VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e
successive modifiche ed integrazioni di riforma delle Accademie di
Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia
Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le
Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti
Musicali Pareggiati;
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 concernente il
regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria,
regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e
musicali, attuativo della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, recante la
disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle
Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a
norma dell'articolo 2 della predetta Legge 21 dicembre 1999, n.
508;
VISTO in particolare, l'articolo 5, comma 1, del
predetto regolamento il quale prevede che l'offerta formativa delle
Istituzioni è articolata nei corsi di vario livello afferenti alle
scuole individuate, in prima applicazione, nella tabella A allegata
allo stesso regolamento;
VISTO altresì, il comma 3 del suddetto articolo
il quale stabilisce che, in prima applicazione, i corsi di primo
livello sono istituiti nelle suddette scuole mediante
trasformazione dei corsi attivati anche in via sperimentale ed in
conformità ai criteri definiti ai sensi dell'art. 9 del succitato
regolamento;
VISTO l'art. 9 del predetto regolamento il quale
stabilisce che con decreto del Ministro sono individuate le
attività formative e i relativi crediti, sentito il CNAM;
VISTA la legge 9 gennaio 2009 n.1 di conversione,
con modificazioni, del decreto legge 10 novembre 2008, n.180,
recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la
valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e
della ricerca, ed in particolare l'art.3 quinquies il quale
prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati,
oltre ai settori artistico-disciplinari, anche gli obiettivi
formativi;
VISTO il D.M. 3 luglio 2009, n. 89 con il quale
sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le
relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle
Accademie di Belle Arti;
VISTO il D.M. n. 123 del 30 settembre 2009, con
il quale sono stati definiti i nuovi ordinamenti didattici dei
corsi di studio per il conseguimento dei diplomi accademici di
primo livello delle Accademie di Belle Arti;
VISTO il D.M. 23 novembre 2009 n.158, con il
quale è stata definita, in applicazione dell'art.6 - comma 3 - del
D.P.R. n. 212/2005, in relazione ai crediti da conseguire da parte
degli studenti delle Accademie di Belle Arti e delle Accademie di
Belle Arti legalmente riconosciute, la frazione dell'impegno orario
che deve essere riservata alle diverse tipologie dell'offerta
formativa;
ESAMINATA la proposta dell' Accademia di Belle
Arti di Roma relativa al riordino dei corsi triennali di primo
livello in "Pittura", "Scenografia", "Decorazione", "Comunicazione
e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo",
"Scultura" e "Grafica d'arte";
VERIFICATA l'adeguatezza delle risorse umane, finanziarie
e strumentali;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal CNAM, nelle
adunanze del 4 aprile 2012 e del 12 settembre 2012, anche in ordine
alla conformità ai criteri di cui al citato D.M. 123/2009;
RITENUTO di dover provvedere al riordino dei
corsi di primo livello già attivati dall'Accademia di Belle Arti di
Roma;
DECRETA:
Art. 1
I corsi triennali di primo livello in: "Pittura", "Scenografia",
"Decorazione", "Comunicazione e valorizzazione del patrimonio
artistico contemporaneo", "Scultura" e "Grafica d'arte"
dell'Accademia di Belle Arti di Roma sono riordinati, ai
sensi dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 212,
secondo gli allegati A) e B) che costituiscono parte integrante del
presente decreto.
Art. 2
L' Accademia di Belle Arti di Roma garantisce agli studenti già
iscritti ai corsi istituiti in base al precedente ordinamento la
conclusione degli stessi, o il diritto di opzione per l'iscrizione
ai nuovi corsi, disciplinando le modalità di riconoscimento dei
crediti formativi già maturati.
Art. 3
L' Accademia di Belle Arti di Roma è tenuta a rilasciare, come
supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le
indicazioni sugli obiettivi formativi del percorso didattico e sui
contenuti dello stesso.
F.to IL MINISTRO
Francesco Profumo