VISTI gli articoli 33, sesto comma, e
117, sesto comma, della Costituzione;
VISTA la legge 3 luglio 1998, n. 210, e in particolare l'articolo
4, come modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge 30
dicembre 2010, n. 240;
VISTI gli articoli 2, comma 2, lettere f) e h),
5, comma 5, 18, comma 5, 19, comma 2, 22, commi 2, 3 e 5, 24, comma
2, lettera c), della predetta legge 30 dicembre 2010, n.
240;
VISTA la legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni,
e in particolare l'articolo 2, come modificato dall'articolo 5 del
decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167;
VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 30 aprile 1999, n. 224;
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed in
particolare l'articolo 37, commi 4 e 5;
VISTI i principi di cui alle raccomandazioni della Commissione
delle comunità europee (2005) 576 e della Commissione Europea COM
(2011) 567 e il comunicato ministeriale di Bucarest, EHEA, aprile
2012;
VISTA la proposta dell'Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca del 3 novembre 2011 e i
successivi pareri del 4 dicembre 2012 e del 1° febbraio 2013;
VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio
2013;
VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del
1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri con nota n. 945 del 7 febbraio 2013;
Adotta il seguente
regolamento:
ART. 1
(Ambito di applicazione, definizioni e finalità)
1. Il presente regolamento disciplina:
a) i soggetti abilitati ad attivare corsi di dottorato e
le modalità di individuazione delle qualificate istituzioni
italiane di formazione e ricerca avanzate che possono essere
abilitate;
b) le modalità di accreditamento dei corsi di dottorato
di ricerca e delle sedi presso le quali tali corsi sono attivati e
le condizioni di eventuale revoca dell'accreditamento;
c) i criteri sulla base dei quali i soggetti abilitati ad
attivare corsi di dottorato, previe specifiche procedure di
accreditamento, disciplinano, con proprio regolamento,
l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per regolamenti, i regolamenti emanati dai soggetti di
cui all'articolo 2, comma 2, ai sensi dell'articolo 4, comma 2,
della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive
modificazioni;
b) per Ministro e per Ministero, il Ministro e il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
c) per università, le università statali e non statali,
ivi compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale e le
università telematiche;
d) per ANVUR, l'Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca, di cui all'articolo 2, comma
138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
e) per CEPR, il Comitato di esperti per la
politica della ricerca, di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive
modificazioni.
3. Il dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per
esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso
soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti anche
nell'esercizio delle libere
professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo
dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.
ART. 2
(Soggetti che possono richiedere l'accreditamento e
individuazione delle qualificate istituzioni italiane di
formazione e ricerca)
1. I corsi di dottorato sono attivati, previo accreditamento
concesso dal Ministero, su conforme parere dell'ANVUR, in coerenza
con le linee guida condivise a livello europeo, da soggetti che
sviluppano una specifica, ampia, originale, qualificata e
continuativa attività, sia didattica che di ricerca, adeguatamente
riconosciuta a livello internazionale nei settori di interesse per
il dottorato.
2. Possono richiedere l'accreditamento dei corsi di dottorato e
delle relative sedi i seguenti soggetti:
a) università italiane, anche in convenzione con
università ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o
stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione
culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature
idonei, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del
dottorato è l'università, cui spetta il rilascio del titolo
accademico;
b) qualificate istituzioni italiane di formazione e
ricerca avanzate;
c) consorzi tra università, di cui almeno una italiana,
con possibilità di rilascio del titolo doppio, multiplo o
congiunto;
d) consorzi tra università, di cui almeno una italiana,
ed enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche
di Paesi diversi, fermo restando che in tali casi sede
amministrativa del consorzio è l'università italiana, cui spetta il
rilascio del titolo accademico;
e) università in convenzione, ai sensi dell'articolo 4,
comma 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210, con imprese, anche di
Paesi diversi, che svolgono attività di ricerca e sviluppo, fermo
restando che in tali casi sede amministrativa del dottorato è
l'università, cui spetta il rilascio del titolo
accademico.
