TRASFERIMENTI DEL PERSONALE DOCENTE E TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE
ACCADEMIE E DEI CONSERVATORI DI MUSICA E TECNICO AMMINISTRATIVO
DEGLI ISIA E DELLE ACCADEMIE NAZIONALI DI DANZA E ARTE
DRAMMATICA
SEQUENZA TEMPORALE DEGLI ADEMPIMENTI:
1.
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Termine ultimo per la presentazione della domanda di mobilità al
Direttore della Istituzione di appartenenza
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4 settembre 2013
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2.
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Pubblicazione dei punteggi attribuiti agli interessati
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10 settembre 2013
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3.
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Termine per reclami, rinunce e rettifiche
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18 settembre 2013
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4.
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Pubblicazione punteggi definitivi
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24 settembre 2013
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5.
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Pubblicazione dei trasferimenti
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30 settembre 2013
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6.
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Comunicazione delle cattedre disponibili per le utilizzazioni
temporanee
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11 ottobre 2013
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7.
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Termine ultimo per la presentazione della domanda di
utilizzazione temporanea
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15 ottobre 2013
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8.
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Pubblicazione delle utilizzazioni disposte
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25 ottobre 2013
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VISTO il Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165 e successive
modifiche;
VISTA la Legge 14.1.1994, n. 20;
VISTO il Decreto Legislativo 16.4.1994, n. 297 e successive
modifiche;
VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
e integrazioni;
VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n.508 relativa alla riforma delle
Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di musica e
degli Istituti musicali pareggiati;
VISTA la legge 8 marzo 2000, n. 53;
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il C.C.D.N. siglato il 31 maggio 2002 concernente la
mobilità del personale docente e tecnico amministrativo dei
Conservatori di musica delle Accademie e degli ISIA;
VISTO il CCNL 16 febbraio 2005, quadriennio normativo
2002-2005;
VISTO l'accordo decentrato nazionale sottoscritto il 12.7.2005,
relativo alla mobilità del personale tecnico amministrativo per
l'a.a. 2005/2006;
VISTO l'incontro del 29 luglio 2008 nel quale le organizzazioni
sindacali e la delegazione di parte pubblica hanno convenuto di
chiarire, in via di interpretazione autentica, che il termine
"utilizzazioni", inserito al punto 14 dell'art. 5 del Contratto,
non deve intendersi riferito alle utilizzazioni a domanda degli
interessati, disciplinate dagli artt. 3, 4 e 4bis dello stesso
Contratto;
VISTO il CCNL sottoscritto il 4 agosto 2010 relativo al
quadriennio normativo 2006 -2009;
CONSIDERATO che continuano a trovare applicazione, anche per
l'anno accademico 2013/2014, le norme del Contratto nazionale
decentrato per la mobilità sottoscritto il 31 maggio 2002
O R D I N A
- Art. 1 -
CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA
DELL'ORDINANZA E DURATA
- 1. La presente Ordinanza disciplina la mobilità per l'anno
accademico 2013/2014 del personale docente, tecnico e
amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dei
Conservatori di musica e delle Accademie di belle arti nonché del
personale tecnico e amministrativo degli Istituti Superiori per le
Industrie Artistiche, dell'Accademia Nazionale di Danza e
dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica ad eccezione dei
docenti di prima e seconda fascia in servizio presso le Scuole
Libere del Nudo e presso la Scuola degli Artefici di Milano.
- ART. 2 -
PUBBLICAZIONE
- 1. La presente Ordinanza ministeriale viene pubblicata all'Albo
del Ministero e a quello delle singole Istituzioni, nonché sul sito
internet www.miur.it.
- ART. 3 -
COMPETENZA A DISPORRE I
TRASFERIMENTI
- 1. I trasferimenti del personale di cui all'art. 1 comma 1
della presente Ordinanza ministeriale sono disposti dal Direttore
Generale dell' Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica.
- ART. 4 -
DOMANDA DI TRASFERIMENTO
- 1. Può essere presentata una sola domanda di
trasferimento.
- 2. Le domande devono essere redatte secondo il modello Y1 e Y2
- Allegato C1 e C2 - rispettivamente dal personale docente e dal
personale tecnico e amministrativo, seguendo le relative
istruzioni, e presentate direttamente all'Istituzione in cui
l'interessato presta servizio o spedite a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno entro il termine perentorio del 4
settembre 2013. In questo ultimo caso, al fine di
assicurare la tempestività della procedura, l'interessato è tenuto
ad inviare anche per fax, entro il medesimo termine, copia della
domanda. Le Istituzioni rilasciano ricevuta delle domande
presentate a mano.
