Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 19 febbraio 2013 n. 115

Modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST). Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare l'articolo 62, comma 2, che prevede che con uno o più decreti di natura non regolamentare il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in conformità con le procedure di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, definisca tutti gli aspetti ivi indicati, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo e innovazione;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori;

VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), e in particolare l'articolo 72;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), e in particolare l'articolo 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica;

VISTO il decreto-legge 13 maggio 2011, n.70 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e in particolare l'articolo 9, commi 1 e 2;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, concernente regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 2012, n. 98;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000, n. 593, recante modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

VISTO il regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione europea del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo;
VISTO il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis");

VISTO il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

VISTA la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, che sostituisce a decorrere dal 1° gennaio 2005 la raccomandazione della Commissione europea 96/280/CE del 3 aprile 1996;

VISTE le comunicazioni della Commissione europea 2006/C 323/01, recante disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, 1998/C 343/07, recante disciplina comunitaria degli aiuti di Stato destinati alla formazione e COM (2007) 799 del 14 dicembre 2007, recante appalti pre-commerciali: promuovere l'innovazione per garantireservizi pubblici sostenibili e di elevata qualità in Europa;

 

DECRETA

ART. 1
(Ambito di applicazione e definizioni)

1. Il presente decreto disciplina le modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) con riferimento agli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale nonché di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale, e delle connesse attività di formazione per la valorizzazione del capitale umano.

2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

  • a) Ministro e Ministero:il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
  • b) FIRST: il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 61 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
  • c) CNGR: il Comitato nazionale dei garanti della ricerca di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
  • d) università: le università, statali e non statali, e gli istituti universitari a ordinamento speciale;
  • e) enti pubblici di ricerca: gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 6 del contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009, nonché l'ASI-Agenzia spaziale italiana, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS e l'Istituto italiano di studi germanici;
  • f) piccole e medie imprese: le imprese ai sensi della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003;
  • g) grandi imprese: le imprese che non rientrano nella definizione di piccole e medie imprese;
  • h) operatore economico: gli operatori economici definiti all'articolo 3, comma 22, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
  • i) azioni di innovazione sociale (social innovation): lo sviluppo di idee innovative per risolvere i problemi sociali ed ambientali che la società percepisce come prioritari e che non sono adeguatamente soddisfatti dal mercato o settore pubblico;
  • l) poli di innovazione (cluster tecnologici nazionali): raggruppamenti di imprese, università, enti di ricerca e altri soggetti pubblici o privati attivi in un particolare settore e destinati a sviluppare e diffondere tecnologie innovative e a stimolare l'attività innovativa incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in comune di installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera effettiva al trasferimento di tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra i soggetti che costituiscono il cluster;
  • m) decreto-legge n. 83 del 2012: il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

3. Ai fini del presente decreto, si applicano inoltre le definizioni di ricerca fondamentale, industriale e di sviluppo sperimentale nonché di organismi di ricerca previste dal regolamento (CE) n. 800/2008della Commissione del 6 agosto 2008.

 

ART. 2
(Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica - FIRST)

1. Tutti gli interventi di sostegno di cui al presente decreto sono realizzati a valere sulle complessive disponibilità del FIRST che, ai sensi dell'articolo 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono annualmente ripartite con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Nel decreto di cui al comma 1 sono in particolare definite le assegnazioni per gli specifici interventi di cui all'articolo 3, gli eventuali settori e aree tecnologiche e territoriali di intervento, gli obiettivi e i risultati perseguiti nonché le modalità di presentazione delle domande e dell'assegnazione dei fondi.

3. Le disponibilità del FIRST sono alimentate in via ordinaria dai conferimenti annualmente disposti dalla legge di stabilità, dai rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, dalle risorse assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nell'ambito del riparto dell'apposito Fondo. Gli interventi di cui al comma 1 e quelli di cui all'articolo 63, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012gravano, nella misura ivi prevista, sui predetti conferimenti annuali.

4. La quota di stanziamento annualmente destinata alla concessione di contributi nella forma di credito agevolato è destinata, ai sensi dell'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ad alimentare la contabilità speciale del fondo di rotazione intestata al Fondo agevolazioni alla ricerca (FAR), in concorrenza alle altre entrate del fondo istituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ivi comprese quelle derivanti dai predetti rientri. Sulla contabilità speciale intestata al FIRST sono inoltre direttamente gestiti tutti gli interventi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca cofinanziati dai fondi comunitari e dal fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (quota nazionale) nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "PON Ricerca" 2007-2013.