3. La qualificazione delle istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate di cui al comma 2, lettera b), è accertata, ferme restando le procedure di accreditamento dei corsi e delle sedi di cui all'articolo 3, sulla base dei seguenti criteri:
a) formazione e ricerca tra i compiti istituzionali
dell'ente espressamente citati nello statuto;
b) assenza di scopo di lucro nel perseguimento dei propri
fini istituzionali;
c) documentato svolgimento di attività di didattica e di
ricerca di livello universitario per almeno cinque anni
continuativi immediatamente precedenti la richiesta di
accreditamento, secondo elevati standard di qualità almeno pari a
quelli richiesti per la didattica e ricerca universitaria, e
specializzazione nel settore in cui si intende attivare il corso di
dottorato;
d) requisiti organizzativi e disponibilità di risorse
finanziarie atti a garantire la razionale organizzazione e
l'effettiva sostenibilità dei corsi di dottorato per tutto il
periodo necessario al conseguimento del titolo;
e) aver partecipato all'ultimo esercizio di Valutazione
della Qualità della Ricerca (di seguito VQR) effettuato dall'ANVUR,
fino a conclusione della procedura e con esito positivo, per tutte
le strutture di ricerca appartenenti all'istituzione. A tal fine
l'ANVUR definisce i criteri per l'individuazione della soglia
minima che determina l'esito positivo della valutazione.
ART. 3
(Accreditamento dei corsi e delle sedi)
1. Il sistema dell'accreditamento si articola
nell'autorizzazione iniziale ad attivare corsi di dottorato e nella
verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti per
l'accreditamento, con le modalità di cui al presente
articolo.
2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, che intendono
richiedere l'accreditamento di corsi di dottorato e delle sedi in
cui si svolgono avanzano apposita domanda al Ministero, corredata
della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui
all'articolo 4.
3. La domanda specifica altresì per quale numero complessivo di
posti è richiesto l'accreditamento relativamente a ciascun corso di
dottorato. Tale numero può essere aumentato con richiesta motivata
anche durante il periodo di vigenza dell'accreditamento e fatta
salva la conseguente valutazione. La domanda di accreditamento può
concernere anche corsi riferiti a singoli curricoli.
4. La domanda di accreditamento da parte delle istituzioni di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera b), deve essere altresì
corredata dalla documentazione attestante il rispetto dei criteri
di cui al comma 3 del medesimo articolononché dalle seguenti
dichiarazioni:
a) impegno alla partecipazione continuativa alla VQR; la
mancata partecipazione alla VQR comporta la revoca automatica
dell'accreditamento;
b) in caso di prima richiesta di accreditamento, aver
svoltonel precedente quinquennio corsi di dottorato in convenzione
con un'università di riferimento, quale sede amministrativa, per il
rilascio del titolo accademico, con evidenza della stretta
connessione dell'attività di ricerca svolta con l'università
medesima.
5. Il Ministero, entro 20 giorni dal ricevimento della domanda di
accreditamento, la trasmette all'ANVUR, che si esprime con motivato
parere in ordine alla sussistenza dei requisiti per
l'accreditamento, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.
L'accreditamento è concesso o negato con decreto del Ministro, su
conforme parere dell'ANVUR. Il decreto è trasmesso al soggetto
richiedente e all'organo di valutazione interna dello stesso in
tempo utile per l'avvio dell'anno accademico successivo a quello in
corso.
6. L'accreditamento delle sedi e dei corsi per tutti i soggetti
richiedenti e il riconoscimento della qualificazione delle
istituzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b),
hanno durata quinquennale, fatta salva la verifica annuale della
permanenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
a), c), d), e),
f).
