Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 9 agosto 2013 n. 713

Decreto criteri e contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2013

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni e in particolare l'articolo 18, comma 4, in cui si prevede che "Ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa";

VISTO l'articolo 9, comma 31, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO l'articolo 66, del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133, e successive modificazioni e integrazioni, in cui si prevede al comma 13 bis che "Per il biennio 2012-2013 il  sistema  delle  università statali,  può  procedere  ad  assunzioni  di   personale   a   tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite  di  un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti  per  cento  di quella relativa al corrispondente personale complessivamente  cessato dal servizio nell'anno precedente. Omissis….  L'attribuzione  a ciascuna università del  contingente  delle  assunzioni  di  cui  ai periodi  precedenti  è   effettuata   con   decreto   del   Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,  tenuto  conto  di quanto previsto dall'articolo 7  del  decreto  legislativo  29  marzo 2012, n. 49. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università  e  della Ricerca  procede  annualmente  al   monitoraggio   delle   assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine di completarne l'istituzione delle  attività,  sino al 31 dicembre 2014, le disposizioni precedenti non si applicano agli istituti ad ordinamento speciale, di  cui  ai  decreti  del  Ministro dell'istruzione, dell'università e  della  ricerca  8  luglio  2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178  del  2  agosto  2005,  18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  279  del  30 novembre  2005,  e  18  novembre  2005,  pubblicato  nella   Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005".

VISTO il Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 "Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5" e in particolare gli articoli 4, 5, 6 e 7 in cui si disciplinano gli indirizzi, le variabili e i parametri da considerare ai fini della programmazione del fabbisogno di personale e con riferimento alla sostenibilità della spesa per il personale e per l'indebitamento di ciascuna Istituzione Universitaria;

VISTO il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 "Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di Università degli studi." ai sensi del quale spetta alla Provincia stabilire, d'intesa con l'Università, gli obblighi e i vincoli per l'attuazione del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica con riferimento all'Università;

CONSIDERATO che dalle rilevazioni ministeriali relative all'anno 2012 concernenti il costo del personale delle Istituzioni Universitarie Statali, il costo medio nazionale di 1 Professore di I fascia cui corrisponde il coefficiente stipendiale di 1 Punto Organico è pari a euro 118.489;

VISTA la necessità di definire i criteri e il conseguente contingente per l'applicazione di quanto previsto all'articolo 66, comma 13 bis del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133, e successive modificazioni e integrazioni, in tema di assunzioni nelle Università Statali per l'anno 2013;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 - Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e in particolare l'articolo 3, comma 1.

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto)

  • 1) Il presente decreto definisce i criteri per l'attribuzione a ciascuna Istituzione Universitaria statale del contingente di spesa disponibile per l'anno 2013 espresso in termini di Punto Organico, nonché la rispettiva assegnazione e utilizzo in coerenza con quanto previsto dall'articolo 66, comma 13 bis del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112, convertito, con modificazioni,  dalla legge 6  agosto  2008,  n. 133, e successive modificazioni e integrazioni e dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.

Articolo 2
(Criteri di riparto e Assegnazione quota Punti Organico 2013 a ciascuna Istituzione Universitaria)

  • 1) A ciascuna Istituzione Universitaria statale è attribuita per l'anno 2013 una quota parte del 20% della somma dei Punti Organico relativi alle cessazioni del Personale a tempo indeterminato e del Personale ricercatore a tempo determinato a livello di sistema universitario verificatesi nell'anno 2012, secondo le modalità e i criteri di seguito indicati:
    • a) Per ogni Istituzione Universitaria statale sono quantificati i Punti Organico 2013 risultanti dall'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e la relativa incidenza percentuale a livello di sistema universitario.
    • b) Il 20% dei Punti Organico del sistema universitario relativi alle cessazioni dell'anno 2012 di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato è ripartito tra ogni Istituzione Universitaria statale in misura proporzionale alla rispettiva incidenza percentuale sul totale di sistema universitario come risultante dal criterio di cui al precedente punto a).
    • c) A ciascuna Istituzione Universitaria statale è conseguentemente attribuito il contingente di risorse espresso in termini di Punti Organico di cui all'allegata Tabella 1 che fa parte integrante del presente decreto.

Articolo 3
(Utilizzo delle risorse assegnate)

  • 1. I Punti Organico attribuiti ai sensi del presente decreto, al netto di eventuali penalizzazioni accertate e relative ad assunzioni disposte in eccedenza nell'anno precedente, sono utilizzabili per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, inclusi  i trattenimenti in servizio disposti ai sensi dell'articolo 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di ricercatori a tempo determinato a carico del bilancio di ciascuna Istituzione Universitaria.
  • 2. L'utilizzo dei Punti Organico di cui al presente decreto concorre, nell'ambito della programmazione triennale 2013-2015 di ciascun ateneo, a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 tenuto altresì conto delle disposizioni sul reclutamento previste dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240.
  • 3. Le assunzioni disposte in difformità a quanto previsto dal presente decreto determinano, in sede di ripartizione annuale del fondo di finanziamento ordinario, penalizzazioni disposte ai sensi dell'articolo 7, comma 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.
Registrato dalla Corte dei conti in data 26 settembre 2013, Reg. 13, foglio 6
Roma, 9 agosto 2013

IL MINISTRO
Maria Chiara Carrozza
(f.to Maria Chiara Carrozza)