Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 19 febbraio 2013 n. 118

Definizione dei Paesi in via di sviluppo, ai fini delle disposizioni di cui all’art. 13, comma 5 del d.P.C.M. 9 aprile 2001

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTA la legge 14 luglio 2008, n. 121 "Conversione in legge del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1 commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e, in particolare l'art. 1, comma 5;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione ed asilo", ed in particolare l'articolo 39, comma 5;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione" e, in particolare, l'articolo 42;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 "Disposizioni per l'uniformità del trattamento sul diritto agli studi universitari" tuttora in vigenza, ed, in particolare,  l'articolo 13, comma 5;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6." e, in particolare, l'articolo 4, comma 4;

VISTO il  D.M. 28 maggio 2012, con il quale sono stati definiti i Paesi a "basso sviluppo umano" caratterizzati da problemi di sottosviluppo particolarmente gravi;

RITENUTO di dover aggiornare la lista dei Paesi individuati nel medesimo D.M. 28 maggio 2012 per l'anno accademico 2013/2014;

VISTA la comunicazione resa in data 17 aprile 2012 dal Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Cooperazione allo sviluppo - Ufficio VIII - in ordine alla lista dei Paesi in via di sviluppo del DAC (Comitato di aiuto allo sviluppo) dell'OCSE, beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS), nella quale viene precisato, peraltro, che la lista stessa è valida per gli anni 2011, 2012 e 2013;

 

D E C R E T A :

Art.1

Ai fini della valutazione della condizione economica, per l'erogazione dei rispettivi interventi, gli organismi regionali di gestione applicano le disposizioni di cui all'art.13, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, citato nelle premesse, agli studenti provenienti dai Paesi che di seguito si riportano:

 

Afganistan
Angola
Bangladesh
Benin
Bhutan
Burkina Faso
Burundi
Cambogia
Central African Rep.
Chad
Comoros
Congo Dem. Rep.
Djibouti
Equatorial Guinea
Eritrea
Ethiopia
Gambia
Guinea
Guinea Bissau
Haiti
Kenya
Kiribati
Korea, Dem. Rep.
Kyrgyz Rep.
Laos
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritania
Mozambique
Myanmar
Nepal
Niger
Rwanda
Samoa
Sao Tome & Principe
Senegal
Sierra Leone
Solomon Islands
Somalia
South Sudan
Sudan
Tanzania
Tajikistan
Timor-Leste
Togo
Tuvalu
Uganda
Vanuatu
Yemen
Zambia
Zimbabwe

 

 

Art.2

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano per l'anno accademico 2013/2014.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2013

IL MINISTRO
f.to Francesco Profumo