VISTO il Cap. 1694 dello stato di previsione
della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2012
destinato al funzionamento delle Università e dei Consorzi
Interuniversitari;
VISTO il D.M. n. 71 del
16/4/2012 relativo ai criteri per la ripartizione del fondo
di finanziamento ordinario delle università per l'anno
2012, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2012,
reg.7, Foglio 32;
VISTO in particolare l'art.6 del predetto
D.M. n. 71 del 16/4/2012 con il quale
vengono destinati € 5.000.000 per la prosecuzione del programma
denominato "Programma per giovani ricercatori "Rita Levi
Montalcini" a favore di giovani studiosi ed esperti italiani e
stranieri, in possesso di titolo di dottore di ricerca o
equivalente da non più di 6 anni e impegnati stabilmente all'estero
in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio,
finalizzato alla realizzazione di programmi di ricerca
autonomamente proposti presso Università italiane, attraverso la
stipula di contratti ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b),
legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base di criteri e modalità
stabiliti con decreto del Ministro.
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n.240 recante
norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare
la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
VISTO l'art.24, comma 2, lettera b) e comma 3
lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n.240 che prevede la
possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato di durata triennale non rinnovabili, con possessori del
titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i
settori interessati, del diploma di specializzazione medica che
hanno usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di
assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse
post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre
1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in
atenei stranieri.
VISTO l'art. 24, comma 8 della legge 30 dicembre
2010, n.240, il quale prevede che il trattamento economico
spettante per i contratti di cui al comma 3, lettera b) del
medesimo articolo è pari al trattamento iniziale del ricercatore
confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per
cento;
VISTO l'articolo 24 comma 5 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, ai sensi del quale, "nell'ambito delle
risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di
contratto di cui al comma 3, lettera b), l'università valuta il
titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione
scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel
ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1,
lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il
titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, e' inquadrato
nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in
conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello
internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo
nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro";
VISTO l'art. 29, comma 7, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, che, modificando l'articolo 1, comma 9, della legge
n. 230 del 2005, attribuisce al Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, il potere di identificare, sentiti
l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca ed il Consiglio universitario nazionale, i programmi
di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione
europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata
diretta per la copertura di posti di professore ordinario e
associato e di ricercatore a tempo determinato da parte delle
università;
VISTI i pareri dell'Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della ricerca, e del
Consiglio universitario nazionale, limitatamente alle disposizioni
relative al reclutamento di giovani ricercatori del "Programma per
giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini" attuative del
predetto art. 29, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n.
240;
RITENUTA la necessità di dettare disposizioni in
merito alle modalità di presentazione delle domande, alla selezione
delle proposte ed alla erogazione delle risorse a disposizione ai
sensi dell'art. 6 del predetto D.M. n. 71 del
16/4/2012;
DECRETA
ART. 1
Il programma per il reclutamento di giovani ricercatori a tempo
determinato di cui all'art. 6 del D.M. n. 71 del 16/4/2012,
si rivolge a studiosi di ogni nazionalità, in possesso del
titolo di dottore di ricerca o equivalente conseguito
successivamente al 31 ottobre 2006 e risultino stabilmente
impegnati all'estero da almeno un triennio in attività didattica o
di ricerca presso qualificate istituzioni universitarie o di
ricerca. I servizi prestati all'estero in ragione di borse di
studio o da finanziamenti ottenuti in Italia non sono computabili
ai fini della maturazione del triennio di attività di ricerca o di
didattica svolto all'estero. Nel corso del triennio di servizio
all'estero, gli studiosi non devono aver ricoperto alcuna posizione
(ricercatori a tempo determinato che hanno svolto prolungati
periodi di ricerca e/o didattica all'estero, assegnisti,
contrattisti, dottorandi anche iscritti a corsi di dottorato in
co-tutela con università e centri di ricerca stranieri, titolari di
borse di studio) presso enti/istituzioni universitarie e non, nel
territorio dello Stato Italiano. Gli studiosi dovranno aver
completato il PhD entro il 31 ottobre 2009, in modo che nel
triennio siano comprese attività didattiche e/o di ricerca
post-dottorale non finalizzate al solo conseguimento del PhD.
