Decreto Ministeriale
24 aprile 2013
n. 334
Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2013/2014
VISTA la legge 14 luglio 2008, n. 121
"Conversione in legge del decreto legge 16 maggio 2008, n.85
recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre 2007, n. 244" e, in particolare, l'art.1, comma 5;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 "Riordino della disciplina in materia
sanitaria";
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, "Norme in
materia di accessi ai corsi universitari" e, in particolare, gli
articoli 1, comma 1, lettera a) e 4;
VISTO il D.M. 30 gennaio 2013 n.47 "Decreto
Autovalutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e
dei corsi di studio e Valutazione periodica";
VISTA la legge 30 luglio 2010, n.122, articolo
44, comma 3 bis, che integra l'art.4 della citata legge n. 264
disponendo che la prova di ammissione ai corsi svolti in lingua
straniera è predisposta direttamente nella medesima lingua;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n.341, "Riforma
degli ordinamenti didattici universitari";
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270,
"Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n.509";
VISTO il D.M. 19 febbraio 2009 con il quale
sono state determinate le classi delle lauree universitarie
delle professioni sanitarie;
VISTI i DD.MM. 16 marzo 2007 con i quali sono
state definite, ai sensi del predetto decreto n.270/2004, le classi
dei corsi di laurea e dei corsi delle lauree magistrali;
VISTA la legge 30 luglio 2002, n.189, "Modifica
alla normativa in materia di immigrazione e di asilo" e, in
particolare, l'articolo 26;
VISTO il d.P.R. 18 ottobre 2004, n.334,
"Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia
di immigrazione";
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104,
"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate" e successive modificazioni;
VISTA la legge 8 ottobre 2010, n.170 "Norme in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito
scolastico" e, in particolare l'articolo 5, comma 4;
VISTO il d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, "Norme
di esecuzione del T.U. delle disposizioni sullo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ";
VISTA la legge 2 agosto 1990, n.241, "Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi" e successive modifiche;
TENUTO CONTO delle convenzioni stipulate tra la
Scuola Superiore "S.Anna" di Pisa, l'Accademia Navale di Livorno,
l'Accademia Militare di Modena, l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli
e le Università di Bologna, di Modena-Reggio Emilia, di Napoli
"Federico II" e di Pisa;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e,
in particolare, l'articolo 154, comma 4 e 5;
VISTI i criteri di riferimento di cui al d.lgs
14 gennaio 2008, n.21 "Norme per la definizione dei percorsi di
orientamento all'istruzione Universitaria e all'Alta Formazione
Artistica, Musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della
qualità dei risultati scolastici dei candidati ai fini
dell'Ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso
programmato, di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n.
264 a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della
legge 11 gennaio 2007 n. 1";
VISTO il protocollo d'intesa tra il MIUR e
Cambridge Assessment ESOL del 28 febbraio 2012 con specifico
riferimento alla collaborazione nello sviluppo dei test di
ammissione per gli studenti che desiderano iscriversi nelle
università italiane;
VISTO il DM 23 aprile 2013 n. 304 recante la
composizione della Commissione incaricata la validazione dei test
per le prove di accesso per l'a.a. 2013-2014.
VISTA la proposta adottata nella riunione
dell'8 aprile 2013 dal tavolo tecnico costituito ai fini della
definizione dei posti disponibili per l'a.a 2013-14 sui corsi ad
accesso programmato dell'area sanitaria con i rappresentanti del
MIUR, Ministero della Salute, Regioni, Conferenza dei presidi delle
facoltà interessate, ANVUR e ordini professionali dei Medici,
Odontoiatri e Medici Veterinari;
VISTO quanto contenuto nel Decreto del Ministro
del 19 aprile 2013, n. 300, relativamente all'Università San
Raffaele.
