Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013 n. 1061

Decreto criteri di ripartizione del contributo a favore delle università non Statali per l’anno 2013

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTA la legge 29.7.1991, n. 243 relativa alle Università non statali legalmente riconosciute e in particolare l'articolo 2, comma 1 in cui si prevede che lo Stato può concedere contributi, nei limiti stabiliti dalla medesima legge, alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti che abbiano ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 245;

VISTO lo stanziamento sul capitolo 1692 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2013, ammontante a € 68.573.086 al lordo della quota destinata alla Libera Università di Bolzano, a seguito del trasferimento delle competenze alla Provincia autonoma di Bolzano, che verrà accantonata in bilancio e resa indisponibile ai sensi dell'art. 2, comma 123, legge 23 dicembre 2009 n.191;

VISTO l'art.8, commi 9 e 11, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari" emanato il 9 aprile 2001;

VISTO l'art. 4, comma 2, del decreto legge 25.9.2002 n. 212, convertito nella legge 22 novembre 2002, n. 268, con il quale viene destinata, a decorrere dall'anno 2002, la somma di 10 milioni di Euro, al fine di assicurare l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio agli studenti iscritti alle università non statali;

VISTO il DM 5 agosto 2004, n. 262 relativo alla programmazione del sistema universitario 2004-2006, il quale all'art. 9 (Istituzione di nuove Università non statali legalmente riconosciute), comma 4, dispone che:

  • - "al termine del terzo, quinto e settimo anno accademico di attività delle Università (non statali legalmente riconosciute), il Comitato (nazionale per la valutazione del sistema universitario) provvede ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti";
  • - "soltanto dopo la positiva valutazione del Comitato al termine del quinto anno di attività, possono essere concessi alle Università i contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 …".

VISTO l'art. 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n.289, come modificato dall'articolo 4, comma 1-bis della legge 14 maggio 2005, n.80 che ha stabilito che anche per le università telematiche trova applicazione quanto previsto dalla legge 29 luglio 1991, n.243 (finanziamento ordinario delle università non statali) e dell'art.2, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della repubblica 27 gennaio 1998, n.25 (istituzione delle università non statali nell'ambito della programmazione);

VISTO il DM 25 maggio 2011, trasmesso alla Corte dei Conti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.222 del 23 settembre 2011 , in attuazione dell'art.12, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il quale dispone a partire dall'anno 2011 l'inserimento tra le istituzioni che possono accedere ai contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, delle università telematiche "Uninettuno " e "Guglielmo Marconi";

CONSIDERATO che fra le Università non statali istituite, hanno ottenuto una valutazione complessivamente positiva dell'ANVUR al termine del quinto anno di attività le Università Telematiche "Giustino Fortunato" (doc. 12/2012), "Pegaso" (doc. 10/2012), "San Raffaele" (doc. 5/2012), "Universitas Mercatorum" (doc. 11/2012), "Nicolò Cusano" (doc. 16/2012);

SENTITA l'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca;

RAVVISATA l'esigenza per le Università Telematiche che hanno ottenuto la valutazione al termine del quinto anno di attività di procedere ad una assegnazione iniziale che, nelle more dei risultati che emergeranno a seguito del processo di valutazione e accreditamento periodico, tenga conto delle osservazioni espresse dall'ANVUR;

RITENUTO altresì opportuno differenziare tale assegnazione iniziale, stabilendo un importo minimo, uno intermedio e uno massimo in relazione a criteri oggettivi fondati sul numero di corsi di studio accreditati per l'a.a. 2013/14 funzionali a classificare gli atenei interessati in 3 fasce: fino a 5 corsi di studio (assegnazione iniziale pari a € 50.000), da 6 a 10 corsi di studio (assegnazione iniziale pari a € 75.000), e oltre 10 corsi di studio (assegnazione pari a € 100.000);

VISTO l'art.12, della legge 30 dicembre 2010, n.240 in cui si prevede che:
1. Al fine di incentivare la correlazione tra la distribuzione delle risorse statali e il conseguimento di risultati di particolare rilievo nel campo della didattica e della ricerca, una quota non superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi di cui alla legge 29 luglio 1991, n.243, con progressivi incrementi negli anni successivi, è ripartita sulla base dei criteri, determinati con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR, tenuto conto degli indicatori definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.
2. Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti annualmente, con decreto del Ministro, in misura compresa tra il 2 per cento e il 4 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi relativi alle università non statali, determinata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse.
3. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano alle università telematiche ad eccezione di quelle che sono già inserite tra le università non statali legalmente riconosciute, subordinatamente al mantenimento dei requisiti previsti dai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

