Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 21 novembre 2012 n. 495

Decreto criteri di ripartizione del contributo a favore delle università non Statali per l’anno 2012

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTA la legge 29.7.1991, n. 243 relativa alle Università non statali legalmente riconosciute;

VISTO lo stanziamento sul capitolo 1692 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2012, ammontante, a € 89.661.284 al lordo della quota destinata alla Libera Università di Bolzano, a seguito del trasferimento delle competenze alla Provincia autonoma  di Bolzano, che verrà accantonata in bilancio e resa indisponibile ai sensi dell'art. 2, comma 123, legge 23 dicembre 2009 n.191;

VISTO l'art.8, commi 9 e 11, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari" emanato il 9 aprile 2001;

VISTO l'art. 4, comma 2, del decreto legge 25.9.2002 n. 212, convertito nella legge 22 novembre 2002, n. 268, con il quale viene destinata, a decorrere dall'anno 2002, la somma di 10 milioni di Euro, al fine di assicurare l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio agli studenti iscritti alle università non statali;

VISTO il DM 5 agosto 2004, n. 262 relativo alla programmazione del sistema universitario 2004-2006, il quale all'art . 9 (Istituzione di nuove Università non statali legalmente riconosciute), comma 4, dispone che:

  • "al termine del terzo, quinto e settimo anno accademico di attività delle Università (non statali legalmente riconosciute), il Comitato (nazionale per la valutazione del sistema universitario) provvede ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti";
  • "soltanto dopo la positiva valutazione del Comitato al termine del quinto anno di attività, possono essere concessi alle Università i contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 …".

VISTO l'art. 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n.289, come modificato dall'articolo 4, comma 1-bis della legge 14 maggio 2005, n.80 che ha stabilito che anche per le università telematiche trova applicazione quanto previsto dalla legge 29 luglio 1991, n.243 (finanziamento ordinario delle università delle università non statali) e dell'art.2, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della repubblica 27 gennaio 1998, n.25 (istituzione delle università non statali nell'ambito della programmazione);

VISTO il DM 25 maggio 2011,  trasmesso  alla Corte dei Conti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.222 del 23 settembre 2011 , in attuazione dell'art.12, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n.240, il quale  dispone a partire dall'anno 2011  l'inserimento  tra le istituzioni che possono accedere ai contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, delle università telematiche  "Uninettuno" e Guglielmo Marconi";

CONSIDERATO che fra le Università non statali  istituite, hanno ottenuto la valutazione positiva del Comitato al termine del quinto anno di attività in ordine alla concessione dei contributi previsti dalla legge n. 243/1991  le università  Europea di Roma (doc 6/11) e Kore di Enna (doc. 9/11) e le università telematiche "Uninettuno"  (doc. 2/11) e Guglielmo Marconi"( doc. 4/11);

VISTO l'art.12 comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n.240 che al fine di incentivare la correlazione tra la distribuzione delle risorse statali e il conseguimento di risultati di particolare rilievo nel campo della didattica e della ricerca, una quota non superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi  di cui alla legge 29 luglio 1991, n.243, con progressivi incrementi negli anni successivi, è ripartita sulla base dei criteri, determinati con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR, tenuto conto degli indicatori definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.

SENTITA l'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca la quale nell'attesa dell'emanazione dei decreti legislativi ai sensi dell'art.5, comma 3 lettera a), b) e c) della legge 31/12/2010 n.240, ritiene che  possa essere applicato per l'anno 2012 il modello di ripartizione delle risorse utilizzato negli anni 2010 e 2011;

VISTO il modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario alle università statali, predisposto dal Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario (Doc 1/04), e successive modifiche, che è stato  applicato dal 2005 al 2011  anche per le Università non statali  con finalità di riequilibrio;

RITENUTO di applicare anche per il corrente esercizio finanziario 2012 il modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario alle università statali, predisposto dal Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario (Doc 1/04), e successive modifiche;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di determinare per il corrente esercizio finanziario i criteri di ripartizione alle Università non statali del predetto fondo.


DECRETA

Art. 1
L'importo dello stanziamento di cui alle premesse, pari a 89.661.284, è assegnato alle università non statali legalmente riconosciute di cui alla legge n. 243/91, in premessa citata e ripartito secondo i  criteri previsti agli artt. 2, 3 e 4. La somma destinata alla Libera Università di Bolzano, tenendo conto del trasferimento delle competenze alla Provincia autonoma di Bolzano, viene accantonata in bilancio e resa indisponibile.

Art. 2
L'importo di € 77.061.284 viene destinato ai seguenti interventi:

  • € 62.261.284 destinati globalmente agli Atenei non statali legalmente riconosciuti, con esclusione di quelli di cui alla successiva lettera b), in misura proporzionale alla quota attribuita agli stessi nell'esercizio 2011, al netto delle eventuali quote una tantum, dell'importo assegnato nel medesimo anno quale rimborso degli esoneri di cui alla lett. c) e dell'importo attribuito a fini premiali nel medesimo anno;
  • € 1.800.000 destinati per un importo di € 900.000 per ciascuna istituzione alle Università telematiche "Uninettuno" e Guglielmo Marconi".
  • € 13.000.000 di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 268/02 in premessa citata, destinati a ciascun Ateneo quale compensazione del mancato gettito delle tasse e dei contributi universitari derivante dall'incremento degli esoneri totali riconosciuti nell'anno accademico 2011/2012 rispetto a quelli concessi nell'anno accademico 2000/2001 o comunque, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, per il maggiore onere conseguente agli esoneri stessi. Il rimborso delle tasse e dei contributi universitari è determinato per ciascuno studente esonerato in applicazione del DPCM 9.4.2001 di cui alle premesse, come segue:

    • per le università che adottano un sistema di tasse e contributi articolati per fasce relative alla condizione economica, si tiene conto dell'importo medio delle tasse e dei contributi per studente in corso nell'esercizio finanziario precedente ridotto del 20%; tale importo è calcolato rapportando il gettito totale di tasse e contributi al totale degli studenti, al netto di quelli esonerati totalmente dal relativo pagamento;

    • per le università che adottano un sistema di tasse e contributi a importo unico, si tiene conto dell'importo determinato nell'anno accademico in corso per ciascuna tipologia di corso frequentato dagli studenti esonerati.


Art. 3

L'importo di € 11.700.000, pari al 13% delle risorse disponibili, viene destinato a fini premiali agli atenei di cui all'articolo 2, lettera a) sulla base  del modello  per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario di cui alle premesse (Doc. 1/04), utilizzando i dati disponibili più recenti.

Art. 4

L'importo di € 900.000 viene riservato per interventi di carattere straordinario e di riequilibrio e per particolari iniziative degli Atenei correlate al perseguimento di obiettivi di sistema.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.
(Registrato alla Corte dei Conti in data 5 dicembre 2012 Reg.16, Foglio 16)

Roma, 21 novembre 2012

IL MINISTRO
( F.to Francesco Profumo)