VISTO il Cap. 1694 dello stato di previsione
della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2013
destinato al funzionamento delle Università e dei Consorzi
Interuniversitari;
VISTO il D.M. n. 700 del 8/8/2013 relativo
ai criteri per la ripartizione del fondo di finanziamento
ordinario delle università per l'anno 2013,
registrato alla Corte dei Conti 24 settembre 2013, Reg. 12, foglio
398;
VISTO in particolare l'art.5 del predetto
D.M. n. 700 del 8/8/2013 con il quale
vengono destinati € 5.000.000 per la prosecuzione del programma
denominato "Programma per giovani ricercatori "Rita Levi
Montalcini" a favore di giovani studiosi ed esperti italiani e
stranieri, in possesso di titolo di dottore di ricerca o
equivalente da non più di 6 anni e impegnati stabilmente all'estero
in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio,
finalizzato alla realizzazione di programmi di ricerca
autonomamente proposti presso Università italiane, attraverso la
stipula di contratti ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b),
legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base di criteri e modalità
stabiliti con decreto del Ministro;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n.240 recante
norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare
la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
VISTO l'art.24, comma 2, lettera b) e comma 3
lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n.240 che prevede la
possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato di durata triennale non rinnovabili, con possessori del
titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i
settori interessati, del diploma di specializzazione medica che
hanno usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di
assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse
post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre
1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in
atenei stranieri.
VISTO l'art. 24, comma 8 della legge 30 dicembre
2010, n.240, il quale prevede che il trattamento economico
spettante per i contratti di cui al comma 3, lettera b) del
medesimo articolo è pari al trattamento iniziale del ricercatore
confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per
cento;
VISTO l'articolo 24 comma 5 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, ai sensi del quale, "nell'ambito delle
risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di
contratto di cui al comma 3, lettera b), l'università valuta il
titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione
scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel
ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1,
lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il
titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, e' inquadrato
nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in
conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello
internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo
nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro";
VISTO l'art. 29, comma 7, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, che, modificando l'articolo 1, comma 9, della legge
n. 230 del 2005, attribuisce al Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, il potere di identificare, sentiti
l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca ed il Consiglio universitario nazionale, i programmi
di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione
europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata
diretta per la copertura di posti di professore ordinario e
associato e di ricercatore a tempo determinato da parte delle
università;
VISTI i pareri dell'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca,
e del Consiglio universitario nazionale, limitatamente alle
disposizioni relative al reclutamento di giovani ricercatori del
"Programma per giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini" attuative
del predetto art. 29, comma 7, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240;
RITENUTA la necessità di dettare disposizioni in
merito alle modalità di presentazione delle domande, alla selezione
delle proposte ed alla erogazione delle risorse a disposizione ai
sensi dell'art. 5 lettera b) del predetto D.M. n. 700
dell'8/8/2013;
DECRETA
ART. 1
Il programma per il reclutamento di giovani ricercatori a tempo
determinato di cui all'art. 5 lettera b) del D.M. n. 700
dell'8/8/2013, si rivolge a studiosi di ogni nazionalità, in
possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente conseguito
successivamente al 31 ottobre 2007 e che risultino
continuativamente e stabilmente impegnati all'estero da almeno un
triennio in attività didattica o di ricerca presso
qualificate istituzioni universitarie o di ricerca. I servizi
prestati all'estero in ragione di borse di studio o da
finanziamenti ottenuti in Italia non sono computabili ai fini della
maturazione del triennio di attività di ricerca o di didattica
svolto all'estero. Nel corso del triennio di servizio all'estero,
gli studiosi non devono aver ricoperto alcuna posizione
(ricercatori a tempo determinato che hanno svolto prolungati
periodi di ricerca e/o didattica all'estero, assegnisti,
contrattisti, dottorandi anche iscritti a corsi di dottorato in
co-tutela con università e centri di ricerca stranieri, titolari di
borse di studio) presso enti/istituzioni universitarie e non, nel
territorio dello Stato Italiano. Gli studiosi dovranno aver
conseguito il titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente
entro il 31 ottobre 2010, in modo che nel triennio siano comprese
attività didattiche e/o di ricerca post-dottorale non finalizzate
al solo conseguimento del dottorato di ricerca o titolo
equivalente.