5. Il Ministero può procedere, con onere a carico del FIRST, a specifiche attività di studio, analisi e monitoraggio; a tale scopo il Ministero può avvalersi di soggetti individuati ai sensi delle vigenti normative in materia di appalti pubblici di servizi.

 

ART. 3
(Linee di intervento del FIRST e disposizioni procedurali di carattere generale)

1. Le linee di intervento del FIRST si articolano in:


a): interventi di cui alle lettere a), b) ed e) del comma 4 dell'articolo 60 del decreto-legge n. 83 del 2012;
b) linea di intervento 2: interventi di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 60 del decreto-legge n. 83 del 2012;
c) linea di intervento 3: interventi di innovazione socialedi cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 60 del decreto-legge n.83 del 2012, prioritariamente proposti da giovani i cui requisiti di partecipazione sono definiti nei singoli bandi;
d) linea di intervento 4: interventi di cui alla lettera f)del comma 4 dell'articolo 60 del decreto-legge n. 83 del 2012.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati secondo modalità procedurali di tipo valutativo e negoziale, in applicazione delle disposizioni di cui ai successivi articoli, attraverso l'ausilio di strumenti informatizzati. In particolare, nell'ambito delle modalità di tipo negoziale, su proposta o d'intesa con altre amministrazioni dello Stato o enti pubblici, anche locali, il Ministero può individuare specifici interventi di sostegno, da ricomprendersi nel quadro di accordi più ampi, anche a livello europeo e internazionale, che prevedano la regolamentazione dei rispettivi ambiti di competenza, e comunque nel rispetto delle modalità procedurali disciplinate dal presente decreto.

 

ART. 4
(Soggetti ammissibili)

1. Sono ammissibili alle linee di intervento di cui all'articolo 3 i soggetti previsti dall'articolo 60 del decreto-legge n. 83 del 2012, come individuati nei singoli avvisi emanati per l'attuazione degli interventi.

2. Nell'ambito delle disponibilità annuali del FIRST, il Ministero riserva una quota non inferiore al 10 per cento a progetti nei quali risultino coinvolti esclusivamente ricercatori di età non superiore ai 40 anni compiuti, sia appartenenti, con la qualifica di docente o ricercatore, ai ruoli delle università, statali e non statali, legalmente riconosciute e istituite nel territorio dello Stato, o degli enti di ricerca vigilati dal Ministero, sia non appartenenti ai ruoli sopra indicati ma in possesso del titolo di dottore di ricerca.

 

ART. 5
(Costi ammissibili)

1. Ferma restando l'applicazione delle specifiche disposizioni contenute nei successivi articoli del presente decreto, ove previste per ciascuna delle linee di intervento, sono considerati ammissibili i seguenti costi:

  • a) spese di personale (professori universitari, ricercatori, tecnologi, tecnici, ed altro personale ausiliario adibito all'attività di ricerca, che risulti, in rapporto col soggetto beneficiario dei contributi, dipendente a tempo indeterminato o determinato o lavoratore parasubordinato, o titolare di borsa di dottorato, o di assegno di ricerca, o di borsa di studio che preveda attività di formazione attraverso la partecipazione al progetto);
  • b) costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;
  • c) costi dei fabbricati e dei terreni nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
  • d) costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, e costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;
  • e) spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca, calcolate nella misura forfettaria del 60 per cento delle spese di cui alla precedente lettera a);
  • f) altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca, nonché i costi per missioni all'estero sostenuti nell'ambito di progetti svolti esclusivamente da università, enti pubblici di ricerca e altri organismi di ricerca.

2. Le spese di personale riferite ai soggetti, di cui alla lettera a) del precedente comma 1, sono calcolate tenendo conto del limite massimo dell'impegno temporale relativo all'attività di ricerca, come convenzionalmente stabilito dalle normative vigenti in materia.

3. Il costo relativo all'acquisto dei fabbricati e dei terreni, di cui alla lettera c) del precedente comma 1, non può superare il 10 per cento del totale degli altri costi del progetto, fermi restando, nel caso di investimenti, gli altri vincoli posti dal presente decreto.