- 3. Il personale trasferito d'ufficio per incompatibilità ai
sensi dell'art. 467 del D.Lgs n. 297/94 non può chiedere di tornare
nella sede di provenienza, a meno che non siano cessate le cause di
incompatibilità.
- 4. Le domande prodotte oltre i termini stabiliti ovvero in
difformità degli appositi moduli non saranno prese in
considerazione.
- ART. 5 -
SEZIONI STACCATE
- 1. Ai fini del trasferimento, le sezioni staccate vanno
specificamente richieste con espressa preferenza.
- ART. 6 -
INDICAZIONI DELLE PREFERENZE
- 1. Le preferenze debbono essere indicate nell'apposita sezione
del modulo-domanda e possono essere espresse per le Accademie di
belle arti, i Conservatori e loro sezioni staccate
. Solo per il personale tecnico amministrativo
possono essere espresse le preferenze anche per l'Accademia
Nazionale di Danza e di Arte Drammatica e per gli Istituti
Superiori per le Industrie Artistiche.
- 2. Le preferenze devono essere espresse indicando la
denominazione delle sedi così come riportata negli elenchi
ufficiali, pubblicizzati e comunque disponibili presso le
Istituzioni.
- 3. Qualsiasi richiesta formulata in contrasto con le modalità
indicate nel presente articolo è nulla.
- ART. 7 -
RINUNCIA, REVOCA E RETTIFICHE ALLA
DOMANDA DI TRASFERIMENTO
- 1. L'eventuale rinuncia alla domanda di trasferimento deve
essere presentata, entro il termine perentorio del 18
settembre 2013, alla stessa Istituzione cui è stata
consegnata o spedita la domanda di trasferimento.
- 2. Non è ammessa la revoca del trasferimento se non per gravi
motivi sopravvenuti, debitamente comprovati e a condizione che sia
rimasto vacante il posto di provenienza. La disponibilità del posto
lasciato libero dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti
effettuati.
- ART. 8 -
DOCUMENTAZIONE DELLE DOMANDE
- 1. La valutazione dei titoli di servizio e delle esigenze di
famiglia, effettuata esclusivamente in base alla documentazione
prodotta nei termini dagli interessati unitamente alla domanda,
avviene in conformità alla Tabella di valutazione allegata al
Contratto Collettivo Decentrato Nazionale, siglato il 31 maggio
2002. (1)
- 2. La documentazione, fatta eccezione per quella di carattere
sanitario, deve essere presentata esclusivamente mediante
dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445.
- 3. Lo stato dei figli portatori di handicap fisico, psichico o
sensoriale, tossicodipendenti, ovvero, del figlio maggiorenne, del
coniuge o del parente o affine entro il terzo grado totalmente e
permanentemente inabili al lavoro, deve essere documentato con
certificazione originale della A.S.L. e delle preesistenti
commissioni sanitarie provinciali o in copia autenticata.
Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del parente o
affine entro il terzo grado deve essere documentato con certificato
rilasciato dall'Istituto di cura.
Il bisogno, per i medesimi, di cure continuative tali da
comportare di necessità la residenza nella Provincia ove ha sede
l'Istituto di cura, deve essere, invece, documentato con
certificato rilasciato da Ente Pubblico Ospedaliero o dalla Azienda
Sanitaria Locale o dall'Ufficiale Sanitario o da un Medico
Militare.
L'interessato dovrà, altresì, comprovare con dichiarazione
personale, redatta a norma delle disposizioni contenute nel DPR
445/2000, così come modificato e integrato dall'art.15 della
legge16 gennaio 2003, n.3, che il figlio, il coniuge, il parente o
affine entro il terzo grado, può essere assistito
soltanto nella provincia nel cui ambito si trovano l'Istituto di
cura e l'Istituzione richiesta per trasferimento. Per i figli
tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico e
socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione
rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui esso avviene
(artt. 114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990, n. 309).
