VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni e in particolare l'articolo 18, comma 4, in cui si prevede che "Ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa";
VISTO l'articolo 9, comma 31, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;
VISTO l'articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, in cui si prevede al comma 13 bis che "Per il biennio 2012-2013 il sistema delle università statali, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Omissis…. L'attribuzione a ciascuna università del contingente delle assunzioni di cui ai periodi precedenti è effettuata con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca procede annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine di completarne l'istituzione delle attività, sino al 31 dicembre 2014, le disposizioni precedenti non si applicano agli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005".
VISTO il Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 "Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5" e in particolare gli articoli 4, 5, 6 e 7 in cui si disciplinano gli indirizzi, le variabili e i parametri da considerare ai fini della programmazione del fabbisogno di personale e con riferimento alla sostenibilità della spesa per il personale e per l'indebitamento di ciascuna Istituzione Universitaria;
VISTO il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 "Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di Università degli studi." ai sensi del quale spetta alla Provincia stabilire, d'intesa con l'Università, gli obblighi e i vincoli per l'attuazione del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica con riferimento all'Università;
CONSIDERATO che dalle rilevazioni ministeriali relative all'anno 2012 concernenti il costo del personale delle Istituzioni Universitarie Statali, il costo medio nazionale di 1 Professore di I fascia cui corrisponde il coefficiente stipendiale di 1 Punto Organico è pari a euro 118.489;
VISTA la necessità di definire i criteri e il conseguente contingente per l'applicazione di quanto previsto all'articolo 66, comma 13 bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, in tema di assunzioni nelle Università Statali per l'anno 2013;
VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 - Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e in particolare l'articolo 3, comma 1.
DECRETA
Articolo 1
(Oggetto)
Articolo 2
(Criteri di riparto e Assegnazione quota Punti Organico
2013 a ciascuna Istituzione Universitaria)
Articolo 3
(Utilizzo delle risorse assegnate)
IL MINISTRO
Maria Chiara Carrozza
(f.to Maria Chiara Carrozza)