DIPARTIMENTO PER
L'UNIVERSITA',L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,
MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA
IL DIRETTORE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LO STUDENTE E IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - UFFICIO VI
VISTA la legge 11 ottobre 1986, n.697, recante
la disciplina del riconoscimento delle Scuole superiori per
interpreti e traduttori;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127 e, in
particolare, l'art. 17, comma 96, lettera a);
VISTO il regolamento adottato ai sensi della
predetta legge n.127 del 1997 con D.M. 10 gennaio 2002, n.38,
recante il riordino della disciplina delle Scuole superiori per
interpreti e traduttori;
VISTO il regolamento adottato con D.M.3.11.1999,
n.509 recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;
VISTO il D.M. 4.8.2000, concernente la
determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in
particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla
classe delle lauree in Scienze della mediazione linguistica;
VISTO il D.M. 22.10.2004, n.270 che ha sostituito
il predetto D.M. 3.11.1999, n.509;
VISTO il D.M. 16.3.2007 concernente la
determinazione delle classi di laurea adottato in esecuzione del
D.M. 22.10.2004, n.270;
VISTO il D.M. 26.7.2007 con il quale la classe di
laurea in "Scienze della Mediazione Linguistica" di cui all' all.3
al D.M. 4.8.2000 è stata dichiarata corrispondente alla classe
L12;
VISTO il decreto del Direttore Generale del
Servizio per l'autonomia e gli studenti in data 31 luglio
2003, con il quale è stato confermato il riconoscimento della
predetta Scuola, che ha assunto la denominazione di Scuola
superiore per mediatori linguistici ed è stata abilitata ad
istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori
linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli,
equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti
nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle
lauree universitarie in "Scienze della mediazione linguistica" di
cui all'allegato n. 3 al D.M. 4 agosto 2000;
VISTO il decreto del Direttore Generale per
l'Università in data 28 luglio 2004, con il quale la predetta
scuola, a modifica del decreto in data 31 luglio 2003, è
autorizzata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per
mediatori linguistici di durata triennale articolati nei due
indirizzi di mediatori linguistici e mediatori interculturali e a
rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai
diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi
afferenti alla classe delle lauree universitarie in "Scienze della
mediazione linguistica" di cui all'allegato n. 3 al D.M. 4 agosto
2000;
VISTO il D.D.19.10.2007 con il quale è stato
autorizzato il trasferimento della predetta Scuola da Reggio
Calabria, via Pio XI, n.68 a Catona (RC), Via Mercato - ex
CIAPI;
VISTO il D.M. 17.2.2011 e successive
modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la
commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere
obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole
superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del D.M.
n.38, del 2002;
VISTA l'istanza con la quale la Scuola sopra
richiamata chiede di poter assumere la
denominazione di Scuola Superiore per Mediatori Linguistici
"Don Domenico Calarco";
VISTO il parere favorevole espresso dalla
Commissione tecnico-consultiva nella riunione del
15.10.2012;
D E C R E T A :
La Scuola superiore per mediatori linguistici con sede a Catona
(RC), via Mercato - ex CIAPI, assume la denominazione di Scuola
superiore per mediatori linguistici "Don Domenico Calarco".
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Daniele Livon