VISTA la legge 29.7.1991, n. 243 relativa alle Università non statali legalmente riconosciute;
VISTO lo stanziamento sul capitolo 1692 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2012, ammontante, a € 89.661.284 al lordo della quota destinata alla Libera Università di Bolzano, a seguito del trasferimento delle competenze alla Provincia autonoma di Bolzano, che verrà accantonata in bilancio e resa indisponibile ai sensi dell'art. 2, comma 123, legge 23 dicembre 2009 n.191;
VISTO l'art.8, commi 9 e 11, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari" emanato il 9 aprile 2001;
VISTO l'art. 4, comma 2, del decreto legge 25.9.2002 n. 212, convertito nella legge 22 novembre 2002, n. 268, con il quale viene destinata, a decorrere dall'anno 2002, la somma di 10 milioni di Euro, al fine di assicurare l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio agli studenti iscritti alle università non statali;
VISTO il DM 5 agosto 2004, n. 262 relativo alla programmazione del sistema universitario 2004-2006, il quale all'art . 9 (Istituzione di nuove Università non statali legalmente riconosciute), comma 4, dispone che:
VISTO l'art. 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n.289, come modificato dall'articolo 4, comma 1-bis della legge 14 maggio 2005, n.80 che ha stabilito che anche per le università telematiche trova applicazione quanto previsto dalla legge 29 luglio 1991, n.243 (finanziamento ordinario delle università delle università non statali) e dell'art.2, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della repubblica 27 gennaio 1998, n.25 (istituzione delle università non statali nell'ambito della programmazione);
VISTO il DM 25 maggio 2011, trasmesso alla Corte dei Conti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.222 del 23 settembre 2011 , in attuazione dell'art.12, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n.240, il quale dispone a partire dall'anno 2011 l'inserimento tra le istituzioni che possono accedere ai contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, delle università telematiche "Uninettuno" e Guglielmo Marconi";
CONSIDERATO che fra le Università non statali istituite, hanno ottenuto la valutazione positiva del Comitato al termine del quinto anno di attività in ordine alla concessione dei contributi previsti dalla legge n. 243/1991 le università Europea di Roma (doc 6/11) e Kore di Enna (doc. 9/11) e le università telematiche "Uninettuno" (doc. 2/11) e Guglielmo Marconi"( doc. 4/11);
VISTO l'art.12 comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n.240 che al fine di incentivare la correlazione tra la distribuzione delle risorse statali e il conseguimento di risultati di particolare rilievo nel campo della didattica e della ricerca, una quota non superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi di cui alla legge 29 luglio 1991, n.243, con progressivi incrementi negli anni successivi, è ripartita sulla base dei criteri, determinati con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR, tenuto conto degli indicatori definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.
SENTITA l'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca la quale nell'attesa dell'emanazione dei decreti legislativi ai sensi dell'art.5, comma 3 lettera a), b) e c) della legge 31/12/2010 n.240, ritiene che possa essere applicato per l'anno 2012 il modello di ripartizione delle risorse utilizzato negli anni 2010 e 2011;
VISTO il modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario alle università statali, predisposto dal Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario (Doc 1/04), e successive modifiche, che è stato applicato dal 2005 al 2011 anche per le Università non statali con finalità di riequilibrio;
RITENUTO di applicare anche per il corrente esercizio finanziario 2012 il modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario alle università statali, predisposto dal Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario (Doc 1/04), e successive modifiche;
RITENUTA la necessità e l'urgenza di determinare per il corrente esercizio finanziario i criteri di ripartizione alle Università non statali del predetto fondo.
DECRETA
Art. 1
L'importo dello stanziamento di cui alle premesse, pari a
€ 89.661.284, è assegnato alle
università non statali legalmente riconosciute di cui alla legge n.
243/91, in premessa citata e ripartito secondo i criteri
previsti agli artt. 2, 3 e 4. La somma destinata alla Libera
Università di Bolzano, tenendo conto del trasferimento delle
competenze alla Provincia autonoma di Bolzano, viene accantonata in
bilancio e resa indisponibile.
Art. 2
L'importo di € 77.061.284 viene destinato ai
seguenti interventi:
Art. 3
L'importo di € 11.700.000, pari al
13% delle risorse disponibili, viene destinato a
fini premiali agli atenei di cui all'articolo 2, lettera a) sulla
base del modello per la ripartizione teorica del fondo
di finanziamento ordinario di cui alle premesse (Doc. 1/04),
utilizzando i dati disponibili più recenti.
Art. 4
L'importo di € 900.000 viene riservato per
interventi di carattere straordinario e di riequilibrio e per
particolari iniziative degli Atenei correlate al perseguimento di
obiettivi di sistema.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di
controllo.
(Registrato alla Corte dei Conti in data 5 dicembre 2012
Reg.16, Foglio 16)
IL MINISTRO
( F.to Francesco Profumo)