7. L'attività di monitoraggio diretta a verificare il rispetto nel
tempo dei requisiti richiesti per l'accreditamento ai sensi
dell'articolo 4 è svolta annualmente dall'ANVUR, anche sulla base
dei risultati dell'attività di controllo degli organi di
valutazione interna delle istituzioni accreditate, secondo criteri
e modalità stabiliti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera
b), del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio
2010, n. 76.
8. La perdita di uno o più requisiti comporta la revoca
dell'accreditamento, disposta con decreto del Ministro, su parere
conforme dell'ANVUR.
9. In caso di revoca dell'accreditamento, il soggetto interessato sospende, con effetto immediato, l'attivazione di un nuovo ciclo dei corsi di dottorato.
ART. 4
(Requisiti per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di
dottorato di ricerca)
1. Sono requisiti necessari per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato:
a) la presenza di un collegio del dottorato composto da
almeno sedici docenti, di cui non più di un quarto ricercatori,
appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi
del corso. Nel caso di dottorati attivati da consorzi di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera d), il collegio può
essere formato fino a un quarto da soggetti appartenenti ai ruoli
di dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori degli enti
di ricerca, o posizioni equivalenti negli enti stranieri. Nel
caso di dottorati attivati dalle istituzioni di cui all'art. 2,
comma 2, lettera b), il collegio deve in ogni caso essere
formato in maggioranza da professori universitari a seguito di
specifica convenzione stipulata tra l'istituzione e l'università di
appartenenza del professore. Ai fini del rispetto del requisito di
cui alla presente lettera ciascun soggetto può essere conteggiato
una sola volta su base nazionale;
b) il possesso, da parte dei membri del collegio, di
documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli
ambiti disciplinari del corso, con particolare riferimento a quelli
conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di
accreditamento;
c) per ciascun ciclo di dottorati da attivare, la
disponibilità di un numero medio di almeno sei borse di studio per
corso di dottorato attivato, fermo restando che per il singolo
ciclo di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a
quattro. Al fine di soddisfare il predetto requisito, si possono
computare altre forme di finanziamento di importo almeno
equivalente comunque destinate a borse di studio. Per i dottorati
attivati dai consorzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera
c), ciascuna istituzione consorziata deve assicurare la
partecipazione di almeno tre borse di studio;
d) la disponibilità di congrui e stabili finanziamenti
per la sostenibilità del corso, con specifico riferimento alla
disponibilità di borse di studio ai sensi della lettera c)
e al sostegno della ricerca nel cui ambito si esplica l'attività
dei dottorandi;
e) la disponibilità di specifiche e qualificate strutture
operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei
dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla tipologia del corso,
laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche
dati e risorse per il calcolo elettronico;
f) la previsione di attività, anche in comune tra più
dottorati, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di
perfezionamento linguistico e informatico, nonché, nel campo della
gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca
europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della
ricerca e della proprietà intellettuale.
2. Nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera a), i soggetti convenzionati devono impegnarsi ad
assicurare l'attivazione dei cicli di dottorato per almeno un
triennio. Le convenzioni devono altresì assicurare, relativamente a
ciascun corso di dottorato, il possesso dei requisiti di cui al
comma 1 indicando, per ciascun soggetto convenzionato, l'apporto in
termini di docenza, la disponibilità di risorse finanziarie e di
strutture operative e scientifiche che garantiscano la
sostenibilità del corso e, fatta eccezione per i dottorati attivati
con istituzioni estere, il contributo di almeno tre borse di studio
per ciascun ciclo di dottorato. Per i dottorati attivati in
convenzione con istituzioni estere, l'apporto in termini di borse
di studio di ciascun soggetto convenzionato è regolato ai sensi
dell'articolo 10, fermo restando il rispetto del requisito di cui
al comma 1, lettera c), primo periodo. Nell'ambito delle
convenzioni tra università è altresì possibile prevedere il
rilascio del titolo accademico doppio, multiplo o congiunto.