4. Con esclusivo riferimento ai casi di applicazione delle disposizioni del presente decreto a interventi finanziati con i Fondi strutturali e con le risorse dell'Unione europea, le spese generali, di cui al comma 1, lettera e), sono considerate ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione e che vengano imputate con calcolo pro-rata all'operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato. A tal fine, le spese generali devono essere valorizzate in una percentuale del costo del personale che sia adeguatamente supportata dalla contabilità (generale e analitica) e comunque non eccedente il 50 per cento del costo del personale. Tale percentuale è determinata in base al rapporto tra le spese generali, riconducibili ad attività di ricerca e sviluppo, e il costo del personale, dipendente e non dipendente, destinato alle predette attività di ricerca e sviluppo, sulla base dei dati contabili relativi all'esercizio di riferimento durante il quale è stato svolto il progetto di ricerca. Nel caso in cui i dati contabili non siano immediatamente rilevabili dai bilanci certificati dovrà essere predisposta una nota esplicativa sui criteri di imputazione dei costi, autocertificata dal presidente del collegio sindacale e, per gli enti che non dispongono di tale organo, dal rappresentante legale.

5. Tali spese generali sono riferite a titolo esemplificativo ai seguenti costi necessari per l'attività di ricerca e sviluppo:

  • a) personale indiretto (fattorini, magazzinieri, personale amministrativo, ecc);
  • b) funzionalità ambientale (vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari, ecc);
  • c) funzionalità operativa (posta, telefono, telex, telegrafo, cancelleria, fotoriproduzioni, abbonamenti, materiali minuti, biblioteca, assicurazioni dei cespiti di ricerca, ecc);
  • d) assistenza al personale (infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, antinfortunistica, copertura assicurativa, ecc);
  • e) funzionalità organizzativa (attività di presidenza, direzione generale e consiglio di amministrazione; contabilità generale e industriale; acquisti; ecc);
  • f) spese per trasporto, vitto, alloggio, diarie del personale in missione;
  • g)costo del personale per l'esecuzione di attività non classificabili come ricerca e sviluppo in senso stretto quali, ad esempio, incontri con clienti, fornitori, enti di normalizzazione;
  • h) corsi, congressi, mostre, fiere (costo del personale partecipante, costi per iscrizione e partecipazione, materiale didattico, ecc);
  • i) spese generali inerenti a immobili e impianti generali (ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni, ecc) - con esclusione della voce  investimenti - nonché alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca e/o sviluppo.

6. I costi afferenti le diverse tipologie di spesa di cui al precedente comma 1 sono al netto di I.V.A., nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione periodica; essi sono invece comprensivi di I.V.A. nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile.

 

ART. 6
(Modalità di selezione dei progetti ed elenco esperti)

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, e in attuazione delle indicazioni contenute nel decreto di ripartizione del FIRST, il Ministero con propri avvisi invita i soggetti ammissibili a presentare i progetti sulle tematiche individuate, specificando i criteri per la selezione degli stessi, nonché i relativi limiti temporali e i limiti di costo. Per i progetti di ricerca fondamentale, i criteri di valutazione sono definiti dal CNGR tenendo conto, in particolare, dei principi della tecnica di valutazione tra pari.

2. Non sono in ogni caso ammissibili alla valutazione le domande per progetti proposte da soggetti che risultino, all'atto della presentazione della domanda, in situazione di morosità nei confronti del Ministero ovvero sottoposti a una delle situazioni di cui al Regio Decreto, 16 marzo 1942 n. 267, e ss.mm.ii, o di cui al D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 e ss.mm.ii.

3. Ferme restando le specifiche disposizioni di carattere procedurale contenute nei successivi articoli, per la valutazione e selezione dei progetti, il Ministero si avvale di esperti, anche internazionali, nominati dal Ministero e individuati dal CNGR nell'ambito di un apposito elenco ministeriale e dell'albo di esperti gestito dalla Commissione europea.

4. L'elenco di cui al comma 3 è aggiornato annualmente e gestito secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministero.

5. Tra i criteri di cui al comma 3, è comunque previsto che ciascuno degli esperti inserito nell'elenco non possa essere destinatario, salvo eccezioni adeguatamente motivate, di più di 5 incarichi per anno solare.