ART.2
A valere sulle disponibilità di cui all'art.5 lettera b) del D.M.
n. 700 dell'8/8/2013 vengono banditi 24 posti da ricercatore
a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b);
ART.3
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica, utilizzando l'apposito sito web MIUR-CINECA (http://cervelli.cineca.it), entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale. La domanda deve contenere :
ART. 4
La selezione delle proposte è affidata ad un Comitato composto
dal Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università
Italiane e da quattro studiosi di alta qualificazione scientifica
in ambito internazionale, nominati dal Ministro, con il compito di
esprimere motivati pareri sulla qualificazione scientifica dei
candidati e sulla valenza scientifica dei progetti di ricerca.
Il Comitato valuta le domande avvalendosi, ove necessario, di
revisori anonimi competenti in materia. Al termine della fase
di valutazione il Comitato ordina, secondo liste di priorità, una
per macro-area, tutte le domande valutate positivamente e propone
al Ministero quelle da finanziare in relazione allo stanziamento
disponibile.
Le liste di priorità e il risultante elenco dei 24 vincitori
sono approvate dal Ministro e pubblicate sul sito del
Ministero. Successivamente, il Ministero prende contatto con i
vincitori per l'accettazione che deve avvenire entro 15
giorni e successivamente con le istituzioni, tenuto conto
dell'ordine di preferenza indicato dai candidati selezionati.
Queste ultime, entro 45 giorni, devono inviare al Ministero la
delibera del Consiglio di Amministrazione contenente l'impegno alla
stipula del contratto ai sensi dell'articolo 24, comma 3) lettera
b) della legge 240/2010 e l'attestazione dell'impegno del
Dipartimento a fornire adeguate strutture di accoglienza e di
supporto, ovvero la dichiarazione che non intendono accogliere la
richiesta.
I vincitori stipulano il contratto e prendono servizio presso
l'ateneo entro gli otto mesi successivi all'assunzione della
delibera del Consiglio di Amministrazione.
In caso di mancata accettazione del contratto o presa di servizio
da parte del vincitore nei tempi previsti, la graduatoria può
essere utilizzata a scorrimento entro i 12 mesi successivi dalla
pubblicazione della stessa sul sito del Ministero.
Il Ministero provvede altresì al finanziamento del costo ritenuto
ammissibile per l'esecuzione del programma di ricerca, che non
potrà comprendere oneri relativi all'utilizzo di personale
esterno.
Il contratto stipulato con l'ateneo disciplina l'impegno esclusivo
ed a tempo pieno del ricercatore presso l'università ai sensi della
legge 30 dicembre 2010, n.240 di cui alle premesse.
ART. 5
Il Ministero, successivamente alla stipula del contratto, provvede
al trasferimento all'università dell'intero ammontare dell'importo
accordato per l'esecuzione dell'attività di ricerca e per la
corresponsione del trattamento economico onnicomprensivo
determinato in misura pari al 120 per cento del trattamento
iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno
attribuito all'interessato ai sensi dell'art. 24, comma 8, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240. In caso di risoluzione anticipata
del contratto, il Ministero provvederà al recupero dell'importo
residuo non utilizzato a valere sul fondo di finanziamento
ordinario dell'università.
ART. 6
Non oltre 90 giorni prima della scadenza di ciascun anno di durata
del contratto il ricercatore presenta, al Dipartimento
dell'università, presso cui svolge la propria attività, una
dettagliata relazione sull'attività di ricerca svolta nel periodo
di riferimento e, al termine della durata complessiva del
contratto, una relazione finale. La predetta relazione finale,
unitamente al parere espresso dal dipartimento, è trasmessa al
Ministero entro 30 giorni. Al termine del contratto il dipartimento
è inoltre tenuto a presentare al Ministero il rendiconto
finanziario del progetto.
Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 5, della
legge 30 dicembre 2010, n.240, nell'ambito delle risorse
disponibili per la programmazione, l'università valuta il
titolare del contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione
scientifica di cui all'articolo 16 della legge 240 del 2010, ai
fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della medesima legge. In
caso di esito positivo della valutazione, il titolare del
contratto, alla scadenza dello stesso, può essere inquadrato nel
ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in
conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello
internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo
nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro.
ART. 7
Per il funzionamento del Comitato di cui all'art.4, non
sono previsti oneri a carico del bilancio di previsione del
Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la
registrazione e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
IL MINISTRO
f.to Maria Chiara Carrozza