DIPARTIMENTO PER
L'UNIVERSITA',L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,
MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA
IL DIRETTORE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LO STUDENTE E IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
VISTA la legge 11 ottobre 1986, n.697, recante
la disciplina del riconoscimento delle Scuole superiori per
interpreti e traduttori;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127 e, in
particolare, l'art. 17, comma 96, lettera a);
VISTO il regolamento adottato ai sensi della
predetta legge n.127 del 1997 con D.M. 10 gennaio 2002, n.38,
recante il riordino della disciplina delle Scuole superiori per
interpreti e traduttori;
VISTO il regolamento adottato con D.M.3.11.1999,
n.509 recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;
VISTO il D.M. 4.8.2000, concernente la
determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in
particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla
classe delle lauree in Scienze della mediazione linguistica;
VISTO il D.M. 22.10.2004, n.270 che ha sostituito
il predetto D.M. 3.11.1999, n.509;
VISTO il D.M. 16.3.2007 concernente la
determinazione delle classi di laurea adottato in esecuzione del
D.M. 22.10.2004, n.270;
VISTO il D.M. 26.7.2007 con il quale la classe di
laurea in "Scienze della Mediazione Linguistica" di cui all' all.3
al D.M. 4.8.2000 è stata dichiarata corrispondente alla classe
L12;
VISTO il D.M. in data 19 maggio 1989 con il quale
è stata disposta l'abilitazione della Scuola superiore per
interpreti e traduttori con sede in Perugia, via di Villa Glori
7/c, a rilasciare diplomi di interpreti e traduttori aventi valore
legale ai sensi della legge n. 697 del 1986;
VISTO il decreto del Direttore Generale del
Servizio per l'autonomia e gli studenti in data 31 luglio
2003, con il quale è stato confermato il riconoscimento della
predetta Scuola, che ha assunto la denominazione di Scuola
superiore per mediatori linguistici; conseguentemente la
scuola è stata abilitata ad istituire e ad attivare corsi di
studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a
rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai
diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi
afferenti alla classe delle lauree universitarie in "Scienze della
mediazione linguistica" di cui all'allegato n. 3 al D.M. 4 agosto
2000;
VISTO il D.M. 17.2.2011 e successive modificazioni
ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione
tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio
in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per
mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del D.M. n.38, del
2002;
VISTO il D.D.28.1.2010 con il quale la
predetta scuola è stata autorizzata ad aumentare il numero massimo
di allievi ammissibili a ciascun anno di corso da 45 a 60 unità e,
per l'intero corso a 180 unità;
VISTA l'istanza con la quale la predetta Scuola ha
chiesto l'autorizzazione ad aumentare ulteriormente il numero
massimo di allievi ammissibili per ciascun anno da 60 a 75 unità e
per l'intero corso a 225 unità;
VISTO il parere favorevole espresso dalla
Commissione tecnico-consultiva nella riunione del
15.10.2012;
D E C R E T A
:
Art. 1
La Scuola Superiore per Mediatori linguisti con sede in Perugia,
via di Villa Glori 7/c, è autorizzata ad aumentare il numero
massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso a 75 unità
e, per l'intero corso, a 225 unità.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Daniele Livon