Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Nota 21 gennaio 2013, protocollo n.652

Cessazione e trattenimento in servizio del personale delle Istituzioni di Alta formazione artistica e musicale – anno accademico 2013/2014


Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIREZIONE GENERALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

Protocollo: n.652
Roma, 21 gennaio 2013

Ai Direttori e ai Presidenti delle Accademie di  Belle Arti, dei Conservatori di Musica, delle Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche
LORO SEDI

e  p. c.         Agli Istituti Musicali Pareggiati

LORO SEDI

Alle Organizzazioni Sindacali:
Flc Cgil, Cisl  Università,Confsal Snals,
Uil Rua,Unione Artisti Unams
LORO SEDI

Oggetto: Cessazione e trattenimento in servizio del personale delle Istituzioni di Alta formazione artistica e musicale – anno accademico 2013/2014

Come di consueto si forniscono le indicazioni operative in merito alle modalità e alla tempistica delle cessazioni e dei trattenimenti in servizio del personale docente e amministrativo e tecnico delle Accademie di Belle Arti, delle Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica, dei Conservatori di musica e degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, per l'a.a. 2013/2014.

  • Requisiti per l'accesso al trattamento di quiescenza per il personale che rientra nella nuova normativa pensionistica introdotta dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

A decorrere dal 1° gennaio 2013, per conseguire la pensione di vecchiaia, il personale afam sia maschile che femminile, dovrà aver compiuto 66 anni e 3 mesi di età entro il 31 ottobre 2013 e maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva; si precisa che tale personale, fatto salvo l'eventuale accoglimento della domanda di trattenimento in servizio secondo le modalità specificate nel paragrafo dedicato, sarà collocato a riposo d'ufficio. Potrà, altresì, essere collocato a riposo, a domanda, ai sensi dell'art. 59 c. 9 della legge n. 449/1997, il personale che maturerà il predetto requisito anagrafico tra il 1° novembre e il 31 dicembre 2013. 
Per conseguire la pensione anticipata sarà necessario aver maturato, entro il 31 dicembre 2013, con esclusione di qualunque arrotondamento, 41 anni e 5 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 5 mesi, per gli uomini. E' opportuno ricordare che per l'accesso alla pensione anticipata l'età anagrafica è libera ma, per i dipendenti con meno di 62 anni, il trattamento pensionistico subirà una penalizzazione (art. 24 c. 10 del D.L. n. 201/2011 così come modificato dall'art. 6 c. 2 quater del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 14).

  • Requisiti per l'accesso al trattamento di quiescenza per il personale che rientra nella  normativa pensionistica previgente (in particolare legge n. 243/2004, legge n. 247/2007 e normativa in esse richiamata).

Come già esplicitato nell'analoga nota dello scorso anno, la nuova disciplina non incide sul personale che ha maturato, entro il 31 dicembre 2011, i previgenti requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico; in proposito, come chiarito nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 8 marzo 2012, n. 2, si ribadisce che tale personale rimane ancorato al precedente regime di accesso e di decorrenza del trattamento pensionistico e non è soggetto, neppure su opzione, alla nuova normativa, fatto salvo, in caso di permanenza in servizio, il calcolo della quota di contributi  maturata dal 2012 in avanti con il sistema contributivo pro rata.
Pertanto, nell'anno 2013, saranno collocati a riposo al compimento dei 65 anni di età i dipendenti che nell'anno 2011 erano già in possesso della massima anzianità contributiva (40 anni) oppure della quota 96 o, comunque, dei requisiti previsti per la pensione secondo la vecchia normativa.
Si riportano i requisiti previsti dalla precedente normativa per accedere al trattamento pensionistico:

  1. pensione di vecchiaia: 65 anni per gli uomini e 61 per le donne, entrambi compiuti entro il  31 dicembre 2011, congiuntamente ad almeno 20 anni di anzianità contributiva (15 per coloro che sono in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992, ai sensi dell'art. 2 c. 3 lett. C del D.Lgs. 30.12.1992, n. 503);
  2. pensione di anzianità : 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione [quota 96], maturati entro il 31 dicembre 2011 (articolo 1, comma 6, lettera c), della Legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 247). Ai fini del raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che inderogabilmente devono essere posseduti, sempre al 31 dicembre 2011, sono: 60 anni di età e 35 di contribuzione, da considerarsi senza arrotondamenti, mentre l'ulteriore anno necessario per conseguire la quota 96 può essere anche ottenuto con frazioni diverse di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione), da considerarsi sempre al 31 dicembre 2011.