L'interessato dovrà comprovare con dichiarazione personale che il
figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nella
Provincia richiesta per trasferimento, in quanto nella Provincia di
titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la
quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e
socio-riabilitativo, ovvero perché in tale Provincia il figlio
tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con
l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall''art. 122,
comma 3, del citato D.P.R. n. 309/1990.
- 4. In mancanza di dette dichiarazioni, la documentazione
esibita non è presa in considerazione.
- 5. A norma del T.U. 28/12/2000, n. 445 l'interessato comprova
con dichiarazioni personali l'esistenza di figli, del coniuge,
nonché il rapporto di parentela con le persone con le quali chiede
di ricongiungersi (2).
- 6. Gli aspiranti al trasferimento al Conservatorio di musica di
Bolzano per le materie appresso indicate, da impartirsi in lingua
italiana e in lingua tedesca, possono chiedere detto trasferimento
solo se rispettivamente di madre lingua italiana o di madre lingua
tedesca:
Teoria dell'armonia e analisi, Musicologia sistematica, Storia
della musica, Teoria, ritmica e percezione musicale, Pratica e
lettura pianistica, Poesia per musica e drammaturgia musicale,
Letteratura italiana e tedesca, Teoria e tecnica
dell'interpretazione scenica, Pratica organistica e canto
gregoriano, Accompagnamento pianistico, Musica Sacra, Pedagogia
musicale per Didattica della musica, Elementi di composizione per
Didattica della musica, Direzione di Coro e repertorio corale per
Didattica della musica, Storia della musica per Didattica della
musica, Pratica della lettura vocale e pianistica per Didattica
della musica, Bibliografia e biblioteconomia musicale.
- 7. Gli aspiranti al trasferimento al Conservatorio di musica di
Bolzano per le altre materie non elencate sopra devono presentare
domanda, entro gli stessi termini di scadenza della domanda di
trasferimento, direttamente al Conservatorio di
Bolzano, per sostenere il colloquio ai fini dell'accertamento della
conoscenza della lingua italiana e tedesca, con le stesse modalità
già indicate dal previgente Ordinamento di cui al D.Lgs n.
265/92.
- 8. Ai fini del riconoscimento della precedenza o delle
agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 per
l'assistenza ai portatori di handicap tutti i riferimenti del CCND
31/5/2002 alla sussistenza del requisito della convivenza non si
applicano a seguito delle modifiche successivamente intervenute
alla predetta legge.
_________________________________________________________________________
- (1) Nell'ambito della valutazione delle esigenze di famiglia,
si precisa che i punteggi riferiti "al figlio" si intendono estesi
anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in
affidamento.
- (2) La residenza del familiare deve essere attestata con
dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale deve essere
indicata la decorrenza dell'iscrizione anagrafica che deve essere
anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione dell'O.M.
concernente la mobilità.
___________________________________________________________________________
- ART. 9 -
ADEMPIMENTI DEI DIRETTORI DELLE
ACCADEMIE , DEI CONSERVATORI E DEGLI ISIA
- 1. Il direttore della istituzione verifica che le domande di
trasferimento siano state redatte in conformità agli appositi
moduli allegati alla presente Ordinanza ministeriale e corredate
della necessaria documentazione, accertando l'esatta corrispondenza
tra la documentazione allegata e quella dichiarata. Dispone,
quindi, l'inserimento di tutti i dati sul sito http://afam.miur.it nella sezione
riservata alle istituzioni.
- 2. Il punteggio assegnato e le precedenze riconosciute sono
resi pubblici mediante affissione all'Albo dell'Istituzione e sul
predetto sito Internet entro la data del 10 settembre
2013, al fine di consentire, entro il termine perentorio
del 18 settembre 2013, la presentazione di
motivate richieste di rettifica o di rinuncia alla domanda, al
direttore dell'istituzione. Quest'ultimo, ove ne verifichi la
fondatezza, procede alla correzione richiesta immettendo i relativi
dati rettificati sul sito Internet. Qualora la richiesta non sia
accolta ne dà comunicazione all'interessato.
- 3. Le domande di trasferimento e la relativa documentazione
devono essere trattenute agli atti delle Istituzioni per esigenze
di istruttoria in caso di contenzioso e per eventuali richieste ex
L. 241/90.
- 4. Al fine di realizzare nei termini previsti dalle presenti
disposizioni i sopraindicati adempimenti, il direttore
dell'istituzione, ai sensi dell'art. 24, 6° comma della Legge
241/90, ha facoltà di differire l'accesso ai documenti.
