Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Direttoriale 21 novembre 2012 n. 789

Ammissione al finanziamento. Bando futuro in ricerca 2012

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca
Ufficio V

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto-Legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2008 n. 121, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca;

VISTO il Decreto Legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1 dicembre 1998, recante "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e  la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388 con la quale, tra l'altro, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale è stato istituito il Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base (di seguito denominato FIRB) individuandone le finalità;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, recante: "Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli investimenti della Ricerca di Base" (Regolamento FIRB);

VISTO l'art. 1 comma 870 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che istituisce, nello stato di previsione della spesa di questo Ministero il Fondo per gli Investimenti della ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) nel quale confluiscono, tra l'altro, gli stanziamenti relativi ai Progetti di ricerca di interesse nazionale delle Università (PRIN), al Fondo agevolazioni alla ricerca (FAR), al Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB)  nonché le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) assegnate dal CIPE;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 768/Ric. del 12 novembre 2010, con il quale sono stati destinati, tra l'altro,   50 milioni di euro a valere sulle risorse FIRST per iniziative in favore di giovani ricercatori;

VISTO il Decreto Direttoriale di impegno n. 934/Ric. del 20 dicembre 2010 con il quale, tra l'altro, per gli interventi del FIRB ivi previsti sono stati impegnati € 50.000.000,00 così suddivisi: € 49.500.000,00 per iniziative in favore di giovani ricercatori e € 500.000,00 corrispondente all'1% delle risorse assegnate da destinare alle attività di valutazione e monitoraggio;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 955/Ric  dell'11 novembre 2011, registrato alla Corte dei Conti in data 23 dicembre 2011 Registro 15, foglio 129, con il quale sono stati destinati, tra l'altro, 8.384.677,00 euro a valere sulle risorse FIRST  per iniziative in favore di giovani ricercatori;

VISTO il Decreto Direttoriale di impegno n. 1151/Ric. del 27 dicembre 2011 con il quale, tra l'altro, per gli interventi del FIRB ivi previsti sono stati impegnati € 8.384.677,00 così suddivisi: € 8.300.830,00 per iniziative in favore di giovani ricercatori e € 83.847,00 corrispondente  all'1% delle risorse assegnate da destinare alle attività di valutazione e monitoraggio;

VISTO il D.D. n. 1153/Ric del 27 dicembre 2011, modificato dal D.D. n. 3/Ric del 12 gennaio 2012, con il quale il MIUR ha emanato un bando per la realizzazione di un apposito programma denominato  "Futuro in Ricerca 2012", che riserva le citate risorse  alle linee di intervento previste dall'art. 2 comma 1,  secondo le modalità previste dall' art. 4 comma 2:
tra € 12.000.000,00 ed  € 16.000.000,00 per la Linea di intervento 1;
tra € 16.000.000,00 ed  € 20.000.000,00 per la Linea di intervento 2;
tra € 24.000.000,00 ed  € 28.000.000,00 per la Linea di intervento 3;

VISTO i Decreti Direttoriali  n. 735/Ric. del 6 novembre 2012, n. 738/Ric. dell'8 novembre 2012 e n. 754/Ric. del 12 novembre 2012 con i quali è stata approvata la graduatoria finale dei progetti valutati  e  il  finanziamento  di n. 83 progetti;

CONSIDERATO che risultano pervenuti, n. 83 progetti rimodulati per un importo complessivo di finanziamento (contributo ministeriale) pari a €    57.784.940,00;

CONSIDERATO che le risorse necessarie per garantire il finanziamento dei progetti rientrano esattamente nelle disponibilità di cui al D.M. n. 768/Ric. del 12 novembre 2010 e al D.M. n. 955/Ric. dell'11 novembre 2011;

RITENUTA la necessità di procedere, per i citati progetti,  all'adozione del Decreto Direttoriale di cui all'art. 3 del predetto Decreto Direttoriale n. 735/Ric. del 6 novembre 2012;

VISTO il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252: "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia";

DECRETA

ART. 1

  1. Sono approvati i seguenti progetti, dove per ciascun progetto, vengono indicati il coordinatore, la struttura di afferenza, la durata del progetto (la cui decorrenza è convenzionalmente fissata al centoventesimo giorno dalla data del presente decreto), il costo complessivo ammesso ed il relativo contributo previsto, nonché, per ciascuna unità di ricerca, il responsabile dell'unità di ricerca, il costo ammesso e la relativa quota di contributo previsto, calcolato nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto Ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, recante "Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del FIRB".

    Progetti ammessi a contributo (tabella - documento formato .pdf)


  2. L'importo di € 57.784.940,00 (contributo ministeriale) grava sulle disponibilità di cui ai seguenti Decreti:
  • Decreto Direttoriale di impegno n. 934/Ric. del 20 dicembre 2010 - Capitolo 7245 - PG 01 - Impegno registrato al n. 10085/02 - Esercizio Finanziario 2010 - Esercizio di Provenienza 2009 per € 49.484.110,00;
  • Decreto Direttoriale di impegno n. 1151/Ric. del 27 dicembre 2011 - Capitolo 7245 - PG 01 - Impegno registrato al n. 7653/02 - Esercizio Finanziario 2011 - Esercizio di Provenienza 2011 per € 8.300.830,00;

3.  I progetti ancorché non allegati al presente decreto (e per quanto non in contrasto con esso), ne costituiscono peraltro parte integrante ed essenziale.

ART. 2

  1. Ciascuna unità di ricerca dovrà garantire la completa realizzazione delle attività di propria competenza, assicurando la copertura sia del proprio cofinanziamento che, ove necessario, degli eventuali maggiori costi.

