Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 8 agosto 2013 n. 700

Decreto criteri di Ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università per l’anno 2013.

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO lo stanziamento disponibile sul cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2013 pari ad € 6.694.686.504 , comprensivo dei seguenti finanziamenti:

  • € 500.000.000 di cui alla legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), di cui a regime € 173.000.000 destinati per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n.240;
  • € 100.000.000 di cui all'art. 1, comma 274, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) destinati al finanziamento di interventi in favore del sistema universitario e per le finalità di cui al Fondo per il finanziamento ordinario delle università;
  • € 50.000.000 di cui all'articolo 29, comma 19, legge 30 dicembre 2010, n. 240, in attuazione degli articoli 6, comma 14, e 8, concernenti la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori universitari, ai fini dell'attribuzione degli scatti, e la revisione del trattamento economico degli stessi;
  • € 80.000.000 destinati alle finalità di cui all'articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  • € 41.952.375 destinati alle finalità di cui all'articolo 3, comma 53, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
  • €. 3.500.000 di cui all'articolo 29, comma 22, legge 30 dicembre 2010, n. 240, destinati agli oneri per il periodo di astensione obbligatoria per maternità degli assegnisti di ricerca, quale integrazione dell'indennità corrisposta dall'INPS, in applicazione dell'articolo 22, comma 6, della medesima legge;
  • € 1.237.000 destinati agli oneri sostenuti dalle università per la stabilizzazione del personale ex ETI ai sensi dell'art. 9, comma 25 del decreto legge n.78/2010, convertito dalla legge 122/2010;
  • € 900.000 destinati al rimborso degli oneri sostenuti per le visite fiscali per l'anno 2013.

VISTO il Decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 e in particolare l'articolo 2, comma 5 in cui si prevede di porre a carico della Provincia autonoma di Trento il finanziamento dell'Università degli Studi di Trento per un importo non superiore alla media delle assegnazioni statali di competenza attribuite all'Università per le medesime funzioni nel triennio 2007 - 2009;

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2009, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attività delle università statali e di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e del fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi negli anni successivi, e' ripartita prendendo in considerazione la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi e la qualità della ricerca scientifica;

VISTO l'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n.240, in cui si prevede che all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n.180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n.1 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1-bis "gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti annualmente, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in misura compresa tra lo 0,5 per cento e il 2 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, determinata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse";

VISTO l'articolo 16, comma 3, lettera o) della legge 30 dicembre 2010, n.240 e l'articolo 6, comma 7 del DPR 222/2011 relativi agli oneri connessi al funzionamento delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale e ai compensi dei commissari OCSE, posti a carico del Fondo di finanziamento ordinario;

VISTO l'articolo 11, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, in cui si prevede che  "a decorrere dall'anno 2011, allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio delle università statali e tenuto conto della primaria esigenza di assicurare la copertura delle spese fisse di personale di ruolo entro i limiti della normativa vigente, una quota pari almeno all'1,5 per cento del fondo di finanziamento ordinario e delle eventuali assegnazioni destinate al funzionamento del sistema universitario, è destinata ad essere ripartita tra le università che, sulla base delle differenze percentuali del valore del fondo di finanziamento ordinario consolidato del 2010, presentino una situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento rispetto al modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario elaborato dai competenti organismi di valutazione del sistema universitario. L'intervento perequativo viene ridotto proporzionalmente laddove la situazione di sottofinanziamento derivi dall'applicazione delle misure di valutazione della qualità di cui all'articolo 5 della presente legge e all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. Il calcolo degli squilibri finanziari dei singoli atenei può tenere conto delle specificità delle università sede di facoltà di medicina e chirurgia collegate ad aziende ospedaliere nate da ex policlinici a gestione diretta, escludendo ogni intervento per il ripiano di eventuali disavanzi previsto dall'articolo 5, comma 4, lettere g), h), i), l) e m), della legge 30 dicembre 2010, n. 240";

VISTO il D.M. 16 aprile 2012, n. 71, relativo ai criteri per la ripartizione del fondo di finanziamento ordinario, degli interventi premiali e degli interventi perequativi per l'anno 2012;