CONSIDERATO che il mantenimento dei requisiti come sopra indicato per le Università telematiche potrà essere verificato solo a seguito del completamento del processo di accreditamento e di valutazione periodica in fase di realizzazione da parte dell'ANVUR;

CONSIDERATO che per l'esercizio 2013 si ritiene di procedere alla attribuzione della quota premiale tenendo conto per il 34% di indicatori relativi alla didattica e per il 66% di indicatori relativi alla ricerca attraverso la valorizzazione dei risultati della VQR 2004 - 2010 come definiti dall'ANVUR e secondo le medesime modalità utilizzate per le Università Statali;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di determinare per il corrente esercizio finanziario i criteri di ripartizione alle Università non statali del predetto fondo.

 

DECRETA

Art. 1

L'importo dello stanziamento di cui alle premesse, pari a 68.573.086, è assegnato alle università non statali legalmente riconosciute di cui alla legge n. 243/91, in premessa citata e ripartito secondo i criteri previsti agli artt. 2, 3 e 4. La somma destinata alla Libera Università di Bolzano, tenendo conto del trasferimento delle competenze alla Provincia autonoma di Bolzano, viene accantonata in bilancio e resa indisponibile.

Art. 2

L'importo di € 57.823.086 è destinato ai seguenti interventi:

  • a) € 46.148.086 destinati globalmente agli Atenei non statali legalmente riconosciuti, con esclusione di quelli di cui alle successive lettere b) e c), in misura proporzionale alla quota di contributo per il funzionamento ordinario attribuita agli stessi nell'esercizio 2012, al netto di quanto attribuito nel medesimo anno per interventi straordinari o una tantum, dell'importo assegnato quale rimborso degli esoneri delle tasse e dei contributi degli studenti e dell'importo attribuito a fini premiali;

  • b) € 1.350.000 destinati per un importo di € 675.000 per ciascuna istituzione alle Università telematiche "Uninettuno" e "Guglielmo Marconi";

  • c) € 325.000 destinati rispettivamente per un importo di € 50.000 per l'Università telematica "Giustino Fortunato", € 75.000 "Università telematica Pegaso", € 50.000 "Università telematica San Raffaele", € 50.000 "Universitas telematica Mercatorum", € 100.000 "Università telematica Nicolò Cusano";

  • d) €10.000.000 di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 268/02 in premessa citata, destinati a ciascun Ateneo di cui alla lettera a) quale compensazione del mancato gettito delle tasse e dei contributi universitari derivante dall'incremento degli esoneri totali riconosciuti nell'anno accademico 2012/2013 rispetto a quelli concessi nell'anno accademico 2000/2001 o comunque, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, per il maggiore onere conseguente agli esoneri stessi. Il rimborso delle tasse e dei contributi universitari è determinato per ciascuno studente esonerato in applicazione del DPCM 9.4.2001 di cui alle premesse, come segue:

    • - per le università che adottano un sistema di tasse e contributi articolati per fasce relative alla condizione economica, si tiene conto dell'importo medio delle tasse e dei contributi per studente in corso nell'esercizio finanziario precedente ridotto del 20%; tale importo è calcolato rapportando il gettito totale di tasse e contributi al totale degli studenti, al netto di quelli esonerati totalmente dal relativo pagamento;
    • - per le università che adottano un sistema di tasse e contributi a importo unico, si tiene conto dell'importo determinato nell'anno accademico in corso per ciascuna tipologia di corso frequentato dagli studenti esonerati.

Art. 3

L'importo di € 10.300.000, pari al 15% delle risorse disponibili, è destinato a fini premiali agli atenei di cui all'articolo 2, lettera a) sulla base dei criteri e delle modalità di cui all'allegato 1.

Art. 4

L'importo di € 450.000 è destinato alla copertura degli oneri connessi al funzionamento delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale, inclusi, ai sensi dell'articolo 6 comma 7 ultimo periodo del DPR 222/2011 i compensi dei commissari OCSE.

Il presente decreto è stato trasmesso in data 23 dicembre alla Corte dei Conti per la registrazione.

Registrato dalla Corte dei Conti in data 11 marzo 2014 fg.650
Roma, 23 dicembre 2013

IL MINISTRO
f.to Maria Chiara Carrozza