Consegue, altresì, il diritto alla pensione di anzianità il personale che, indipendentemente dall'età anagrafica, abbia maturato 40 anni di anzianità contributiva (cioè la massima anzianità contributiva della disciplina previgente) entro il 31 dicembre 2011.
Per le donne che optano per la pensione liquidata con il sistema contributivo rimane in vigore l'art. 1 c. 9 della Legge n. 243/2004 che prevede il requisito di almeno 57 anni di età ed una contribuzione pari o superiore a 35 anni; tali lavoratrici, che rientrano nella "finestra" dell'art. 1 c. 21 della Legge 14 settembre 2011, n. 148, devono aver maturato i predetti requisiti entro il 31 dicembre 2012 per poter accedere al trattamento pensionistico a decorrere dal 1° novembre 2013.

  • Trattenimento in servizio

Come rappresentato nella nota dello scorso anno la nuova disciplina previdenziale non ha disposto l'abrogazione né dell'art. 72 del D.L. 112/2008, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, né dell'art. 9, c. 31, del D.L. 78/2010, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122; pertanto, i trattenimenti in servizio continueranno ad essere oggetto di concessione da parte dell'istituzione di appartenenza e il trattamento retributivo da essi derivante dovrà essere scontato dalle nuove assunzioni a tempo indeterminato, atteso che l'istituto del trattenimento in servizio è stato equiparato ad una nuova assunzione.
Per l'a.a. 2013/2014 possono presentare domanda di trattenimento in servizio:

  1. coloro che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 secondo la vecchia normativa e che compiono i 65 anni di età entro il 31 ottobre 2013; per tale personale, in caso di accoglimento dell'istanza, il trattenimento in servizio sarà disposto al massimo per un biennio (a.a. 2013/2014 e a.a. 2014/2015);
  2. coloro che raggiungono 66 anni e 3 mesi di età entro il 31 ottobre 2013; per tale personale, in caso di accoglimento dell'istanza, il trattenimento in servizio sarà disposto al massimo per un biennio (a.a. 2013/2014 e a.a. 2014/2015);
  3. coloro che raggiungono 66 anni e 3 mesi di età entro il 31 ottobre 2013 e che non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro la predetta data; per tale personale, in caso di accoglimento dell'istanza, il trattenimento in servizio sarà disposto al massimo fino al 70° anno, ai sensi dell'art. 509 c. 3 del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297.