VALUTATA l'opportunità di avvalersi del CINECA
Consorzio Interuniversitario per il supporto tecnico informatico
connesso alle procedure di selezione;
VISTO il parere favorevole espresso in
data 11 aprile 2013 dal Garante per la protezione dei dati
personali;
RITENUTO di definire, per l'anno accademico
2013-2014, le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai
corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della citata legge
n.264/1999 proseguendo ed ampliando la sperimentazione avviata nel
precedente anno accademico;
TENUTO CONTO della calendarizzazione delle
prove suddette comunicata con avviso del 14 febbraio 2013;
RAVVISATA la necessità di determinare in via
provvisoria il numero di posti disponibili per ciascun corso di
laurea magistrale a ciclo unico a livello di singolo ateneo al fine
di consentire la tempestiva adozione dei bandi da parte degli
atenei relativamente ai corsi di cui sopra;
D E C R E T A:
Articolo 1
(Disposizioni generali)
- 1. Per l'anno accademico 2013-2014, l'ammissione dei candidati
ai corsi di laurea di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della
legge 2 agosto 1999, n.264, previo accreditamento dei corsi stessi
ai sensi del DM 47/2013 citato in premessa, avviene a seguito di
superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui
al presente decreto.
Articolo 2
(Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in
medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi
dentaria)
- 1. La prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in
medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, alla
quale partecipano i candidati comunitari, i candidati non
comunitari di cui all'art.26 della legge n.189/2002 citata in
premessa e i candidati non comunitari residenti all'estero, è unica
per entrambi i corsi ed è di contenuto identico sul territorio
nazionale. Essa è predisposta dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca (MIUR) avvalendosi di Cambrige
Assessment per la formulazione dei quesiti e di una commissione di
esperti, costituita con apposito decreto ministeriale, per la
relativa validazione.
- 2. Le procedure relative allo svolgimento della prova sono
indicate nell'allegato n.1, parte integrante del presente
decreto.
- 3. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta
quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il
candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le
conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di:
cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e
matematica. Sulla base dei programmi di cui all'allegato A, che
costituisce parte integrante del presente decreto, vengono
predisposti: cinque (5) quesiti per l'argomento di cultura
generale, venticinque (25) di ragionamento logico,
quattordici (14) di biologia, otto (8) di chimica e otto (8) di
fisica e matematica.
- 4. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per
il suo svolgimento è assegnato un tempo di 90 minuti.
- 5. I candidati allievi della Scuola Superiore "S.Anna" di Pisa,
i quali intendono avvalersi della riserva di posti prevista nella
convenzione stipulata con l'Università di Pisa, devono superare la
prova di ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e
Chirurgia in una delle sedi universitarie statali con un punteggio
pari o superiore a quello dell'ultimo avente titolo
all'immatricolazione nell'Università di Pisa all'atto del primo
scorrimento.
Articolo 3
(Corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia in
lingua inglese)
- 1. Le modalità e i contenuti della prova di accesso al corso di
laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua
inglese sono definite dal Decreto Ministeriale, 14 febbraio 2013,
n. 109.
Articolo 4
(Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in
medicina veterinaria)
- 1. La prova di ammissione per i candidati comunitari, per
i candidati non comunitari ricompresi nell'art.26 della legge
n.189/2002 citata in premessa e per i candidati extracomunitari
residenti all'estero è unica e di contenuto identico sul territorio
nazionale. Essa è predisposta dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca (MIUR) avvalendosi di
Cambrige Assessment per la formulazione dei quesiti e di una
commissione di esperti, costituita con apposito decreto
ministeriale, per la successiva validazione.
- 2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di
sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta,
tra cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le
conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di:
chimica; cultura generale e ragionamento logico; biologia; fisica e
matematica. Sulla base dei programmi di cui all'allegato A, che
costituisce parte integrante del presente decreto, vengono
predisposti: cinque (5) di cultura generale e venticinque (25) di
ragionamento logico; dodici (12) quesiti di di biologia, dodici
(12) di chimica e sei (6) di Fisica e Matematica.
- 3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo
svolgimento è assegnato un tempo di 90 minuti.
- 4. Le procedure relative allo svolgimento della prova sono
indicate nell'allegato n.1, parte integrante del presente
decreto.
