VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni;
VISTA la legge 4 aprile 2012, n. 35 contenente
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo";
VISTO in particolare il comma 1 dell'articolo 55
del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, così come modificato dalla
legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35, ai sensi del quale "Le
disposizioni di cui all'articolo 6, comma 11, della legge 30
dicembre 2010, n. 240, si applicano anche ai rapporti tra
università ed enti pubblici di ricerca e tra questi ultimi, fermo
restando il trattamento economico e previdenziale del personale di
ruolo degli enti di ricerca stessi."
VISTO l'articolo 6, comma 11, della legge 30
dicembre 2010, n. 240, ai sensi del quale "I professori e i
ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di
ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione
tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di
comune interesse. La convenzione stabilisce altresì, con l'accordo
dell'interessato, le modalità di ripartizione tra i due atenei
dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali
[…]. Per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni
l'impegno può essere totalmente svolto presso il secondo ateneo.
[…] Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle
politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato
è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno
in ciascuno di essi.";
VISTO l'articolo 23, comma 1, della legge 30
dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni per la stipula di
"Contratti per attività di insegnamento";
VISTO il D.M. 26 aprile 2011, n. 167, Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 26 settembre 2011, n. 224, recante
"Stipula di convenzioni per consentire ai professori e ricercatori
a tempo pieno di svolgere attività didattica e di ricerca presso
altro ateneo stabilendo le modalità di ripartizione dei relativi
oneri."
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente
l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica;
VISTO l'articolo 5, comma 9, della legge 24
dicembre 1993, n. 537;
VISTO l'articolo 17 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'articolo 1-ter del D.L. 31 gennaio
2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43;
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n. 266;
VISTO il D.M. 22 settembre 2010, n.17, recante
disposizioni in relazione ai "Requisiti necessari dei corsi di
studio";
VISTO il Contratto Collettivo nazionale di lavoro
del personale non dirigente del comparto delle Istituzioni e degli
Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo
2006-2009 ed il biennio economico 2006-2007;
DECRETA:
Articolo 1
(Convenzioni per lo svolgimento di attività di didattica e
ricerca presso altro ente)
Articolo 2
(Oggetto delle convenzioni)
1. Le convenzioni stabiliscono con l'accordo espresso del soggetto interessato:
a) le modalità di ripartizione
dell'impegno annuo del soggetto definito secondo le norme e i
regolamenti in vigore presso l'università e l'ente di
appartenenza;
b) le attività da svolgere presso
l'ente o ateneo di destinazione con espressa indicazione
dell'eventuale impegno didattico richiesto. I ricercatori di ruolo
degli enti di ricerca possono svolgere attività didattica presso le
università ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 23, comma
1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
c) l'eventuale partecipazione
all'elettorato attivo con riferimento al soggetto che svolge la
propria attività esclusivamente presso l'ente o l'ateneo di
destinazione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
vigente e dagli ordinamenti;
d) le modalità di ripartizione degli
oneri stipendiali del soggetto interessato;
e) le modalità di copertura
assicurativa di legge degli interessati, nonché gli obblighi degli
stessi in relazione al rispetto delle norme vigenti riguardanti le
misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, con
particolare riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81.
Articolo 3
(Attività di didattica e ricerca)
Articolo 4
(Norme finali)
1. La disciplina del
presente decreto si applica agli enti di ricerca vigilati dal
Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, alle
università statali, inclusi gli istituti universitari a ordinamento
speciale, e alle università non statali legalmente riconosciute,
ovvero, per quanto non già espressamente previsto dalla normativa
vigente, alle università straniere e ai centri internazionali di
ricerca.
2. Ai fini di cui agli articoli 5, 6, 7 del D.Lgs. 29 marzo
2012, n. 49, gli oneri stipendiali derivanti dalle convenzioni sono
conteggiati in capo all'ateneo in relazione a quanto previsto
dall'art. 2, comma 1, lettera d). A tal fine copia delle
convenzioni è trasmessa al Ministero.
3. Ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla
normativa vigente in materia, gli oneri stipendiali derivanti dalle
convenzioni in base alle quali presta l'attività il personale degli
enti di ricerca continuano ad essere conteggiati in capo
all'ente di appartenenza del soggetto interessato. A tal fine copia
delle convenzioni è trasmessa al Ministero.
4. L'applicazione della
disciplina di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto
si estende, relativamente ai docenti di atenei
stranieri, all'art. 3, comma 1, secondo periodo del D.M. 26
aprile 2011 anche con riferimento ai corsi di studio che non
prevedono il rilascio di un titolo congiunto o di un doppio
titolo.
Registrato alla Corte dei Conti il 19 febbraio 2013 reg.2, foglio 202
IL MINISTRO
Prof. Francesco Profumo