VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 e in particolare l'art. 2, comma 5, lettera d);
VISTI gli artt. 1 e 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e, in particolare, l'art. 9 il quale prevede che:
(comma 2, sostituito dall'art. 17, comma 3, lettera a) del
Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19) "Con apposite
deliberazioni le Università attivano i propri corsi di studio, nel
rispetto della procedura di accreditamento definita dal citato
Decreto Legislativo emanato in attuazione della delega prevista
dall'art. 5, comma 1, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n.
240. Nel caso di mancata conferma dell'accreditamento di uno o più
corsi, le Università assicurano la possibilità per gli studenti già
iscritti di concludere gli studi, conseguendo il relativo titolo e
disciplinando le modalità di esercizio della facoltà di opzione per
altri corsi di studio accreditati ed attivati.";
(comma 3) "l'attivazione dei corsi di studio di cui al comma 2 è
subordinata all'inserimento degli stessi nella Banca dati
dell'offerta formativa, sulla base di criteri stabiliti con
apposito decreto ministeriale";
VISTO l'art. 1-ter, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, in base al quale "le Università adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro";
VISTE le linee guida europee per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore, adottate dai Ministri europei dell'istruzione superiore al Consiglio di Bergen nel maggio 2005 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
VISTO il D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR);
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 con relativi decreti attuativi e in particolare quelli connessi all'art. 6 per le convenzioni con atenei ed enti pubblici di ricerca;
VISTO IL D.Lgs., 27 gennaio 2012, n. 19, recante "Valorizzazione dell'efficienza delle Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.";
VISTI i Decreti Ministeriali ed Interministeriali con i quali sono state ridefinite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale, (D.M. 25 novembre 2005, DD.MM. 16 marzo 2007, D.M. 8 gennaio 2009, D.I. 19 febbraio 2009, D.M. 10 settembre 2010, n. 249, D.I. 2 marzo 2011);
TENUTO CONTO dei criteri e degli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico e per la valutazione periodica predisposti dall'ANVUR ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.lgs 19/2012;
TENUTO CONTO dei limiti alle spese di personale e alle spese di indebitamento fissati dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
VISTO l'art. 66, comma 13, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale ha, altresì, previsto le modalità con le quali il sistema universitario statale partecipa agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica;
VISTO l'art. 2 (Misure per la qualità del sistema universitario) del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, il quale prevede che a decorrere dal 2009 una parte delle risorse rese disponibili sul fondo di finanziamento ordinario delle Università statali sia ripartita "al fine di….migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo della risorse" con riferimento anche all'offerta formativa delle stesse;
VISTO il D.M. 23 dicembre 2010, n. 50;
RITENUTO di dovere adottare un nuovo D.M. i cui
contenuti sostituiscono quelli del D.M. 22 settembre 2010, n. 17,
nei termini temporali nello stesso indicati.
DECRETA
Art. 1
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai fini del potenziamento dell'autovalutazione, dell'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari, nonché alla valutazione periodica delle Università, con riferimento alle Università statali, agli Istituti universitari ad ordinamento speciale, alle Università non statali legalmente riconosciute, alle Università telematiche.
2. Definizioni:
Art. 2
(Procedure CUN e ANVUR finalizzate all'accreditamento dei
corsi di studio)
1. Nel presente articolo sono individuati i compiti attribuiti al CUN e all'ANVUR ai fini dell'accreditamento da parte del Ministero dei corsi di studio delle Università.
2. Il CUN è chiamato ad esprimersi in fase di istituzione del corso di studio. In fase di modifica dell'ordinamento didattico del corso di studio, il CUN si esprime esclusivamente nei seguenti casi:
3. L'ANVUR è chiamata ad esprimersi in fase di accreditamento e di attivazione del corso di studio, verificando:
4. Le Università che, ai sensi del comma 3 punto b), ricevono richieste di adeguamento da parte dell'ANVUR, procedono alle relative modifiche, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
Art. 3
(Accreditamento delle sedi)
1. Le Università istituite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto ottengono l'accreditamento iniziale a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui all'allegato B fatta eccezione, per le Università non statali, di quanto previsto alla lettera b) relativamente all'indicatore di sostenibilità della didattica.
2. L'accreditamento iniziale di nuove sedi universitarie decentrate istituite da parte delle Università di cui al comma 1 richiede altresì il possesso per tutti i corsi di studio di tutte le sedi dell'ateneo dei requisiti di cui all'allegato A, tra cui quelli a regime per la docenza, e all'allegato B.
3. L'accreditamento iniziale di università di nuova istituzione richiede il possesso dei requisiti previsti dagli allegati A e B, anche sulla base di specifici piani di raggiungimento formulati secondo le indicazioni di cui all'articolo 7.
4. Il mancato conseguimento dell'accreditamento iniziale di cui al comma 3 preclude ogni ulteriore fase di istituzione della nuova università per il successivo triennio. Il mancato accreditamento di uno o più corsi di studio inseriti nella proposta istitutiva della nuova università non preclude l'accreditamento della stessa.