Articolo 5
(Prova di ammissione ai corsi di laurea e di laurea
magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione
di architetto)
- 1. La prova di ammissione per i candidati comunitari, per
i candidati non comunitari ricompresi nell'art.26 della legge
n.189/2002 citata in premessa e per i candidati extracomunitari
residenti all'estero, è unica ed è di contenuto identico sul
territorio nazionale. Essa è predisposta dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR)
avvalendosi di Cambrige Assessment per la formulazione dei quesiti
e di una commissione di esperti, costituita con apposito decreto
ministeriale, per la relativa validazione.
- 2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di
sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta,
di cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le
conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di:
cultura generale e ragionamento logico; storia, disegno e
rappresentazione; matematica e fisica. Sulla base dei programmi di
cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente
decreto, vengono predisposti: cinque (5) quesiti di cultura
generale e venticinque (25) di ragionamento logico, dodici (12) di
storia, dieci (10) di disegno e rappresentazione e otto (8) di
matematica e fisica.
- 3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo
svolgimento è assegnato un tempo di 90 minuti.
- 4. Le procedure relative allo svolgimento della prova sono
indicate nell'allegato n.1, parte integrante del presente
decreto.
Articolo 6
(Corsi di laurea e di laurea
magistrale a ciclo unico, finalizzati alla formazione di architetto
con didattica prevalentemente erogata in lingua
inglese)
- 1. Nelle università in cui sono attivati corsi di studio
organizzati anche in percorsi erogati prevalentemente in lingua
inglese e su richiesta delle stesse, per l'a.a. 2013-14 la prova è
predisposta anche nella suddetta lingua.
- 2. La prova in inglese può essere svolta dai
candidati comunitari e non comunitari, di cui all'art. 26 della
legge n.189/2002 citata in premessa, e dai candidati non comunitari
residenti all'estero che esplicitino tale richiesta al momento
della presentazione della domanda di partecipazione alla
prova.
- 3. Sono ammessi ai percorsi erogati prevalentemente in lingua
inglese i candidati di cui al comma 2 del presente articolo che
hanno sostenuto e superato la prova di accesso in lingua inglese,
secondo l'ordine del punteggio ottenuto, tenuto conto delle
modalità riportate nel bando dell'ateneo.
- 4. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo
svolgimento è assegnato un tempo di 90 minuti.
- 5. Le procedure relative allo svolgimento della prova sono
indicate nell'allegato n.1, parte integrante del presente
decreto.
Articolo 7
(Prova di ammissione ai corsi di laurea delle professioni
sanitarie)
- 1. Per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni
sanitarie, la prova di ammissione è predisposta da ciascuna
università ed è identica per l'accesso a tutte le tipologie
dei corsi attivati presso ciascun Ateneo.
- 2. Ai fini dell'utilizzo di tutti i posti disponibili per
ciascun corso, ciascun ateneo è tenuto a definire idonee procedure
consentendo ai candidati di esprimere l'ordine di preferenza.
- 3. La prova di ammissione verte sugli argomenti di cui al
precedente articolo 2, comma 3, sulla base dei programmi di cui
all'allegato A.
- 4. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo
svolgimento è assegnato un tempo di 90 minuti.
Articolo 8
(Accademie Militari)
- 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 non si applicano
per i candidati allievi dell'Accademia Navale di Livorno,
dell'Accademia Militare di Modena e della Accademia Aeronautica di
Pozzuoli che intendono avvalersi della riserva di posti prevista
rispettivamente con le Università di Pisa, Bologna, di
Modena-Reggio Emilia e di Napoli "Federico II" tenuto conto
che i relativi bandi di concorso, già emanati in vista del prossimo
anno accademico secondo le intese intercorse con il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, prevedono la
somministrazione di quesiti a risposta multipla individuati con
l'annuale decreto interdirigenziale del Ministero della Difesa con
riferimento ai programmi parte integrante del presente decreto, e
quindi, in quanto tali, soddisfano le condizioni per l'accesso ai
corsi di laurea magistrale previste dalla normativa che le
disciplina.