6. Gli esperti effettuano la propria valutazione sulla base di criteri concernenti la qualità della proposta, la qualità delle competenze coinvolte e le relative modalità organizzative, l'impatto dei risultati attesi nonché, per le imprese, l'effetto di incentivazione dell'aiuto pubblico così come definito ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008, fatta salva l'individuazione di ulteriori criteri ovvero l'articolazione in più dettagliati sotto criteri nei singoli avvisi.

7. Il Ministero, per gli aspetti di natura economico-finanziaria per i progetti che prevedono tra i soggetti proponenti le imprese e per la stipula e gestione degli atti contrattuali ove previsti, deve avvalersi di soggetti individuati ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizi oppure di esperti di settore inseriti nell'elenco di cui al comma 3.

8. Sui progetti valutati positivamente, i soggetti di cui al comma 6 effettuano la propria valutazione economico-finanziaria sulla base di elementi concernenti la solidità e l'affidabilità dei soggetti proponenti, in ordine alla capacità di sviluppare economicamente l'investimento proposto e di restituire l'agevolazione, ove concessa nella forma del credito agevolato.

9. Nella procedure in cui la concessione degli incentivi è subordinata al positivo esito di sopralluoghi presso il soggetto richiedente, detto adempimento può avvenire anche nella fase successiva all'ammissione alle agevolazioni, ed ai fini della procedura valutativa, l'amministrazione si avvale delle sole risultanze documentali, nel caso in cui le erogazioni siano coperte da polizza di garanzia. L'esito negativo di tali verifiche successive assume natura di condizione risolutiva del rapporto e di revoca dell'agevolazione, con contestuale recupero del finanziamento concesso.

10. Ai sensi dell'articolo 62, comma 7, del D.L. n. 83/2012 (convertito con modificazioni nella Legge n. 134/2012), in caso di esito negativo della valutazione di cui al precedente comma 8 il Ministero ammette il progetto alle agevolazioni previste in presenza di idonea garanzia fideiussoria o assicurativa rilasciata, secondo lo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento, dal soggetto interessato o, in forma di avvalimento, da un eventuale altro dei soggetti proponenti.

11. Negli avvisi di cui al comma 1 sono definiti i termini per la conclusione delle attività di valutazione finalizzate alla selezione delle proposte progettuali e all'erogazione delle agevolazioni spettanti.

12. Sulla base degli esiti delle valutazioni, il Ministero adotta e comunica i motivati provvedimenti conseguenti, nelle forme previste dalla legge.

13. Secondo le ulteriori disposizioni del presente decreto nonché sulla base di quanto indicato nei relativi decreti di concessione delle agevolazioni e nei conseguenti contratti e atti disciplinari, sono regolate le modalità per l'effettuazione delle attività di verifica in itinere, ove previste, ed ex post delle attività progettuali approvate, la gestione delle eventuali varianti soggettive e progettuali, anche con riferimento ai conseguenti provvedimenti ministeriali in ordine alla interruzione, revoca o vigenza dell'intervento agevolativo. In particolare, le proposte di variazioni soggettive e/o delle attività progettuali che incidano in modo sostanziale sul corretto avanzamento delle attività sono sottoposte all'approvazione del Ministero che, a tal fine, acquisisce i pareri dei soggetti di cui ai precedenti commi 6 e, eventualmente, 7 del presente articolo.

 

ART. 7
(Forme, misure e modalità di assegnazione delle agevolazioni)

1. Le misure degli interventi di sostegno sono fissate nei singoli avvisi, secondo percentuali di intervento compatibili con i limiti al riguardo previsti dalla disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo e innovazione, e secondo le forme del contribuito alla spesa, del credito agevolato, del credito di imposta, anche eventualmente coordinate tra loro.

2. L'eventuale agevolazione nella forma del credito agevolato avviene al tasso di interesse determinato con apposito provvedimento ministeriale pubblicato nella Gazzetta ufficiale. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo compreso tra i dieci e i quindici anni, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino a un massimo di 5 anni.

 

ART. 8
(Appalti pre-commerciali di ricerca e sviluppo)

1. Per iniziative di ricerca e sviluppo, rispondenti alla finalità strategica di fronteggiare le grandi sfide attuali riferite a settori "chiave" per il Paese e aventi rilevanti impatti socio-economici, a carico dello Stato, il Ministero procede all'acquisizione di servizi di ricerca e sviluppo a prezzi di mercato, mediante appalti pubblicipre-commerciali ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché in coerenza con gli orientamenti della comunicazione della Commissione COM (2007) 799 del 14 dicembre 2007.