In merito alle procedure valutative per la concessione del trattenimento in servizio si richiamano le indicazioni delle note degli anni precedenti.
L'amministrazione, pertanto, tenendo conto delle proprie esigenze organizzative e funzionali e dell'esperienza professionale degli interessati, ha facoltà di trattenere in servizio coloro che hanno presentato specifica domanda nello stesso termine previsto per la presentazione di quelle di cessazione dal servizio e di concederlo, eventualmente, anche per un solo anno; la valutazione deve tener conto di condizioni oggettive quali:
- esigenze didattiche e gestionali dell'istituzione correlate alla propria programmazione;
- particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente, anche in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare;
- esigenze connesse ad una efficiente erogazione dei servizi.
La valutazione dei presupposti del trattenimento in servizio è demandata al Consiglio di Amministrazione - previo motivato parere del Consiglio Accademico per il personale docente -  che accoglierà o rigetterà le istanze degli interessati con proprie deliberazioni, supportate da idonee motivazioni espresse in dettaglio, che dovranno essere comunicate agli interessati. Il rifiuto della domanda di trattenimento in servizio, con le relative motivazioni, dovrà  essere comunicato per  iscritto agli interessati.
Le SS.LL., pertanto, sono tenute a convocare gli organi in questione e a concludere la procedura entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione delle istanze di trattenimento in servizio che, per l'a.a. 2013/14, viene fissata al 28 febbraio 2013.
Sempre nell'ambito del trattenimento in servizio, si conferma l'applicazione dell'art. 509 c. 3 del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297, concernente la possibilità di essere trattenuti in servizio fino al 70° anno di età per il raggiungimento del minimo della pensione (20 anni); si conferma, invece, l'inapplicabilità del comma 2 del predetto articolo, essendo venuto meno il concetto di massima anzianità contributiva a seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa pensionistica.
Tutte le deliberazioni concernenti i trattenimenti in servizio dovranno essere tempestivamente inviate allo scrivente e comunque non oltre i tre giorni successivi alla riunione del Consiglio di Amministrazione.  
Si rammenta, infine, che l'amministrazione è tenuta ad accogliere, senza valutazione  discrezionale, le domande di trattenimento in servizio di coloro che, alla data di collocamento a riposo, non abbiano ancora raggiunto il requisito minimo di contribuzione per conseguire il diritto a pensione.
Resta inteso che il personale che avrà compiuto il 65° anno di età entro il 31 ottobre 2013 ed è in possesso dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico secondo la vecchia normativa per averli maturati entro il 31 dicembre 2011, sarà collocato a riposo d'ufficio ove non presenti istanza di trattenimento in servizio. Si conferma, altresì, che tale personale, se avrà maturato la massima anzianità contributiva prevista dalla precedente normativa (40 anni) entro il 31 ottobre 2013, non potrà essere trattenuto in servizio.

  • Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.

 

Per quanto attiene, infine, alla possibilità di risolvere unilateralmente, con un preavviso di sei mesi, il rapporto di lavoro di coloro che abbiano compiuto l'anzianità contributiva massima di 40 anni entro il 31 dicembre 2011, (art. 72 c. 11 del D.L. n. 112/08, convertito dalla Legge n. 133/2008 e modificato dal D.L. n. 78/09, convertito dalla Legge n. 102/2009), si rappresenta che, nel caso in cui si intenda avvalersi di tale facoltà, il Direttore amministrativo, entro il 28 febbraio 2013, dovrà comunicare al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione l'elenco di coloro hanno raggiunto tale anzianità al 31 dicembre 2011. I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei 40 anni nella sola ipotesi in cui sia già intervenuto il relativo provvedimento. Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Consiglio Accademico per il personale docente e del Direttore amministrativo per il personale amministrativo e tecnico, potrà deliberare la risoluzione del rapporto di lavoro degli interessati entro il 28 marzo 2013, supportandola con motivazioni congrue ed oggettive. Il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro non potrà avere decorrenza precedente all'1.11.2013, data di inizio dell'a.a. 2013/2014 e dovrà essere notificato agli interessati entro e non oltre il 30 aprile 2013, stante il richiesto  preavviso semestrale.
Per i dipendenti che, invece, maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2013, tenuto conto che l'applicabilità della normativa concernente la risoluzione del rapporto di lavoro è stata estesa agli anni 2012, 2013 e 2014 dall'art. 1 c. 16 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il requisito contributivo è attualizzato agli anni di anzianità contributiva necessari per la maturazione del diritto alla pensione anticipata: 41 anni e 5 mesi per le donne e 42 anni e 5 mesi per gli uomini. L'elenco del personale che maturerà i predetti requisiti entro il 31 ottobre 2013 dovrà essere fornito dal Direttore amministrativo al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio Accademico, sempre entro la medesima data del 28 febbraio 2013.
La risoluzione del rapporto di lavoro non potrà essere esercitata nei confronti di coloro che hanno meno di 62 anni di età e per i quali operano le penalizzazioni previste dall'art. 24 c. 10 del D.L. n. 201/2011 così come modificate dall'art. 6 c. 2 quater del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 14. In relazione a quest'ultima modifica legislativa si evidenzia che le riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 2017, qualora l'anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria. I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei sopra ricordati requisiti contributivi nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti.