VISTO l'art. 29, comma 7, legge 30 dicembre 2010, n. 240, con il quale è attribuito al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il potere di identificare, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ed il Consiglio universitario nazionale, i programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore da parte delle università;

VISTI gli Accordi di programma sottoscritti il 20 dicembre 2012 e l'8 agosto 2013 tra il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca la Scuola Normale Superiore di Pisa e l'Istituto Italiano di Scienze Umane (SUM) di Firenze relativi al Progetto di Fusione tra i due Istituti ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VERIFICATE le obbligazioni di legge e quelle pluriennali assunte dal Ministero in sede di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario per l'anno 2012;

CONSIDERATO che con successivo Decreto ministeriale saranno stabilite le modalità di ripartizione delle quote destinate agli interventi premiali e perequativi di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n.180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 e di cui all'art. 11, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche tenuto conto del  parere che sarà reso dall'ANVUR;

ACQUISITI i pareri del Consiglio Universitario Nazionale del 27 marzo 2013, della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane del 21 marzo 2013 e del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari del 5 aprile 2013.

D E C R E T A

Per il corrente esercizio finanziario 2013 le assegnazioni del Fondo per il funzionamento ordinario (FFO) delle Università statali e dei Consorzi interuniversitari, sono attribuite secondo le modalità ed i criteri di seguito specificati.

Art. 1 - Interventi quota base          FFO
€.    5.410.694.739 vengono destinati come di seguito indicato.

  • a) €   5.156.694.739 di cui :
    • €   5.155.457.739 sono assegnati a ciascuna Università in proporzione al relativo peso sul totale delle assegnazioni del Fondo di finanziamento ordinario riferite alla somma algebrica delle seguenti voci:
      • Quota base 2012;
      • Assegnazioni attribuite ai sensi dell'articolo 1, comma 650 della Legge 296/2006, riferite al reclutamento straordinario di ricercatori triennio 2007 - 2009;
      • Assegnazioni attribuite ai sensi dell'articolo 3, comma 53, terzo periodo, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350;
      • Intervento perequativo 2012, di cui all'articolo 11, comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
      • Ulteriori interventi consolidabili;

    • € 1.237.000 sono assegnati alle università interessate dalla stabilizzazione del personale ex ETI ai sensi dell'art. 9, comma 25 del decreto legge n.78/2010, convertito dalla legge 122/2010.

  • b) € 111.500.000 sono assegnati alle Istituzioni ad ordinamento speciale (Scuola Normale Superiore di Pisa, Scuola Superiore S. Anna di Pisa, SISSA di Trieste, Scuola IMT di Lucca, IUSS di Pavia), alle Università per Stranieri e all'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" in proporzione al relativo peso sul totale delle assegnazioni del Fondo di finanziamento ordinario riferite alla somma algebrica delle seguenti voci:
    • Quota base 2012;
    • Assegnazioni attribuite ai sensi dell'articolo 1, comma 650 della Legge 296/2006 riferite al reclutamento straordinario di ricercatori triennio 2007 - 2009;
    • Assegnazioni attribuite ai sensi dell'articolo 3, comma 53, terzo periodo, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350;
    • Ulteriori interventi consolidabili

  • c) € 142.500.000 sono assegnati, all'Università degli Studi dell'Aquila, all'Università degli Studi di Camerino e all'Università degli Studi di Macerata in proporzione al relativo peso sul totale delle assegnazioni del Fondo di finanziamento ordinario riferite alla somma algebrica delle seguenti voci:
    • Accordi di programma sottoscritti con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al netto degli interventi straordinari e del contributo di cui all'accordo stesso, in misura pari a quella disposta nell'anno 2012;
    • Assegnazioni attribuite ai sensi dell'articolo 1, comma 650 della Legge 296/2006 riferite al reclutamento straordinario di ricercatori triennio 2007 - 2009;
    • Assegnazioni attribuite ai sensi dell'articolo 3, comma 53, terzo periodo, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350;
    • Ulteriori interventi consolidabili.

Nell'ambito delle assegnazioni di cui alle lettere a), b) e c) le Università potranno destinare eventuali risorse al sostegno delle attività dei Consorzi interuniversitari.

