VISTO lo stanziamento disponibile sul cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2013 pari ad € 6.694.686.504 , comprensivo dei seguenti finanziamenti:
VISTO il Decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 e in particolare l'articolo 2, comma 5 in cui si prevede di porre a carico della Provincia autonoma di Trento il finanziamento dell'Università degli Studi di Trento per un importo non superiore alla media delle assegnazioni statali di competenza attribuite all'Università per le medesime funzioni nel triennio 2007 - 2009;
VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2009, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attività delle università statali e di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e del fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi negli anni successivi, e' ripartita prendendo in considerazione la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi e la qualità della ricerca scientifica;
VISTO l'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n.240, in cui si prevede che all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n.180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n.1 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1-bis "gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti annualmente, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in misura compresa tra lo 0,5 per cento e il 2 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, determinata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse";
VISTO l'articolo 16, comma 3, lettera o) della legge 30 dicembre 2010, n.240 e l'articolo 6, comma 7 del DPR 222/2011 relativi agli oneri connessi al funzionamento delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale e ai compensi dei commissari OCSE, posti a carico del Fondo di finanziamento ordinario;
VISTO l'articolo 11, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, in cui si prevede che "a decorrere dall'anno 2011, allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio delle università statali e tenuto conto della primaria esigenza di assicurare la copertura delle spese fisse di personale di ruolo entro i limiti della normativa vigente, una quota pari almeno all'1,5 per cento del fondo di finanziamento ordinario e delle eventuali assegnazioni destinate al funzionamento del sistema universitario, è destinata ad essere ripartita tra le università che, sulla base delle differenze percentuali del valore del fondo di finanziamento ordinario consolidato del 2010, presentino una situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento rispetto al modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario elaborato dai competenti organismi di valutazione del sistema universitario. L'intervento perequativo viene ridotto proporzionalmente laddove la situazione di sottofinanziamento derivi dall'applicazione delle misure di valutazione della qualità di cui all'articolo 5 della presente legge e all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. Il calcolo degli squilibri finanziari dei singoli atenei può tenere conto delle specificità delle università sede di facoltà di medicina e chirurgia collegate ad aziende ospedaliere nate da ex policlinici a gestione diretta, escludendo ogni intervento per il ripiano di eventuali disavanzi previsto dall'articolo 5, comma 4, lettere g), h), i), l) e m), della legge 30 dicembre 2010, n. 240";
VISTO il D.M. 16 aprile 2012, n. 71, relativo
ai criteri per la ripartizione del fondo di finanziamento
ordinario, degli interventi premiali e degli interventi perequativi
per l'anno 2012;
VISTO l'art. 29, comma 7, legge 30 dicembre 2010,
n. 240, con il quale è attribuito al Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, il potere di identificare, sentiti
l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca ed il Consiglio universitario nazionale, i programmi
di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o
dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i
cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta per la
copertura di posti di professore ordinario e associato e di
ricercatore da parte delle università;
VISTI gli Accordi di programma sottoscritti il 20 dicembre 2012 e l'8 agosto 2013 tra il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca la Scuola Normale Superiore di Pisa e l'Istituto Italiano di Scienze Umane (SUM) di Firenze relativi al Progetto di Fusione tra i due Istituti ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VERIFICATE le obbligazioni di legge e quelle pluriennali assunte dal Ministero in sede di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario per l'anno 2012;
CONSIDERATO che con successivo Decreto ministeriale saranno stabilite le modalità di ripartizione delle quote destinate agli interventi premiali e perequativi di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n.180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 e di cui all'art. 11, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche tenuto conto del parere che sarà reso dall'ANVUR;
ACQUISITI i pareri del Consiglio Universitario Nazionale del 27 marzo 2013, della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane del 21 marzo 2013 e del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari del 5 aprile 2013.
D E C R E T A
Per il corrente esercizio finanziario 2013 le assegnazioni del Fondo per il funzionamento ordinario (FFO) delle Università statali e dei Consorzi interuniversitari, sono attribuite secondo le modalità ed i criteri di seguito specificati.