Articolo 9
(Calendario delle prove di ammissione)
- 1. La prova di ammissione ai corsi di cui agli articoli 2, 4,
5, 6 e 7 si svolge presso le sedi universitarie secondo il
seguente calendario:
Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria
in lingua italiana |
23 luglio 2013 |
Medicina Veterinaria |
24 luglio 2013 |
Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico,
direttamente finalizzati alla formazione
di architetto |
25 luglio 2013 |
Corsi di laurea delle professioni sanitarie |
4 settembre 2013 |
Articolo 10
(Graduatorie, Soglia di punteggio minimo e Valutazione
delle prove)
- 1. Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni,
sono ammessi ai corsi di laurea e di laurea magistrale, di cui agli
articoli 2, 4, 5 e 6 i candidati comunitari e non comunitari di cui
all'art. 26 della legge n.189/2002 nonché, nell'ambito della
relativa riserva di posti, i candidati non comunitari residenti
all'estero, secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito.
Sono ammessi ai corsi i candidati appartenenti a tutte le predette
categorie e che abbiano ottenuto nel test un punteggio minimo pari
a venti (20) punti.
- 2. I posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria dei
cittadini extracomunitari residenti all'estero, verranno utilizzati
per lo scorrimento della graduatoria dei cittadini comunitari e non
comunitari di cui all'articolo 26 della legge 189 del 2002, qualora
previsto nei successivi specifici decreti di programmazione.
- 3. Per la valutazione delle prove di cui agli articoli 2, 4, 5,
6 e 7 si tiene conto dei seguenti criteri:
- a) valutazione del test (max 90 punti):
- - 1,5 punti per ogni risposta esatta;
- - meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata;
- - 0 punti per ogni risposta non data;
- b) valutazione del percorso scolastico (max 10
punti)
Il punteggio viene attribuito esclusivamente ai candidati che
hanno ottenuto un voto di maturità almeno pari a 80/100, rapportato
alla distribuzione in percentili dei voti ottenuti dagli studenti
che hanno conseguito la maturità nella stessa scuola nell'anno
scolastico 2011/12.
Per i soli corsi di cui all'articolo 7, il punteggio è attribuito
dalle singole università secondo criteri autonomamente determinati
nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 14 gennaio 2008, n.
21.
Per gli studenti stranieri comunitari e non comunitari, di cui
all'art. 26 della legge n.189/2002 citata in premessa che hanno
conseguito il titolo all'estero, il voto di maturità viene
convertito con i criteri di cui all'allegato 2 e rapportato alla
distribuzione dei voti di diploma degli studenti di tutte le scuole
secondarie superiori italiane nell'anno scolastico 2011/12.
Qualora il candidato provenga da una scuola non attiva sul
territorio nazionale nell'anno scolastico 2011/12 e non
presente nell'anagrafe della Scuola, i percentili di riferimento
sono calcolati in relazione alla distribuzione dei voti di diploma
degli studenti di tutte le scuole secondarie superiori dell'anno
scolastico 2011/12 della provincia in cui aveva sede la scuola
frequentata.
Voto di maturità
|
Punteggio
|
Voto ≥ 95° percentile
|
10 punti
|
90° percentile ≤ Voto < 95° percentile
|
8 punti
|
85° percentile ≤ Voto < 90° percentile
|
6 punti
|
80° percentile ≤ Voto < 85° percentile
|
4 punti
|
I voti di maturità riferiti ai percentili di riferimento sono
pubblicati sul sito del Ministero entro il 31 maggio 2013.
Qualora a intervalli percentili diversi
corrisponda lo stesso voto di maturità, al candidato viene
attribuito il punteggio medio dei rispettivi intervalli
percentili.
- 4. Il punteggio totale è dato dalla somma dei punteggi ottenuti
nelle valutazioni di cui al comma 3, lettere a) e b). Il
criterio di cui alla lettera b) è utilizzato esclusivamente se il
candidato ha ottenuto un punteggio pari o superiore a 20 punti nel
test, come previsto dal comma 1.
- 5. In caso di dichiarazione errata o non veritiera
relativamente al voto di maturità di cui alla lettera b) e al
possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, il
candidato è escluso dalla graduatoria o, se già immatricolato,
decade dall'iscrizione anche se ha già sostenuto esami.