3. Nel caso di richieste di accreditamento di corsi di dottorato
da parte dei consorzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere
c) e d), salvo motivate eccezioni, valutate
nell'ambito delle procedure di accreditamento, il numero massimo di
istituzioni universitarie e di ricerca che possono essere
ordinariamente consorziabili è pari a quattro. Le istituzioni
consorziate devono garantire ai dottorandi in maniera continuativa
un'effettiva condivisione delle strutture e delle attività
didattiche e di ricerca.
ART. 5
(Principi e criteri generali per la disciplina dei
corsi di dottorato di ricerca)
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, disciplinano con
proprio regolamento i corsi di dottorato di ricerca nel rispetto
dei criteri e dei parametri di cui agli articoli da 6 a 12.
2. Gli istituti universitari a ordinamento speciale disciplinano
con propri regolamenti i corsi di dottorato e perfezionamento
finalizzati al conseguimento del titolo di dottore di ricerca,
fermo restando l'obbligo di accreditamento di cui all'articolo 3.
Non si applica ai predetti corsi quanto previsto dall'articolo 4,
comma 1, lettere a) e c).
ART. 6
(Istituzione, durata e funzionamento dei corsi di
dottorato)
1. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a
tre anni, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7.
2. Le tematiche del corso di dottorato si riferiscono ad ambiti
disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti. Le titolature e
gli eventuali curricoli dei corsi di dottorato sono proposti dai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e valutati dall'ANVUR in
sede di accreditamento dei corsi.
3. Sono organi del corso di dottorato di ricerca il collegio dei
docenti e il coordinatore.
4. Il collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla
realizzazione del corso di dottorato. Fermi restando i requisiti di
cui all'articolo 4, comma 1, esso è costituito da professori di
prima e seconda fascia, ricercatori universitari, primi ricercatori
e dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi, di enti pubblici di
ricerca nonché da esperti di comprovata qualificazione anche non
appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati, in misura comunque
non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai
ruoli dei soggetti accreditati. I regolamenti disciplinano le
modalità di presentazione e di accettazione delle domande di
partecipazione al collegio dei docenti. Per i professori e
ricercatori universitari la partecipazione al collegio di un
dottorato attivato da un altro ateneo è subordinata al nulla osta
da parte dell'ateneo di appartenenza. Il coordinamento del collegio
dei docenti è affidato a un professore di prima fascia a tempo
pieno o, in mancanza, a un professore di seconda fascia a tempo
pieno. L'attività didattica e tutoriale certificata e svolta dai
professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di
dottorato concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di
cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
5. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, hanno la possibilità
di organizzare, nella loro autonomia, i corsi di dottorato in
scuole di dottorato, con attribuzione alle stesse dei compiti di
coordinamento dei corsi e di gestione delle attività comuni. Nel
caso in cui i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, organizzino
i corsi, nella loro autonomia, in scuole di dottorato, restano
comunque in capo a tali soggetti la titolarità dei corsi e
l'accreditamento dei corsi e delle sedi.
ART. 7
(Raccordo tra i corsi di dottorato e le scuole di
specializzazione mediche)
1. Le università disciplinano con proprio regolamento le modalità di svolgimento della frequenza congiunta del corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica e della conseguente riduzione a un minimo di due anni del corso di dottorato medesimo nel rispetto dei seguenti criteri generali:
a) lo specializzando deve risultare vincitore di un
concorso di ammissione al corso di dottorato presso la stessa
università in cui frequenta la scuola di specializzazione;
b) la frequenza congiunta può essere disposta durante
l'ultimo anno della scuola di specializzazione e deve essere
compatibile con l'attività e l'impegno previsto dalla scuola
medesima a seguito di nulla osta rilasciato dal consiglio della
scuola medesima;
c) il collegio dei docenti del corso di dottorato dispone
l'eventuale accoglimento della domanda di riduzione a seguito di
valutazione delle attività di ricerca già svolte nel corso della
specializzazione medica e attestate dal consiglio della scuola di
specializzazione;
d) nel corso dell'anno di frequenza congiunta lo
specializzando non può percepire la borsa di studio di
dottorato.