Art. 1 - Interventi quota
base
FFO
€. 5.410.694.739 vengono
destinati come di seguito indicato.
Nell'ambito delle assegnazioni di cui alle lettere a), b) e c) le Università potranno destinare eventuali risorse al sostegno delle attività dei Consorzi interuniversitari.
Art. 2 - Assegnazioni per obbligazioni assunte nei
pregressi esercizi e per interventi specifici
€ 77.013.049 sono disposti interventi finanziari
per la copertura di obbligazioni derivanti da provvedimenti
ministeriali:
Art. 3 - Assegnazioni destinate per le finalità premiali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n.180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 (Quota premiale FFO) e per le finalità di cui all'art. 11, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Intervento perequativo FFO)
€ 910.000.000 vengono destinati secondo quanto di seguito indicato.
I criteri e le modalità di ripartizione degli interventi di cui alle lettere a) e b) saranno definiti con successivo decreto ministeriale.
Al termine delle assegnazioni che saranno attribuite ai sensi del presente articolo, di quanto assegnato alle Università secondo quanto previsto dai precedenti articoli e delle assegnazioni relative al piano straordinario per la chiamata di professori di II fascia, si dispone che:
Art. 4 - Chiamate dirette nei ruoli dei Professori di
studiosi ed esperti stranieri o italiani impegnati
all'estero
€ 5.000.000 vengono destinati per:
Sono escluse dal presente intervento:
Gli interventi di cofinanziamento dei professori sono pari al
50% del costo della qualifica corrispondente. L'inquadramento da
parte dell'università potrà essere effettuato tenendo conto della
eventuale anzianità di servizio e di valutazione del merito, fermo
restando che il cofinanziamento ministeriale non potrà essere
superiore al 50% del trattamento economico relativo alla quinta
classe stipendiale. Nel caso di chiamate dirette di soggetti che
hanno beneficiato di interventi di cui ai DD.MM. n. 13 del
26.1.2001, n. 501 del 20.3.2003, n.18 del 1.2.2005 e n. 230 del
27.11.2009, il relativo cofinanziamento è elevato fino a
concorrenza del 95%.
Resta fermo il rispetto dei limiti assunzionali ai sensi della
normativa vigente alla data della presa di servizio.
Entro il 30 ottobre 2013 ogni università può formulare al
Ministero, nell'ambito di una proposta unitaria di ateneo, i
nominativi dei soggetti per i quali chiede la chiamata diretta,
indicando per ciascuno la qualifica proposta per l'inquadramento e
il livello di cofinanziamento richiesto (rispettivamente 50% o 95%
a seconda della tipologia di intervento). Qualora le proposte
accolte superino le disponibilità di cui al presente articolo, si
procederà ad attribuire inizialmente a ciascun ateneo un
cofinanziamento massimo pari a quello risultante dal peso
dell'ateneo rispetto alle assegnazioni di cui all'articolo 1.
Tenuto conto del cofinanziamento attribuito e al fine di agevolare
la tempestiva presa in servizio dei docenti, sarà consentito
all'ateneo di procedere gradualmente alla relativa assunzione a
seguito del parere delle commissioni nominate dal CUN e del nulla
osta del Ministro.
Le eventuali disponibilità finanziarie che dovessero residuare al
termine delle valutazioni ministeriali sono redistribuite tra gli
atenei al fine di consentire la chiamata del maggior numero di
docenti che hanno ottenuto il nulla osta ovvero destinate alle
Università proporzionalmente alle assegnazioni disposte ai sensi
dell'articolo 1.
Nei casi di cessazione dei professori nell'arco di cinque anni
dalla data di assunzione in servizio per passaggio ad altra
Università o cessazione per altra causa, dei soggetti che hanno
dato luogo agli incentivi di cui sopra, si procederà al
corrispondente recupero della somma assegnata.