- 6. Per i corsi di cui agli artt. 2, 4, 5 e 6 il Cineca, sulla
base del punteggio totale, calcolato ai sensi del comma 3, redige
due distinte graduatorie nazionali, una per i candidati comunitari
e stranieri residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge n.
189/2002, e l'altra per i candidati stranieri residenti all'estero,
secondo le procedure di cui all'allegato 2. Per i corsi di cui
all'articolo 7 le Università, sulla base del punteggio totale,
calcolato ai sensi del comma 3, redigono due distinte graduatorie,
una per i candidati comunitari e stranieri residenti in Italia, di
cui all'art. 26 della legge n. 189/2002, e l'altra per i candidati
stranieri residenti all'estero, secondo le procedure di cui
all'allegato 2. In caso di parità di punteggio, nell'ordine della
graduatoria prevale il candidato che ha riportato il maggior
punteggio nel test. In caso di ulteriore parità:
- - per i corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in
odontoiatria e protesi dentaria e per i corsi di laurea delle
professioni sanitarie, prevale in ordine decrescente il punteggio
ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei
quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento
logico, biologia, chimica, fisica e matematica;
- - per il corso di laurea magistrale in medicina veterinaria
prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato
nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli
argomenti di chimica, cultura generale e ragionamento logico,
biologia, fisica e matematica;
- - per i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo
unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto,
prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato
nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli
argomenti di cultura generale e ragionamento logico, storia,
disegno e rappresentazione, matematica e fisica;
In caso di ulteriore parità, prevale il candidato che sia
anagraficamente più giovane.
- 7. La graduatoria si chiude con provvedimento ministeriale. La
condizione di idoneo non vincitore si riferisce alla sola procedura
selettiva in atto: da essa non scaturisce alcun diritto in
relazione all'accesso al corso di laurea e di laurea magistrale in
anni successivi a quello in cui si è sostenuta la prova.
Articolo 11
(Candidati in situazione di handicap e candidati con diagnosi di
DSA)
- 1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli
Atenei tenendo conto delle singole esigenze degli studenti in
situazione di handicap, a norma della legge n. 104 del 1992 e
successive modificazioni.
- 2. Per quanto attiene ai candidati con diagnosi di disturbi
specifici di apprendimento (DSA), certificati ai sensi della legge
n.170/2010 citata in premessa, è concesso un tempo aggiuntivo pari
al 30 per cento in più rispetto a quello definito per le prove di
ammissione, di cui ai precedenti articoli 2, 4, 5, 6 e 7.
Articolo 12
(Trasparenza delle fasi del procedimento)
- 1. I bandi di concorso delle Università sono emanati con
decreto rettorale entro il giorno 6 maggio 2013 e prevedono le
disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte
le fasi del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e
successive modificazioni.
- 2. I bandi di concorso definiscono le modalità relative agli
adempimenti per il riconoscimento dell'identità dei
candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento
delle prove, nonché le modalità in ordine all'esercizio della
vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto
dagli articoli 5, 6 e 8 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, ove
non diversamente disposto dagli atenei.
Articolo 13
(Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di
protezione dei dati personali)
- 1. Ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, viene predisposta l'informativa, di cui all'allegato n.3
che costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale
vengono esplicitate le finalità e le modalità del trattamento dei
dati personali forniti da ciascun candidato.
Articolo 14
(posti disponibili)
- 1. I posti relativi ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico
con la prova selettiva calendarizzata per i giorni 23, 24 e 25
luglio 2013, destinati agli studenti comunitari e non comunitari
residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002,
n.189, sono ripartiti fra le Università secondo la tabella
dell'allegato 4 che costituisce parte integrante del presente
decreto. Agli studenti stranieri residenti all'estero sono
destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di
cui alle disposizioni ministeriali in data 18 maggio 2011 citate in
premessa.
- 2. Fatto salvo quanto previsto in premessa e fermo restando il
contingente minimo dei posti disponibili cui al comma 1, con
successivi decreti sarà determinata la programmazione in via
definitiva.
Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.