Art. 2  - Assegnazioni per obbligazioni assunte nei pregressi esercizi e per interventi specifici
€ 77.013.049 sono disposti interventi finanziari per la copertura di obbligazioni derivanti da provvedimenti ministeriali:

  • € 76.374.135 per la copertura delle quote relative agli accordi di programma con le Istituzioni universitarie stipulati fino all'anno 2011;
  • € 467.000 per le attività, sottoposte a specifica verifica e monitoraggio da parte del Ministero, previste negli Accordi di programma relativi alla Fusione tra la Scuola Normale Superiore di Pisa e l'Istituto Italiano di Scienze Umane (SUM) di Firenze;
  • € 171.914 quale quota da versare, per il corrente esercizio, all'ARAN.

 

Art. 3 - Assegnazioni destinate per le finalità premiali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n.180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 (Quota premiale FFO) e per le finalità di cui all'art. 11, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Intervento perequativo FFO)

€   910.000.000 vengono destinati secondo quanto di seguito indicato.

  • a) € 819.000.000 pari a circa il 13,5% del totale delle risorse disponibili al netto degli altri interventi previsti dal presente decreto, vengono assegnati alle università a fini premiali. Tale somma sarà attribuita per il 34% sulla base dei criteri finalizzati a premiare la qualità dell'offerta formativa e dei risultati dei processi formativi di ogni ateneo e per il 66% sulla base di criteri finalizzati a premiare la qualità della ricerca scientifica. Il 90% della somma attribuita in relazione alla qualità della ricerca scientifica sarà ripartita sulla base dei risultati della VQR 2004-2010.
  • b) € 91.000.000 pari a circa l'1,5% del totale delle risorse disponibili al netto degli altri interventi previsti dal presente decreto, saranno assegnati alle università a fini perequativi.

I criteri e le modalità di ripartizione degli interventi di cui alle lettere a) e b) saranno definiti con successivo decreto ministeriale.

Al termine delle assegnazioni che saranno attribuite ai sensi del presente articolo, di quanto assegnato alle Università secondo quanto previsto dai precedenti articoli e delle assegnazioni relative al piano straordinario per la chiamata di professori di II fascia, si dispone che:

  • a) A ciascun ateneo non potrà comunque essere disposta una assegnazione del FFO superiore a quella dell'anno 2012;
  • b) A ciascun ateneo dovrà comunque essere assicurata una assegnazione del FFO tale da ricondurre l'entità delle eventuali minori assegnazioni rispetto all'anno 2012 non superiore al - 5,0%.

Art. 4 - Chiamate dirette nei ruoli dei Professori di studiosi ed esperti stranieri o italiani impegnati all'estero
€ 5.000.000 vengono destinati per:

  • a) € 1.500.000 a titolo di integrazione della copertura, in regime di cofinanziamento, delle chiamate dirette disposte ai sensi dell'articolo 5 del DM n. 71 del 16 aprile 2012;
  • b) € 3.500.000 a copertura, in regime di cofinanziamento di chiamate dirette di professori, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere, ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione identificati con il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 1 luglio 2011, in attuazione di quanto previsto dall'art. 29, comma 7,  legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Sono escluse dal presente intervento:

  • Le chiamate per "chiara fama".
  • Le richieste di cofinanziamento relative alla copertura di costi già assicurati per il periodo considerato nell'ambito di progetti dell'Unione Europea o di progetti su finanziamenti ministeriali anche se rientranti tra quelli individuati dal decreto ministeriale 1 luglio 2011.