ART. 2
A valere sulle disponibilità di cui all'art.6 del D.M. n. 71
del 16/4/2012 vengono banditi 24 posti da ricercatore a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b);
ART. 3
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente per via
telematica, utilizzando l'apposito sito web MIUR-CINECA (http://cervelli.cineca.it),
entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale. La domanda deve
contenere :
ART. 4
La selezione delle proposte è affidata ad un Comitato composto dal
Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e
da quattro studiosi di alta qualificazione scientifica in
ambito internazionale, nominati dal Ministro, con il compito di
esprimere motivati pareri sulla qualificazione scientifica dei
candidati e sulla valenza scientifica dei progetti di ricerca. Il
Comitato si avvale ai fini della valutazione delle candidature di
esperti, italiani o stranieri di alta qualificazione. Al termine
della fase di valutazione il Comitato ordina, secondo liste di
priorità tra le diverse macroaree, tutte le domande valutate
positivamente e propone al Ministero quelle da finanziare in
relazione allo stanziamento disponibile. Il Comitato valuta le
domande avvalendosi, ove necessario, di revisori anonimi competenti
in materia.
Le liste di priorità sono approvate dal Ministro e
pubblicate sul sito del Ministero. Successivamente, il Ministero
prende contatto con le istituzioni, tenuto conto dell' ordine di
preferenza indicato dai candidati selezionati.
Queste ultime devono dichiarare la loro disponibilità/diniego
all'assunzione del candidato selezionato e, in caso di
disponibilità devono provvedere entro 30 giorni ad inoltrare al
Ministero la delibera del Dipartimento dell'ateneo contenente
l'impegno a fornire adeguate strutture di accoglienza e di supporto
.
Entro i successivi 60 giorni i candidati selezionati sono
dichiarati vincitori del predetto programma di ricerca di
alta qualificazione e vengono assunti dall'ateneo a seguito
di chiamata diretta secondo le procedure di cui all'art.1,
comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230 così come modificato
dall'art. 29, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n.240.
In caso di mancata accettazione del contratto da parte del
vincitore, la graduatoria può essere utilizzata a scorrimento
entro i 12 mesi successivi alla pubblicazione della stessa
sul sito del Ministero. Il Ministero provvede altresì al
finanziamento del costo ritenuto ammissibile per l'esecuzione del
programma di ricerca, che non potrà comprendere oneri
relativi all'utilizzo di personale esterno.
Il contratto stipulato con l'ateneo disciplina l'impegno esclusivo
ed a tempo pieno del ricercatore presso l'università ai sensi della
legge 30 dicembre 2010, n.240 di cui alle premesse.
ART. 5
Il Ministero, successivamente alla stipula del contratto, provvede
al trasferimento all'università dell'intero ammontare dell'importo
accordato per l'esecuzione dell'attività di ricerca e per la
corresponsione del trattamento economico onnicomprensivo
determinato in misura pari al 120 per cento trattamento iniziale
spettante al ricercatore confermato a tempo pieno attribuito
all'interessato ai sensi dell'art. 24, comma 8, della legge 30
dicembre 2010, n. 240. In caso di risoluzione anticipata del
contratto, il Ministero provvederà al recupero dell'importo residuo
non utilizzato a valere sul fondo di finanziamento ordinario
dell'università.
ART. 6
Non oltre 90 giorni prima della scadenza di ciascun anno di durata
del contratto il ricercatore presenta, al Dipartimento
dell'università, presso cui svolge la propria attività, una
dettagliata relazione sull'attività di ricerca svolta nel periodo
di riferimento e, al termine della durata complessiva del
contratto, una relazione finale. La predetta relazione finale,
unitamente al parere espresso dal dipartimento, è trasmessa al
Ministero entro 30 giorni. Al termine del contratto il dipartimento
è inoltre tenuto a presentare al Ministero il rendiconto
finanziario del progetto.
Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 5, della
legge 30 dicembre 2010, n.240, nell'ambito delle risorse
disponibili per la programmazione, l'università valuta il
titolare del contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione
scientifica di cui all'articolo 16 della legge 240 del 2010, ai
fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della medesima legge. In
caso di esito positivo della valutazione, il titolare del
contratto, alla scadenza dello stesso, può essere inquadrato nel
ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in
conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello
internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo
nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro.
ART. 7
Per il funzionamento del Comitato di cui all'art.4, non sono
previsti oneri a carico del bilancio di previsione del
Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la
registrazione e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(f.to Francesco Profumo)