ART. 3

  1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra le unità di ricerca afferenti ad ogni singolo progetto (di responsabilità esclusiva del coordinatore di progetto), ogni unità di ricerca nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (in seguito MIUR) resterà  estraneo  ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.
  2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

 

ART. 4

  1. Le attività connesse con la realizzazione di ciascun progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nel precedente art. 1, fatta salva la possibilità per il MIUR, in assenza di cause ostative, di concedere eventuali proroghe, su richiesta del coordinatore di progetto, nel limite di dodici mesi e per fondati motivi tecnico-scientifici o per cause comunque non imputabili ai soggetti beneficiari dei contributi.

ART. 5

  1. La decorrenza per l'ammissibilità delle spese sostenute è fissata convenzionalmente per tutti i progetti al  6 novembre 2012, data del Decreto Direttoriale n. 735/Ric. di approvazione della graduatoria e dei progetti vincitori.
  2. La data ultima per l'ammissibilità delle spese è fissata, per ogni singolo progetto, alla scadenza temporale determinata in base alla durata di cui all'art. 1, ovvero, in caso di concessione di proroga, col termine indicato nel provvedimento di concessione della proroga stessa. Sono fatte salve le spese sostenute entro 60 giorni da tale data, purché relative a titoli di spesa emessi entro la data di scadenza del progetto.
  3. I costi sostenuti al di fuori dei limiti temporali sopra indicati non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

ART. 6

  1. I soggetti beneficiari dei contributi non potranno apportare autonomamente varianti tecnico-scientifiche sostanziali ai progetti rimodulati, con ciò intendendo tutte le varianti che prevedano l'inserimento o l'eliminazione di interi pacchetti di lavoro, ovvero ancora la significativa modifica degli stessi, tale da inficiare il raggiungimento dei risultati attesi.
  2. Tutte le varianti tecnico-scientifiche sostanziali dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione del MIUR, mediante apposita esplicita richiesta che ne evidenzi le necessità e le motivazioni di carattere tecnico-scientifico, da inoltrare da parte del coordinatore di progetto. Con apposito successivo provvedimento il MIUR informerà il coordinatore di progetto dell'accoglimento della richiesta di variante o dell'eventuale motivato rigetto.
  3. I costi sostenuti per varianti non autorizzate non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

ART. 7

  1. Le procedure per la stipula dei contratti con i giovani ricercatori responsabili di una unità di progetto dovranno essere avviate con la massima tempestività da tutte le unità di ricerca interessate.
  2. Le procedure per la selezione e la successiva stipula dei contratti con i giovani ricercatori partecipanti ai progetti dovranno  essere avviate anch'esse con la massima tempestività da tutte le unità di ricerca interessate.
  3. Qualora, trascorsi dodici mesi dalla data di decorrenza delle attività di progetto indicata al precedente art. 1, i contratti di cui al precedente comma non risultino ancora stipulati, il MIUR si riserva, nei confronti di tutte le unità di ricerca afferenti al progetto, sia il diritto di sospendere le erogazioni di cui al successivo art. 9, (ed eventualmente di procedere al ricalcolo dei contributi spettanti ad ogni unità di ricerca col ripristino del rapporto contratti/costo progetto=10%), che, in caso di ulteriore persistente inadempimento, la facoltà di attivare le procedure di revoca del contributo di cui al successivo art. 10.
  4. Resta peraltro inteso che anche per le spese relative ai contratti in argomento, la data ultima per l'ammissibilità coincide col termine indicato all'art. 5.
  5. La partecipazione dei giovani ricercatori responsabili di unità a progetti internazionali di  cui siano risultati vincitori è consentita anche se contemporanea allo svolgimento del progetto FIRB, purché tale partecipazione non pregiudichi le attività del progetto ed il conseguente raggiungimento dei risultati, e purché, in sede di rendicontazione, il costo relativo al tempo dedicato al progetto internazionale non sia esposto tra i costi a carico del MIUR, con ciò liberando risorse per un più incisivo svolgimento del progetto di ricerca.

 

ART. 8

  1. Il coordinatore di progetto dovrà trasmettere al MIUR al termine del progetto stesso, una propria relazione scientifica, secondo modalità e forme che saranno tempestivamente comunicate.
  2. Ogni unità di ricerca dovrà invece trasmettere al MIUR annualmente, nonché al termine delle attività di progetto, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

ART. 9

  1. Per ciascuna unità di ricerca entro 90 giorni dalla data del presente decreto il MIUR disporrà     un'erogazione in anticipazione commisurata alla quota di contributo di cui all'art. 1, secondo le effettive disponibilità di cassa.
  2. Le ulteriori erogazioni saranno determinate con successivo provvedimento.

 

ART. 10

  1. I controlli da parte del MIUR saranno effettuati nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35
  2. Dell'esito delle valutazioni scientifiche "ex post", rese pubbliche, si potrà tenere conto per eventuali successive assegnazioni di fondi.
  3. Ogni unità di ricerca è tenuta a garantire al MIUR libero accesso a tutti i luoghi di svolgimento del progetto,  rendendo disponibile tutta la documentazione richiesta.
  4. Qualora dalla documentazione prodotta e dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempimenti  rispetto agli obblighi di cui al presente decreto, ovvero il sopraggiungere di cause di inammissibilità per la concessione del contributo, il MIUR si riserva la facoltà di revocare il contributo stesso, procedendo al recupero delle somme eventualmente già accreditate. Ove applicabile, ai sensi dell' art. 9 del D.Lgs. 123/98, tali somme saranno recuperate con le spese e gli interessi, e con l'applicazione eventuale della sanzione amministrativa pecuniaria (nella misura prevista dallo stesso art. 9 del D.Lgs. 123/98), fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

 

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

Roma, 21 novembre 2012

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Emanuele FIDORA)