Art. 5 - Programma per giovani ricercatori "Rita Levi
Montalcini"
€ 10.000.000 vengono destinati:
Art. 6 - Incentivazione alla chiamata di ricercatori ai
sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), Legge
240/10.
€ 5.000.000 vengono destinati a titolo di
incentivo e comunque nell'ambito dei margini assunzionali 2013 in
termini di Punti Organico attribuiti alle Università ai sensi del
d.lgs. 49/2012 e del decreto legge 112/2008 e successive
modificazioni e integrazioni, a condizione che le stesse abbiano
predisposto e trasmesso al Ministero entro il 30 ottobre 2013
nell'ambito della programmazione delle assunzioni del personale,
l'assunzione dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3,
lettera b) della legge 240/10 per una quota superiore rispetto a
quanto previsto all'articolo 4, comma 2, lettera c) del d.lgs.
49/2012. L'importo attribuibile a ciascun ateneo è
quantificato in relazione ai seguenti criteri:
In ogni caso l'importo attribuibile a ciascun ateneo non può essere superiore al triplo del relativo peso sul sistema universitario in base ai risultati della VQR 2004 - 2010.
L'importo consolidabile di cui al presente articolo, parametrato nella misura massima di 2/12 nell'esercizio corrente, è integrato per la restante quota, a decorrere dall'esercizio 2014 a valere sul Fondo di finanziamento ordinario a seguito di verifica del rispetto di quanto definito in sede di programmazione e dell'effettiva assunzione in servizio dei ricercatori entro il 30/4/2014. In caso di mancata assunzione in servizio entro tale data dei ricercatori previsti in sede di programmazione, si procederà al recupero delle somme assegnate a valere sul Fondo di finanziamento ordinario.
Eventuali disponibilità non utilizzate a valere sul presente intervento sono destinate alle Università proporzionalmente alle assegnazioni disposte ai sensi dell'articolo 1.
Art. 7 - Consorzi interuniversitari
€ 38.000.000 sono destinati per assicurare un
sostegno finanziario ai Consorzi interuniversitari sulla base dei
criteri e delle modalità di cui all'allegato 1. Eventuali
disponibilità non utilizzate a valere sul presente intervento sono
destinate alle Università proporzionalmente alle assegnazioni
disposte ai sensi dell'articolo 1.
Art. 8 - Interventi a favore degli
studenti
€ 6.500.000 sono destinati secondo i criteri
riportati nell'allegato 2, di cui:
Art. 9 - Interventi di incentivazione a sostegno delle
attività connesse alle azioni del Piano lauree
scientifiche
€ 2.000.000 vengono destinati per
interventi di incentivazione a sostegno delle attività connesse
alle azioni del Piano lauree scientifiche ed attribuite alle
università individuate sulla base della valutazione e del
monitoraggio delle azioni relative al potenziamento del rapporto
Scuola - Università - Mondo del lavoro. A tal fine, saranno
valutati i progetti presentati entro il 30 settembre 2013 dalle
Università secondo linee guida e criteri definiti con successivo
provvedimento ministeriale.
Art. 10 - Interventi specifici a favore
dell'ANVUR
€ 3.500.000 sono destinati all'ANVUR ai sensi
dell'art.12, comma 7 del DPR 1 febbraio 2010, n. 76 per lo
svolgimento delle attività istituzionali di valutazione.
Art. 11 - Interventi previsti da disposizioni
legislative
€ 226.078.716 vengono destinati come di
seguito indicato.
Art. 12 - Rimborso oneri per visite
fiscali
€ 900.000 per il rimborso degli oneri sostenuti
per le visite fiscali per l'anno 2013 da ripartire tenendo conto
della effettiva spesa sostenuta dagli atenei. Eventuali
disponibilità non utilizzate a valere sul presente intervento sono
destinate alle Università proporzionalmente alle assegnazioni
disposte ai sensi dell'articolo 1.
IL MINISTRO
Maria Chiara Carrozza
(f.to Maria Chiara Carrozza)