
propria responsabilità, una dichiarazione sostitutiva ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.445.
I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei
termini sopraindicati, sono esclusi dalla sessione degli esami cui
abbiano chiesto di partecipare.
Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in
tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data
dell'ufficio postale accettante.
Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami
presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore
o il Direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il
ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato
da gravi motivi.
ART. 4
I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e
comunque entro quello fissato dai singoli Atenei per il
conseguimento del titolo stesso, sono tenuti a produrre l'istanza
nei termini prescritti con l'osservanza delle medesime modalità
stabilite per tutti gli altri candidati, allegando un certificato
ovvero una dichiarazione dalla quale risulti che hanno
presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea
.
ART. 5
I candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige
che chiedono di sostenere l'esame in lingua tedesca devono
presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato relativi
all'abilitazione all'esercizio delle professioni sotto elencate
presso le seguenti sedi:
Odontoiatra
Milano
Farmacista
Bologna
Veterinario
Bologna
Discipline Statistiche Roma
Tecnologo alimentare Udine
ART. 6
Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi per la prima
sessione il giorno 19 giugno 2012 e per la seconda sessione il
giorno 20 novembre 2012. Le prove successive si svolgono secondo
l'ordine stabilito per le singole sedi dai Presidenti delle
commissioni esaminatrici, reso noto con avviso nell'albo
dell'università o istituto di istruzione universitaria sede di
esami.
IL MINISTRO
F.to Francesco Profumo