Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Interministeriale 1 agosto 2013

Esami finali lauree triennali - Area Sanitaria a.a. 2012/2013

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DI CONCERTO

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

VISTO il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n.1592;

VISTO il regio decreto 30 settembre 1938, n.1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382, relativo al  riordinamento della docenza universitaria;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168, concernente l'istituzione  del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n.341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

VISTI i decreti legislativi 30 dicembre 1992, n.502 e 7 dicembre 1993, n.517, recanti il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.421;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001 adottato di concerto con il Ministro della Sanità;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 19 febbraio 2009 adottato di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

VISTA la nota in data 23 aprile 2002 del Presidente della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Medicina e chirurgia;

CONSIDERATA la necessità di assicurare, ai sensi  dell'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto 2 aprile 2001, e dell'articolo 7, comma 3, del decreto 19 febbraio 2009, che gli esami finali, con valore di esame di Stato abilitante alla professione, articolati in due sessioni, si svolgano in periodi stabiliti a livello nazionale;

DECRETA:

Art. 1

Gli esami finali, con valore di esame di Stato abilitante alla professione, dei corsi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie previsti dal decreto 2 aprile 2001 e dal decreto 19 febbraio 2009 relativi all'anno accademico 2012 -2013, si svolgono nei mesi di ottobre-novembre 2013 e marzo-aprile 2014.

Gli Atenei interessati stabiliscono nell'ambito dei periodi sopra indicati le date di inizio degli esami per i singoli diplomi universitari e per le singole lauree.
Le date fissate per gli esami dei singoli corsi sono comunicate almeno un mese prima al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Direzione Generale per l'università , lo studente e il diritto allo studio universitario - e  al Ministero della salute - Direzione Generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie. A conclusione delle sessioni d'esame gli atenei comunicano ai predetti ministeri i dati  distinti per professione relativi agli abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie.

Art. 2

Alle sessioni sono ammessi i candidati che hanno regolarmente frequentato i singoli corsi, superato tutti gli esami previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini  prescritti.

Art. 3

Sono a carico delle Università sedi di esami gli oneri finanziari connessi allo svolgimento degli stessi, ivi compresi i compensi e i trattamenti di missione da corrispondere  ai membri delle commissioni giudicatrici e ai rappresentanti  esterni, per i quali si applicano per ciascuna sessione le norme previste dal decreto ministeriale 15 ottobre 1999 adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Roma, 1 agosto 2013

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
F.to Maria Chiara Carrozza

IL MINISTRO
DELLA SALUTE
F.to Beatrice Lorenzin