di concerto con
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341;
VISTO l'articolo 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264;
VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
VISTO il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 29, commi 8 e 9;
VISTO il decreto ministeriale del MIBAC 26 maggio 2009, n. 86, ed in particolare l'art. 1, con il quale vengono definiti gli ambiti di competenza del restauratore dei beni culturali;
VISTO il decreto Interministeriale MIBAC-MIUR 26 maggio 2009, n. 87, ed in particolare l'art. 1, comma 4 che prevede la definizione di una classe di laurea magistrale a ciclo unico abilitante per la professione di restauratore dei beni culturali;
VISTO il decreto Interministeriale MIUR - MIBAC 2 marzo 2011 con il quale è stata istituita la laurea magistrale a ciclo unico abilitante per il Restauro;
CONSIDERATO che l'art. 5 del predetto decreto 2 marzo 2011 prevede che la prova finale dei corsi di laurea magistrale afferente alla classe LMR/02 ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio dell'attività professionale del Restauratore dei Beni culturali ed è organizzata in due sessioni in periodi definiti a livello nazionale;
D E C R E T A:
ART. 1
Gli esami finali, con valore di esame di Stato abilitante alla professione di Restauratore dei Beni culturali previsti dal decreto 2 marzo 2011 e relativi all'anno accademico 2011-2012, si svolgono nei mesi di ottobre-novembre 2012 e marzo-aprile 2013.
Gli Atenei interessati stabiliscono nell'ambito dei periodi
sopra indicati le date di inizio degli esami.
Le date fissate sono comunicate almeno un mese prima al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Direzione
Generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio
universitario - e al Ministero per i beni e le attività
culturali -Segretariato Generale.
ART. 2
Agli esami finali sono ammessi i
candidati che hanno regolarmente frequentato i corsi e superato
tutti gli esami previsti.
ART. 3
Sono a carico delle Istituzioni sedi di esami gli oneri finanziari connessi allo svolgimento degli stessi, ivi compresi i compensi e i trattamenti di missione da corrispondere ai membri delle commissioni giudicatrici e ai rappresentanti esterni, per i quali si applicano per ciascuna sessione le norme previste dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 15 ottobre 1999 adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica .
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI f.to Lorenzo Ornaghi |