ART. 8
(Modalità di accesso ai corsi di dottorato e di conseguimento
del titolo)
1. L'ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione
a evidenza pubblica, che deve concludersi entro e non oltre il 30
settembre di ciascun anno, fermo restando quanto previsto dal comma
2. La domanda di partecipazione ai posti con borsa di studio può
essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro
che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di laurea
magistrale o titolo straniero idoneo ovvero da coloro che
conseguano il titolo richiesto per l'ammissione, pena la decadenza
dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione, entro il
termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno. L'idoneità del
titolo estero viene accertata dalla commissione del dottorato nel
rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese
dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi
internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il
proseguimento degli studi. Fatto salvo quanto previsto al comma 5 e
all'articolo 11, l'avvio dei corsi di dottorato coincide con quello
di inizio dell'anno accademico.
2. Il bando per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese e
pubblicizzato in via telematica sul sito del soggetto accreditato,
sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero, deve
indicare i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, nonché
le eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello
internazionale, o prove orali previste. Se il bando prevede una
quota di posti riservati a studenti laureati in università estere,
ai sensi del comma 4 ovvero a borsisti di Stati esteri o di
specifici programmi di mobilità internazionale, i soggetti
accreditati possono stabilire modalità di svolgimento della
procedura di ammissione differenziate e formano, in tal caso, una
graduatoria separata. I posti riservati non attribuiti possono
essere resi disponibili per le procedure di cui al comma 1. Per i
dottorati in collaborazione con le imprese si applica quanto
previsto dall'articolo 11.
3. Il bando contiene l'indicazione del numero di borse di cui
all'articolo 9, comma 1, nonché quello dei contratti di
apprendistato, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14
settembre 2011, n. 167, e di eventuali altre forme di sostegno
finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse
dell'università, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui
all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono
essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei nelle
procedure di selezione, nonché l'indicazione delle tasse e dei
contributi posti a carico dei dottorandi anche tenuto conto di
quanto previsto dalla normativa vigente sul diritto allo
studio.
4. Una quota delle borse e delle altre forme di finanziamento può
essere riservata a soggetti che hanno conseguito in università
estere il titolo di studio necessario per l'ammissione al corso di
dottorato.
5. Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e
internazionali possono essere previste specifiche procedure di
ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle
caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito
di corsi di dottorato accreditati.
6. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture:
"Dott.Ric." ovvero "Ph.D.", viene rilasciato a
seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che
contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie
nel campo di indagine prescelto. La tesi di dottorato, corredata da
una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua
italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del
collegio dei docenti. La tesi, alla quale è allegata una relazione
del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e
sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno due docenti di
elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere,
esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di
dottorato, di seguito denominati valutatori. I valutatori esprimono
un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono
l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo
non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative
integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in
ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo
parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle
correzioni o integrazioni eventualmente apportate. La discussione
pubblica si svolge innanzi a una commissione la cui composizione è
definita nel regolamento. Al termine della discussione, la tesi,
con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta.
La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode
in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
ART. 9
(Borse di studio)
1. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a
condizione che il dottorando abbia completato il programma delle
attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le
procedure stabilite dal regolamento, fermo restando l'obbligo di
erogare la borsa a seguito del superamento della verifica.
2. L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è
determinato, in prima applicazione, in misura non inferiore a
quella prevista dal decreto del Ministro 18 giugno 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2008. Tale importo è
incrementato nella misura massima del 50 per cento per un periodo
complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando è
autorizzato dal collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca
all'estero.
3. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato,
in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie
esistenti nel bilancio dei soggetti accreditati a legislazione
vigente, un budget per l'attività di ricerca in Italia e
all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di
importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. Se
il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo
della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato
resta nella disponibilità dell'istituzione, per gli stessi
fini.
4. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle
altre forme di sostegno finanziario di cui all'articolo 8, comma 3,
negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi
principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al
comma 1.
5. I principi di cui al presente articolo non si applicano ai
borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario
nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a
quanto previsto dalla specifica regolamentazione.
ART. 10
(Dottorato in convenzione con istituzioni estere)
1. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello internazionale, le università possono attivare corsi di dottorato, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 3, con università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, nel rispetto del principio di reciprocità, sulla base di convenzioni che prevedano un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e il rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale.
ART. 11
(Dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato
industriale e apprendistato di alta formazione)
1. Le università possono attivare corsi di dottorato, previo
accreditamento ai sensi dell'articolo 3, in convenzione con imprese
che svolgono attività di ricerca e sviluppo.
2. Le università possono altresì attivare corsi di dottorato
industriale con la possibilità di destinare una quota dei posti
disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di
imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, che sono
ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa
selezione.
3. Le convenzioni finalizzate ad attivare i percorsi di cui ai
commi 1 e 2 stabiliscono, tra l'altro, le modalità di svolgimento
delle attività di ricerca presso l'impresa nonché, relativamente ai
posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione
dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di
dottorato.
4. Resta in ogni caso ferma la possibilità, prevista dall'articolo
5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, di attivare
corsi di dottorato in apprendistato con istituzioni esterne e
imprese. I contratti di apprendistato, nonché i posti attivati
sulla base delle convenzioni di cui ai commi 1 e 2, sono
considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo
del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.
5. Per i dottorati di cui ai commi 1 e 2, fermo restando quanto
previsto dagli articoli da 2 a 5, i regolamenti dei corsi di
dottorato possono tra l'altro prevedere una scadenza diversa per la
presentazione delle domande di ammissione e l'inizio dei
corsinonchémodalità organizzative delle attività didattiche dei
dottorandi tali da consentire lo svolgimento ottimale del
dottorato.
ART. 12
(Diritti e doveri dei dottorandi)
1. L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a
tempo pieno, ferma restando la possibilità di una disciplina
specifica in relazione a quanto previsto dal comma 4 e dagli
articoli 7 e 11.
2. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo,
possono svolgere, previo nulla osta del collegio dei docenti e
senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio,
attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea
magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore
in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. I
dottorandi di area medica possono partecipare all'attività
clinico-assistenziale. Trascorso il terzo anno di dottorato il
limite è abrogato.
3. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al
versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai
sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico
dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I
dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.
4. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono per
il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa prevista
dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di
diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio,
compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi
dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive
modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di
rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un
corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.
5. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate,
gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n.
68.
6. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della
maternità di cui al
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12
luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23
ottobre 2007.
7. I regolamenti di ateneo assicurano ai dottorandi una
rappresentanza nel collegio di dottorato per la trattazione dei
problemi didattici e organizzativi.
ART. 13
(Valutazione e finanziamento dei corsi di dottorato)
1. I soggetti accreditati provvedono al finanziamento dei corsi
di dottorato. Il Ministero contribuisce annualmente al
finanziamento dei dottorati attivati dalle università nei limiti
delle disponibilità finanziarie del Ministero stesso, tenuto conto
di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1.
2. Il finanziamento ministeriale è ripartito annualmente con
decreto del Ministro, sentita l'ANVUR, tenuto conto dei seguenti
criteri:
a) qualità della ricerca svolta dai membri del collegio
dei docenti;
b) grado di internazionalizzazione del dottorato;
c) grado di collaborazione con il sistema delle imprese e
ricadute del dottorato sul sistema socio-economico;
d) attrattività del dottorato;
e) dotazione di servizi, risorse infrastrutturali e
risorse finanziarie a disposizione del dottorato e dei dottorandi,
anche a seguito di processi di fusione o di federazione tra
atenei;
f) sbocchi professionali dei dottori di ricerca.