5. L'accreditamento periodico viene conseguito, nell'arco di cinque anni, dalle sedi che soddisfano i requisiti per l'accreditamento iniziale e quelli previsti per l'Assicurazione della Qualità (QA) di cui all'allegato C, a seguito della verifica da parte dell'ANVUR sulla base dei seguenti criteri:
6. L'accreditamento periodico proposto dall'ANVUR sulla base dei giudizi delle CEV è così graduato:
7. Le sedi con giudizio "pienamente positivo" o "soddisfacente" ottengono un accreditamento periodico di validità quinquennale; quelle con giudizio " condizionato" ottengono un accreditamento temporalmente vincolato che, in caso di mancato superamento delle riserve segnalate entro il termine stabilito al momento della valutazione, decade con le conseguenze di cui al comma successivo.
8. Le sedi con giudizio "insoddisfacente" non ottengono l'accreditamento e sono soppresse.
Art. 4
(Accreditamento dei corsi di studio)
1. I corsi di studio ottengono l'accreditamento iniziale con
decreto ministeriale non oltre il 15 giugno antecedente l'anno
accademico di attivazione a seguito della verifica del possesso dei
requisiti di cui all'allegato A.
2. I corsi di studio attivi al momento dell'entrata in vigore del
presente decreto presso il Comune in cui ha sede legale
l'Università, nei comuni ad esso confinanti e nelle altre sedi di
cui all'elenco numero 1 allegato al D.M. 23 dicembre 2010, n. 50,
ottengono l'accreditamento iniziale a seguito della verifica del
possesso dei requisiti di cui all'allegato A.
3. I corsi di studio attivi al momento dell'entrata in vigore del
presente decreto presso le sedi decentrate diverse da quelle di cui
al comma 2, ottengono l'accreditamento iniziale a seguito della
verifica del possesso dei requisiti di cui all'allegato A per i
quali, relativamente alla docenza, si fa riferimento a quelli
previsti a regime.
4. I corsi di studio di nuova attivazione, anche se già istituiti,
in sedi preesistenti ottengono l'accreditamento iniziale a seguito
della verifica del possesso dei requisiti di cui all'allegato A,
inclusi quelli previsti a regime per la docenza, e devono superare
la verifica dei requisiti di Assicurazione della Qualità (AQ) di
cui all'allegato C, attraverso la valutazione delle CEV.
5. Nelle sedi di nuova istituzione i corsi di studio ottengono
l'accreditamento iniziale contestualmente a quello della
sede.
6. Il mancato conseguimento dell'accreditamento iniziale di cui ai
precedenti commi 2 e 3, comporta la soppressione del Corso di
Studio. Il mancato conseguimento dell'accreditamento iniziale di
cui ai commi 4 e 5 preclude ogni ulteriore fase di
istituzione/attivazione del Corso di Studio.
7. I corsi di studio non attivati per 2 anni accademici
consecutivi sono soppressi.
8. L'accreditamento periodico viene concesso ai corsi che
soddisfano i requisiti per l'accreditamento iniziale e quelli
previsti per l'Assicurazione della Qualità (QA) di cui all'allegato
C ed eventualmente di ulteriori requisiti proposti dall'ANVUR a
seguito delle attività di analisi, studio e sperimentazione, e
adottati dal MIUR. La verifica della permanenza dei requisiti di
accreditamento iniziale e periodico viene effettuata mediante le
visite in loco delle CEV selezionate dall'ANVUR, l'attività di
valutazione dei NdV e a ogni altra informazione disponibile.
9. I Corsi di Studio che non ottengono l'accreditamento periodico
sono soppressi.
10. Annualmente vengono sottoposti alla verifica esterna
dell'ANVUR per il tramite delle CEV:
11. I NdV svolgono l'attività di verifica sul sistema di AQ
tenendo conto anche della relazione delle Commissioni Paritetiche
o, relativamente alle Università non statali, degli organismi che
svolgono le medesime funzioni previste dall'articolo 13 del decreto
legislativo 27 gennaio 2012, n. 19.
12. Per i corsi di studio delle Università statali che prevedono
per tutti gli studenti iscritti il rilascio del doppio
titolo/titolo congiunto con università straniere, ovvero per i
corsi che sono integralmente erogati in lingua straniera, si
applicano i requisiti di docenza delle Università non statali di
cui all'allegato A, lettera b), a condizione che almeno la metà dei
docenti di riferimento del corso sia in servizio presso
l'Università provenendo dai ruoli di Università straniere; in tale
conteggio sono inclusi i docenti di atenei stranieri in convenzione
con atenei italiani per una durata pari almeno alla durata normale
del corso di studi, ai sensi dell'articolo 6, comma 11 della legge
240/10.
13. I corsi di studio di cui al comma 4 non sono sottoposti ai
vincoli definiti dal DM 23 dicembre 2010, n. 50, allegato B. § 30 e
§ 31.