  • Tempistica.

 

Le domande di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo, quelle di trattenimento in servizio oltre il limite di età e quelle di trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale per il personale tecnico e amministrativo con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto 29 luglio 1997 n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica, dovranno essere presentate all'istituzione di titolarità entro e non oltre il 28 febbraio 2013; si precisa che tutte le domande presentate valgono, per gli effetti, dal 1° novembre 2013.
La revoca delle istanze sopra citate è consentita esclusivamente entro la medesima data del 28 febbraio 2013.
Le domande di cessazione dal servizio, nonché l'eventuale revoca delle stesse, dovranno essere presentate direttamente dagli interessati, anche alla competente sede dell'INPS gestione ex INPDAP (nota Miur-Afam del 14.3.2005, prot. n. 1550).
Entro il 20 marzo 2013 le istituzioni dovranno accertare la sussistenza del diritto al trattamento pensionistico del proprio personale e comunicare l'eventuale mancata maturazione di tale diritto ai dimissionari interessati, indicando loro la possibilità di ritirare la domanda entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.
L'accettazione delle domande di cessazione dal servizio si intende avvenuta alla data del 28 marzo 2013, senza l'emissione di un provvedimento formale.
Dal 29 marzo al 9 aprile 2013, attraverso il collegamento al sito riservato, sarà effettuato l'inserimento al sistema informatico dei nominativi di coloro che cesseranno dal servizio a qualsiasi titolo o che continueranno a prestare servizio oltre il limite di età a decorrere dall'1.11.2013.
In considerazione della complessità della fase di transizione tra vecchia e nuova disciplina pensionistica si rinnova l'invito dello scorso anno a verificare accuratamente la situazione anagrafica e contributiva del personale dipendente per individuare con certezza il momento di maturazione dei requisiti che, come è noto, comporterà l'applicazione dell'una o dell'altra normativa. Si raccomanda, altresì, di provvedere con la massima sollecitudine all'evasione delle pratiche di computo, riscatto, ricongiunzione presentate dal personale.
Si confida nel rispetto dei tempi sopraindicati, inevitabilmente correlati ai successivi adempimenti procedurali per la mobilità del personale e per la copertura dei posti vacanti, invitando le SS.LL. a dare la massima diffusione alla presente.

 

TEMPISTICA   CESSAZIONI  E
TRATTENIMENTI IN SERVIZIO A.A. 2013-2014

 

SCADENZA  PRESENTAZIONE  DOMANDE

28  FEBBRAIO  2013  (giovedì)

 

 

COMUNICAZIONE  DEL  DIRETTORE AMMINISTRATIVO  AL  CONSIGLIO ACCADEMICO  E AL  CONSIGLIO  DI  AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE  CHE  HA  MATURATO  I  40   ANNI  DI SERVIZIO  ENTRO  IL  31/12/2011 E DI QUELLO CHE MATURERA' I NUOVI REQUISITI PER LA PENSIONE ANTICIPATA ENTRO IL 31/10/2013

28  FEBBRAIO  2013  (giovedì)

 

 

COMUNICAZIONE  MANCATA  MATURAZIONE  DEL DIRITTO  A  PENSIONE  AL  PERSONALE INTERESSATO

20  MARZO  2013 (mercoledì)

 

 

DELIBERAZIONI DI RISOLUZIONE  RAPPORTO  DI LAVORO

28 MARZO 2013 (giovedì)

NOTIFICA DEI  PROVVEDIMENTI  DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO AGLI  INTERESSATI

30  APRILE 2013 (martedì)

 

 

ACCETTAZIONE  DOMANDE  CESSAZIONE

28  MARZO  2013 (giovedì)

 

 

INSERIMENTO  DOMANDE  AL  CINECA

29 MARZO-9 APRILE 2013 (martedì)

IL  DIRETTORE GENERALE
Dott. Giorgio Bruno CIVELLO
F.to Civello