Gli interventi di cofinanziamento dei professori sono pari al 50% del costo della qualifica corrispondente. L'inquadramento da parte dell'università potrà essere effettuato tenendo conto della eventuale anzianità di servizio e di valutazione del merito, fermo restando che il cofinanziamento ministeriale non potrà essere superiore al 50% del trattamento economico relativo alla quinta classe stipendiale. Nel caso di chiamate dirette di soggetti che hanno beneficiato di interventi di cui ai DD.MM. n. 13 del 26.1.2001, n. 501 del 20.3.2003, n.18 del 1.2.2005 e n. 230 del 27.11.2009, il relativo cofinanziamento è elevato fino a concorrenza del 95%.
Resta fermo il rispetto dei limiti assunzionali ai sensi della normativa vigente alla data della presa di servizio.
Entro il 30 ottobre 2013 ogni università può formulare al Ministero, nell'ambito di una proposta unitaria di ateneo, i nominativi dei soggetti per i quali chiede la chiamata diretta, indicando per ciascuno la qualifica proposta per l'inquadramento e il livello di cofinanziamento richiesto (rispettivamente 50% o 95% a seconda della tipologia di intervento). Qualora le proposte accolte superino le disponibilità di cui al presente articolo, si procederà ad attribuire inizialmente a ciascun ateneo un cofinanziamento massimo pari a quello risultante dal peso dell'ateneo rispetto alle assegnazioni di cui all'articolo 1.  
Tenuto conto del cofinanziamento attribuito e al fine di agevolare la tempestiva presa in servizio dei docenti, sarà consentito all'ateneo di procedere gradualmente alla relativa assunzione a seguito del parere delle commissioni nominate dal CUN e del nulla osta del Ministro.
Le eventuali disponibilità finanziarie che dovessero residuare al termine delle valutazioni ministeriali sono redistribuite tra gli atenei al fine di consentire la chiamata del maggior numero di docenti che hanno ottenuto il nulla osta ovvero destinate alle Università proporzionalmente alle assegnazioni disposte ai sensi dell'articolo 1.     
Nei casi di cessazione dei professori nell'arco di cinque anni dalla data di assunzione in servizio per passaggio ad altra Università o cessazione per altra causa, dei soggetti che hanno dato luogo agli incentivi di cui sopra, si procederà al corrispondente recupero della somma assegnata.

Art. 5 - Programma per giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini"
€ 10.000.000 vengono destinati:

  • a) per l'importo massimo di € 5.000.000 per il costo stipendiale relativo alla proroga dei contratti di cui al Decreto Ministeriale 27 novembre 2009 n. 230; eventuali disponibilità residue non utilizzate sono destinate ad incremento delle risorse per gli interventi di cui alla successiva lettera b).
  • b) per l'importo di almeno € 5.000.000 per la prosecuzione del programma denominato "Programma per giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini" a favore di giovani studiosi ed esperti italiani e stranieri, in possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnati stabilmente all'estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio, finalizzato alla realizzazione di programmi di ricerca autonomamente proposti presso Università italiane, attraverso la stipula di contratti ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro.

Art. 6 - Incentivazione alla chiamata di ricercatori ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), Legge 240/10.
€ 5.000.000 vengono destinati a titolo di incentivo e comunque nell'ambito dei margini assunzionali 2013 in termini di Punti Organico attribuiti alle Università ai sensi del d.lgs. 49/2012 e del decreto legge 112/2008 e successive modificazioni e integrazioni, a condizione che le stesse abbiano predisposto e trasmesso al Ministero entro il 30 ottobre 2013 nell'ambito della programmazione delle assunzioni del personale, l'assunzione dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/10 per una quota superiore rispetto a quanto previsto all'articolo 4, comma 2, lettera c) del d.lgs. 49/2012. L'importo  attribuibile a ciascun ateneo è quantificato in relazione ai seguenti criteri:

  • - 20% in base al numero di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/10 e di ricercatori di cui all'articolo 1, comma 14 della legge 230/05 in servizio al 31/12/2012;
  • - 80% in base ai risultati della VQR 2004 - 2010.

In ogni caso l'importo attribuibile a ciascun ateneo non può essere superiore al triplo del relativo peso sul sistema universitario in base ai risultati della VQR 2004 - 2010.

L'importo consolidabile di cui al presente articolo, parametrato nella misura massima di 2/12 nell'esercizio corrente, è integrato per la restante quota, a decorrere dall'esercizio 2014 a valere sul Fondo di finanziamento ordinario a seguito di verifica del rispetto di quanto definito in sede di programmazione e dell'effettiva assunzione in servizio dei ricercatori entro il 30/4/2014. In caso di mancata assunzione in servizio entro tale data dei ricercatori previsti in sede di programmazione, si procederà al recupero delle somme assegnate a valere sul Fondo di finanziamento ordinario.