- ART. 10 -
PUBBLICAZIONE DEI MOVIMENTI
- 1. La pubblicazione dei punteggi definitivi sarà resa nota il
24 settembre 2013.
- 2. I trasferimenti disposti sono resi noti, entro la data del
30 settembre 2013, mediante l'affissione all'albo
delle singole Istituzioni, nonché sul Sito Internet (http://afam.miur.it ), del
provvedimento contenente l'elenco del personale che ha ottenuto il
trasferimento, con l'indicazione a fianco di ciascun nominativo del
punteggio complessivo e delle eventuali precedenze.
- ART. 11 -
DOMANDA DI UTILIZZAZIONE TEMPORANEA
DEL PERSONALE DOCENTE
- 1. Le cattedre e i posti inizialmente disponibili per le
utilizzazioni temporanee del personale docente nell'anno accademico
2012/2013 sono resi noti l'11 ottobre 2013 sul
sito http://afam.miur.it .
- 2. La domanda di utilizzazione temporanea, corredata dal
curriculum delle attività didattico-professionali svolte e dalle
pubblicazioni, deve essere prodotta, entro il giorno 15
ottobre 2013, ai Direttori delle istituzioni ove si aspira
ad essere utilizzati indipendentemente dalla disponibilità delle
cattedre e posti inizialmente resi noti.
- 3. In ciascuna domanda dovrà essere indicato l'ordine
preferenziale delle eventuali altre sedi richieste.
- 4. Le istituzioni che hanno ricevuto domande di utilizzazione
provvedono immediatamente a costituire la commissione, prevista al
quarto comma dell'art.4 del CCND del 31 maggio 2002, i cui lavori
inizieranno al momento in cui si sia realizzata l'effettiva
disponibilità della cattedra o del posto.
- 5. Le utilizzazioni effettuate sono immediatamente comunicate
all'istituzione di provenienza del docente individuato quale
destinatario dell'utilizzazione, al fine di consentire analoga
procedura presso tale sede.
- 6. Le procedure di utilizzazione si concludono entro il
23 ottobre 2013. I provvedimenti che dispongono le
utilizzazioni sono acquisiti al CINECA e comunicati al Ministero,
Direzione generale alta formazione artistica e musicale entro la
stessa data.
- 7.Le utilizzazioni disposte saranno pubblicate il 25
ottobre 2013.
- ART. 12 -
DOMANDA DI UTILIZZAZIONE TEMPORANEA
DEL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO
- 1. I posti inizialmente disponibili per le utilizzazioni
temporanee, per ciascun profilo professionale, sono resi noti
l'11 ottobre 2013 sul sito http://afam.miur.it. Il personale
interessato all'utilizzazione temporanea presenta, entro il
15 ottobre 2013, all'Istituzione presso la quale
intende essere utilizzato, indipendentemente dalla disponibilità
dei posti inizialmente comunicata, la relativa domanda corredata
del curriculum vitae e della documentazione attestante i titoli di
studio e professionali.
- 2. In ciascuna domanda dovrà essere indicato l'ordine
preferenziale delle eventuali altre sedi richieste.
- 3. L'utilizzazione è disposta, all'esito della procedura di
valutazione comparativa prevista dall'art. 4 bis del C.C.N.D., con
provvedimento del direttore.
- 4. Le utilizzazioni effettuate sono immediatamente comunicate
all'istituzione di provenienza del personale individuato quale
destinatario dell'utilizzazione, al fine di consentire analoga
procedura presso tale sede.
- 5. Le procedure di utilizzazione si concludono entro il
23 ottobre 2013. I provvedimenti che dispongono le
utilizzazioni sono acquisiti al CINECA e comunicati al Ministero,
Direzione generale alta formazione artistica e musicale e coreutica
entro la stessa data.
- 6. Le utilizzazioni disposte saranno pubblicate il 25
ottobre 2013.
- ART. 13 -
RICORSI
- 1. I provvedimenti di trasferimento e di utilizzazione
temporanea sono impugnabili dinanzi al giudice ordinario in
funzione di giudice del lavoro ai sensi del decreto legislativo n.
165/2001.
- 2. L'Amministrazione dispone, in sede di autotutela, rettifiche
ad eventuali errori materiali relativi ai trasferimenti
disposti.