3. Il Ministero può destinare annualmente una quota dei fondi
disponibili a una o più delle seguenti finalità:
a) finanziamento diretto di borse di dottorato a seguito
di procedure di selezione nazionale raggruppate per ambiti
tematici;
b) cofinanziamento premiale di borse di dottorato in
relazione al reperimento di finanziamenti esterni;
c) incentivazione, sentito il CEPR, di corsi di dottorato
in settori strategici o innovativi individuati dal Ministero ovvero
di dottorati svolti in convenzione o in consorzio con imprese e
pubbliche amministrazioni;
d) finanziamento di una quota premiale destinata a
promuovere la residenzialità e l'attività di didattica e di ricerca
di corsi di dottorato di qualificazione particolarmente elevata a
livello internazionale, individuati a seguito di procedure
nazionali di selezione.
4. In relazione a corsi di dottorato attivati con il contributo di
più istituzioni si tiene conto, per i fini di cui al presente
articolo, dell'apporto di ciascuna alle attività del dottorato.
ART. 14
(Anagrafe dei dottorati e banca dati delle tesi di
dottorato)
1. Il Ministero cura la costituzione e l'aggiornamento di
un'anagrafe nazionale dei dottorati di ricerca e di una banca dati
delle tesi di dottorato.
2. L'anagrafe nazionale dei dottorati di ricerca contiene le
informazioni utili ai fini della promozione dei corsi a livello
nazionale e internazionale, dell'accreditamento, del monitoraggio e
della valutazione degli stessi nell'ambito degli indirizzi definiti
dal Ministero, sentiti il CUN e l'ANVUR. L'anagrafe contiene
inoltre informazioni sugli sbocchi occupazionali e sulle carriere
dei dottori di ricerca.
3. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi
l'università o il soggetto promotore depositano copia della tesi,
in formato elettronico, nella banca dati ministeriale. Previa
autorizzazione del collegio dei docenti, possono essere rese
indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati
tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in
materia. Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le
biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze.
ART. 15
(Disposizioni finali e transitorie)
1. Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 30 aprile 1999, n. 224, concernente il
regolamento recante norme in materia di dottorato di
ricerca, è abrogato, fatta eccezione per gli
articoli 2, 4, 5, 6, 7 che si applicano, in via transitoria e fino
alla scadenza dei termini di cui al comma 2, ai corsi di dottorato
di ricerca attivi nelle università alla data di entrata in vigore
del presente regolamento.
2. Le università, entro quarantacinque giorni dall'entrata in
vigore del presente regolamento, provvedono ad adeguare alla nuova
normativa i propri regolamenti, e, entro i successivi
quarantacinque giorni, a formulare, ai sensi dell'articolo 3,
domanda di accreditamento per almeno il cinquanta per cento dei
corsi di dottorato di ricerca che intendono attivare nell'anno
accademico successivo all'entrata in vigore del presente
regolamento. Fermo restando che dall'anno accademico 2014/15 tutti
i corsi di dottorato dovranno essere accreditati, l'eventuale
attivazione di corsi di dottorato non accreditati ai sensi del
presente regolamento può essere disposta esclusivamente con
riferimento all'anno accademico 2013/14 e in relazione a un massimo
del cinquanta per cento dei corsi attivati da ciascuna università
nell'anno accademico 2012/13 e relativi al XXIX ciclo. L'eventuale
attivazione di tali corsi è disposta dall'università previo parere
favorevole del nucleo di valutazione a seguito di verifica del
possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.
3. In virtù di quanto prescritto dall'articolo 2, comma 3, lettera
e), le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera
b), non possono presentare domanda di accreditamento fino
alla conclusione della VQR 2004-2010.
ART. 16
(Disposizioni finanziarie)
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. L'ANVUR svolge le attività previste dal presente regolamento
nell'ambito delle competenze di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, e nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Inviato al Ministero della Giustizia per la registrazione alla
Corte dei conti e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
IL MINISTRO
- f.to Francesco Profumo -