Eventuali disponibilità non utilizzate a valere sul presente intervento sono destinate alle Università proporzionalmente alle assegnazioni disposte ai sensi dell'articolo 1.

Art. 7 - Consorzi interuniversitari
€ 38.000.000 sono destinati per assicurare un sostegno finanziario ai Consorzi interuniversitari sulla base dei criteri e delle modalità di cui all'allegato 1. Eventuali disponibilità non utilizzate a valere sul presente intervento sono destinate alle Università proporzionalmente alle assegnazioni disposte ai sensi dell'articolo 1.

Art. 8 - Interventi a favore degli studenti
€ 6.500.000 sono destinati secondo i criteri riportati nell'allegato 2, di cui:

  • - € 6.000.000 per interventi di sostegno agli studenti diversamente abili di cui alla Legge 28 gennaio 1999, n. 17;
  • - € 500.000 per interventi di sostegno agli studenti dislessici di cui alla Legge 8 ottobre 2010, n.170.

Art. 9 - Interventi di incentivazione a sostegno delle attività connesse alle azioni del Piano lauree scientifiche
€ 2.000.000 vengono destinati  per interventi di incentivazione a sostegno delle attività connesse alle azioni del Piano lauree scientifiche ed attribuite alle università individuate sulla base della valutazione e del monitoraggio delle azioni relative al potenziamento del rapporto Scuola - Università - Mondo del lavoro. A tal fine, saranno valutati i progetti presentati entro il 30 settembre 2013 dalle Università secondo linee guida e criteri definiti con successivo provvedimento ministeriale.

Art. 10 - Interventi specifici a favore dell'ANVUR
€ 3.500.000 sono destinati all'ANVUR ai sensi dell'art.12, comma 7 del DPR 1 febbraio 2010, n. 76 per lo svolgimento delle attività istituzionali di valutazione.

Art. 11 - Interventi previsti da disposizioni legislative
€  226.078.716 vengono destinati come di seguito indicato.

  • € 167.578.716 per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Tale importo comprende:
    • - € 76.748.716 relativi al consolidamento del piano straordinario per le chiamate di professori di seconda fascia finanziate nell'esercizio finanziario 2011;
    • - € 90.000.000 relativi al consolidamento del piano straordinario per le chiamate di professori di seconda fascia finanziate nell'esercizio finanziario 2012;
    • - € 830.000 relativi alla quota parte del piano straordinario per le chiamate di professori di seconda fascia dell'esercizio finanziario 2013;
  • € 50.000.000 per l'attuazione degli articoli 6, comma 14, e 8 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, concernenti la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori universitari, ai fini dell'attribuzione degli scatti, e la revisione del trattamento economico degli stessi, sulla base dei criteri di merito accademico e scientifico definiti con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  • € 5.000.000 per gli oneri connessi al funzionamento delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale, inclusi, ai sensi dell'articolo 6 comma 7 ultimo periodo del DPR 222/2011 i compensi dei commissari OCSE;
  • € 3.500.000 ad integrazione dell'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'articolo 5, del decreto Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato sulla G.U. n. 247 del 23 ottobre 2007, nel periodo di astensione obbligatoria per maternità degli assegnisti di ricerca. L'integrazione verrà disposta agli atenei tenendo conto del numero di assegnisti di ricerca che iniziano, ovvero completano, il periodo di astensione obbligatoria per maternità nel periodo 01/01/2013 - 31/12/2013. Eventuali disponibilità non utilizzate a valere sul presente intervento sono destinate alle Università proporzionalmente alle assegnazioni disposte ai sensi dell'articolo 1.

 

Art. 12 - Rimborso oneri per visite fiscali
€ 900.000 per il rimborso degli oneri sostenuti per le visite fiscali per l'anno 2013 da ripartire tenendo conto della effettiva spesa sostenuta dagli atenei. Eventuali disponibilità non utilizzate a valere sul presente intervento sono destinate alle Università proporzionalmente alle assegnazioni disposte ai sensi dell'articolo 1.

(Registrato alla Corte dei Conti in data 24 settembre 2013, Reg. 12, foglio 398)
Roma, 8 agosto 2013

IL MINISTRO
Maria Chiara Carrozza
(f.to Maria Chiara Carrozza)