Art. 5
(Valutazione periodica)
1. L'ANVUR trasmette al MIUR annualmente entro il 31 luglio i risultati della valutazione periodica, condotta sulla base:
2. La verifica dell'efficienza e della sostenibilità economico-finanziaria delle attività e i risultati conseguiti nell'ambito delle attività di didattica e ricerca vengono valutati sulla base degli indicatori degli allegati E e F, aggiornati in coerenza con gli obiettivi della programmazione triennale in vigore nel periodo di riferimento.
3. I risultati del sistema di AQ costituiscono i principali parametri della valutazione periodica; essi verranno verificati attraverso le procedure previste nell'accreditamento periodico della sede e dei Corsi di studio.
4. A seguito delle verifiche di cui al comma 3 e dei relativi risultati ottenuti, le Università sono collocate in tre fasce:
5. La fascia in cui è collocato l'Ateneo condiziona a regime i risultati della successiva applicazione degli altri indicatori di cui al comma 2 secondo le seguenti ponderazioni:
6. Il fattore di moltiplicazione dei risultati verrà deciso dal MIUR a seguito di proposta dell'ANVUR.
Art. 6
(Programmazione e continuità dell'offerta formativa)
1. A partire dall'a.a. 2013/14 e fermo restando che ogni modifica
del quadro delle attività formative deve essere sottoposto alla
procedura di cui all'articolo 2, comma 2, la programmazione degli
insegnamenti per la coorte di riferimento deve essere disciplinata
nel regolamento didattico del corso di studi attivando i settori
scientifico disciplinari (ssd) presenti negli ambiti disciplinari
del RAD nel rispetto dei vincoli, in termini di CFU, contenuti
nell'ordinamento stesso (DM 22 ottobre 2004, n.270 e DD.MM 16 marzo
2007; D.M. 8 gennaio 2009, D.I. 19 febbraio 2009, D.M. 10 settembre
2010, n. 249, D.I. 2 marzo 2011). I ssd di uno stesso ambito
disciplinare possono essere attivati in alternativa tra loro e
nello stesso ssd possono essere previsti più insegnamenti.
2. A partire dall'a.a 2014-15 fino all'a.a. 2016-17 incluso, gli
atenei sono tenuti a non modificare gli insegnamenti inseriti nel
Regolamento Didattico del Corso di studio, proposti per coorte
nella sezione Offerta programmata della SUA.
3. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 1, non è considerata
modifica del Regolamento didattico del Corso di studio la riduzione
di insegnamenti proposti in alternativa tra loro nello stesso
ambito disciplinare.
4. In caso di modifiche del Regolamento didattico del Corso di
studio, il corso sarà sottoposto ad accreditamento secondo le
procedure definite all'articolo 4 comma 3.
5. L'attivazione ad anni alterni di corsi interateneo non è
considerata nuova attivazione.
Art. 7
(Piani di raggiungimento dei requisiti di
accreditamento)
1. Dall'entrata in vigore del presente decreto e previo parere da parte dell'ANVUR sono riverificati ed aggiornati i piani di raggiungimento in essere secondo i requisiti di cui al presente decreto.
2. Al fine di rendere i piani di cui al comma 1 graduali, verificabili e perentori, gli stessi:
3. Fino al completamento del piano di raggiungimento:
Art. 8
(Banche dati di riferimento)
1. Le schede SUA-CdS e SUA-RD contengono gli elementi informativi necessari al sistema di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento, nonché alla definizione dell'offerta formativa (dalla fase di istituzione a quella di attivazione dei corsi di studio) secondo il principio della semplificazione e dell'efficienza delle procedure di inserimento dei dati.
2. La scheda SUA di ciascun anno accademico deve essere compilata entro i termini previsti dalla competente Direzione generale del Ministero e si compone delle seguenti Sezioni:
a) Sezione "Istituzione e Attivazione " che comprende le seguenti Schede necessarie:
b) Sezione "Qualità" che comprende le informazioni e i dati necessari per l'autovalutazione, la valutazione periodica e l'accreditamento.
3. Le sezioni e il funzionamento delle banche dati di cui al presente articolo possono essere rivisti e integrati con Decreto del competente Direttore generale.
Art. 9
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Per l'a.a. 2013/14:
2. Le Università assicurano agli studenti iscritti a corsi di
laurea soppressi di concludere gli studi, conseguendo il relativo
titolo e disciplinando le modalità di esercizio della facoltà di
opzione per altri corsi di studio accreditati ed attivati.
3. Le tabelle dell'Allegato D potranno essere riviste in seguito
alla definizione dei criteri per la determinazione del costo
standard per studente regolare di cui al D.lgs 29 marzo 2012, n.
49.
4. Eventuali ulteriori disposizioni interpretative e applicative del presente decreto sono disposte con atti del competente Direttore generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario.
5. I requisiti e gli indicatori del presente decreto sono soggetti a revisione triennale.
6. Le disposizioni contenute nel presente decreto sostituiscono quanto previsto in materia dal DM 17/2010 e dal DM 15/2005, fatto salvo quanto previsto per le classi delle Lauree e Lauree specialistiche nelle Scienze della Difesa e della sicurezza di cui al DM 12 aprile 2001.
IL MINISTRO
f.to Francesco Profumo