2. L'ambito di applicazione degli appalti pre-commerciali è limitato ai servizi di ricerca e sviluppo, consistenti nelle attività che vanno dalla ricerca, all'elaborazione di soluzioni, alla messa a punto e sperimentazione di prototipi, allo sviluppo iniziale di quantità limitate di primi prodotti o servizi in forma di serie sperimentali, fino alla sperimentazione in campo.

3.Le procedure di aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sono sottoposte ai principi generali indicati negli articoli 2, commi 2, 3 e 4, e 27 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006.

4. Gli appalti pre-commerciali attivati escludono qualsiasi provvedimento concessorio di finanziamento e di aiuto di Stato.

5. Il Ministero non avoca a sé lo sfruttamento esclusivo, a fini propri, dei risultati e dei benefici di ricerca e sviluppo derivanti dall'appaltopre-commerciale avviato. I diritti di proprietà intellettuale spettano interamente agli operatori economici partecipanti alla gara di appalto pre-commerciale, affinché possano sfruttarli commercialmente, vendendo la soluzione ad acquirenti terzi. Le singole procedure di appalto possono prevedere forme di condivisione, tra acquirente pubblico e soggetti appaltatori, della proprietà intellettuale dei risultati conseguiti dalla ricerca.

6. Tra i soggetti appaltatori sono ammessi le imprese, in forma singola o associata, nonché le università, gli enti pubblici di ricerca e gli altri organismi di ricerca. Al fine di assicurare che le invenzioni industriali o comunque i brevetti scaturiti dall'attività di ricerca espletata nell'ambito dell'appalto pre-commerciale non rimangano inutilizzati, i bandi attivati prevedono, tra i requisiti di ammissione, che il soggetto che intenda concorrere sia dotato di strutture organizzative e contabili idonee allo sfruttamento commerciale dei diritti di proprietà intellettuale e alla loro gestione.

7. Il Ministero può stipulare accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241,e dell'articolo 9, commi 1 e 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n.106, con altre pubbliche amministrazioni, aventi a oggetto la condivisione della gestione di procedure di appalti pre-commerciali destinati a soddisfare specifici fabbisogni di innovazione, manifestati da tali pubbliche amministrazioni. Negli accordi è determinato l'onere finanziario a carico di ciascuna delle parti titolari della procedura. Il responsabile del procedimento è nominato in ogni caso dal Ministero.

 

 

ART. 9
(Garanzie)

1. I crediti nascenti dall'assegnazione delle agevolazioni sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione derivante da qualsiasi causa, a eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.

2. Nei casi di concessione di anticipazioni, secondo le misure stabilite nei singoli avvisi, le stesse dovranno essere garantite da fideiussione bancaria o polizza assicurativa. A tal fine, il soggetto richiedente utilizza lo schema di garanzia allegato ai medesimi avvisi.

 

ART. 10
(Rapporti all'Unione europea)

1. Gli interventi finanziati ai sensi del presente decreto sono oggetto di un rapporto annuale alla Commissione dell'Unione europea.

ART. 11
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai progetti presentati a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

2. Per il completamento degli adempimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati in vigenza di precedenti disposizioni, restano vigenti i criteri e le modalità procedurali stabilite dalle disposizioni stesse.

3. Le funzioni e i compiti dei Comitati previsti dalle disposizioni abrogate con l'entrata in vigore del presente decreto sono assicurate dai competenti uffici del Ministero, anche avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 6, commi 6 e 7.

4. In sede di prima applicazione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero istituisce l'elenco di cui all'articolo 6, comma 3, definendone i criteri e le modalità di iscrizione degli esperti nello stesso. Sino all'istituzione del suddetto elenco è mantenuta l'operatività dell'elenco attualmente vigente presso il Ministero.

5. La vigenza del presente regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione è fissata al 31 dicembre 2013 in coerenza con le disposizioni di cui alla richiamata disciplina comunitaria 2006/C 323/01 per gli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione e all'articolo 45 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2013

IL MINISTRO
- Prof. Francesco Profumo-