DIREZIONE GENERALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA
Ai Direttori e ai Presidenti delle
Accademie di Belle Arti, dei Conservatori di Musica, delle
Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica, degli Istituti
Superiori per le Industrie Artistiche
LORO SEDI
e p. c. Agli Istituti
Musicali Pareggiati
LORO SEDI
Alle Organizzazioni Sindacali:
Flc Cgil, Cisl Università,Confsal Snals,
Uil Rua,Unione Artisti Unams
LORO SEDI
Come di consueto si forniscono le indicazioni operative in merito alle modalità e alla tempistica delle cessazioni e dei trattenimenti in servizio del personale docente e amministrativo e tecnico delle Accademie di Belle Arti, delle Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica, dei Conservatori di musica e degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, per l'a.a. 2013/2014.
A decorrere dal 1° gennaio 2013, per conseguire la
pensione di vecchiaia, il personale afam sia maschile
che femminile, dovrà aver compiuto 66 anni e 3 mesi di età entro il
31 ottobre 2013 e maturato almeno 20 anni di anzianità
contributiva; si precisa che tale personale, fatto salvo
l'eventuale accoglimento della domanda di trattenimento in servizio
secondo le modalità specificate nel paragrafo dedicato, sarà
collocato a riposo d'ufficio. Potrà, altresì, essere collocato a
riposo, a domanda, ai sensi dell'art. 59 c. 9 della legge n.
449/1997, il personale che maturerà il predetto requisito
anagrafico tra il 1° novembre e il 31 dicembre 2013.
Per conseguire la pensione anticipata sarà necessario
aver maturato, entro il 31 dicembre 2013, con esclusione di
qualunque arrotondamento, 41 anni e 5 mesi di anzianità
contributiva, per le donne, e 42 anni e 5 mesi, per gli uomini. E'
opportuno ricordare che per l'accesso alla pensione anticipata
l'età anagrafica è libera ma, per i dipendenti con meno di 62 anni,
il trattamento pensionistico subirà una penalizzazione (art. 24 c.
10 del D.L. n. 201/2011 così come modificato dall'art. 6 c. 2
quater del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla Legge 24
febbraio 2012, n. 14).
Come già esplicitato nell'analoga nota dello scorso anno, la
nuova disciplina non incide sul personale che ha maturato,
entro il 31 dicembre 2011, i previgenti requisiti per
l'accesso al trattamento pensionistico; in proposito, come chiarito
nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 8 marzo
2012, n. 2, si ribadisce che tale personale rimane ancorato al
precedente regime di accesso e di decorrenza del trattamento
pensionistico e non è soggetto, neppure su opzione, alla nuova
normativa, fatto salvo, in caso di permanenza in servizio, il
calcolo della quota di contributi maturata dal 2012 in avanti
con il sistema contributivo pro rata.
Pertanto, nell'anno 2013, saranno collocati a riposo al compimento
dei 65 anni di età i dipendenti che nell'anno 2011 erano già in
possesso della massima anzianità contributiva (40 anni) oppure
della quota 96 o, comunque, dei requisiti previsti per la pensione
secondo la vecchia normativa.
Si riportano i requisiti previsti dalla precedente normativa per
accedere al trattamento pensionistico:
Consegue, altresì, il diritto alla pensione di anzianità il
personale che, indipendentemente dall'età anagrafica, abbia
maturato 40 anni di anzianità contributiva (cioè la massima
anzianità contributiva della disciplina previgente) entro il 31
dicembre 2011.
Per le donne che optano per la pensione liquidata con il sistema
contributivo rimane in vigore l'art. 1 c. 9 della Legge n. 243/2004
che prevede il requisito di almeno 57 anni di età ed una
contribuzione pari o superiore a 35 anni; tali lavoratrici, che
rientrano nella "finestra" dell'art. 1 c. 21 della Legge 14
settembre 2011, n. 148, devono aver maturato i predetti requisiti
entro il 31 dicembre 2012 per poter accedere al trattamento
pensionistico a decorrere dal 1° novembre 2013.
Come rappresentato nella nota dello scorso anno la nuova
disciplina previdenziale non ha disposto l'abrogazione né dell'art.
72 del D.L. 112/2008, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133,
né dell'art. 9, c. 31, del D.L. 78/2010, convertito dalla Legge 30
luglio 2010, n. 122; pertanto, i trattenimenti in servizio
continueranno ad essere oggetto di concessione da parte
dell'istituzione di appartenenza e il trattamento retributivo da
essi derivante dovrà essere scontato dalle nuove assunzioni a tempo
indeterminato, atteso che l'istituto del trattenimento in servizio
è stato equiparato ad una nuova assunzione.
Per l'a.a. 2013/2014 possono presentare domanda di trattenimento
in servizio:
In merito alle procedure valutative per la concessione del
trattenimento in servizio si richiamano le indicazioni delle note
degli anni precedenti.
L'amministrazione, pertanto, tenendo conto delle proprie esigenze
organizzative e funzionali e dell'esperienza professionale degli
interessati, ha facoltà di trattenere in servizio coloro che hanno
presentato specifica domanda nello stesso termine previsto per la
presentazione di quelle di cessazione dal servizio e di concederlo,
eventualmente, anche per un solo anno; la valutazione deve tener
conto di condizioni oggettive quali:
- esigenze didattiche e gestionali dell'istituzione correlate
alla propria programmazione;
- particolare esperienza professionale acquisita dal
richiedente, anche in relazione alle specifiche esigenze da
soddisfare;
- esigenze connesse ad una efficiente erogazione dei
servizi.
La valutazione dei presupposti del trattenimento in servizio è
demandata al Consiglio di Amministrazione - previo motivato parere
del Consiglio Accademico per il personale docente - che
accoglierà o rigetterà le istanze degli interessati con proprie
deliberazioni, supportate da idonee motivazioni espresse in
dettaglio, che dovranno essere comunicate agli interessati. Il
rifiuto della domanda di trattenimento in servizio, con le relative
motivazioni, dovrà essere comunicato per
iscritto agli interessati.
Le SS.LL., pertanto, sono tenute a convocare gli organi in
questione e a concludere la procedura entro e non oltre i 30 giorni
successivi alla data di scadenza per la presentazione delle istanze
di trattenimento in servizio che, per l'a.a. 2013/14, viene
fissata al 28 febbraio 2013.
Sempre nell'ambito del trattenimento in servizio, si conferma
l'applicazione dell'art. 509 c. 3 del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297,
concernente la possibilità di essere trattenuti in servizio fino al
70° anno di età per il raggiungimento del minimo della
pensione (20 anni); si conferma, invece, l'inapplicabilità del
comma 2 del predetto articolo, essendo venuto meno il concetto di
massima anzianità contributiva a seguito dell'entrata in vigore
della nuova normativa pensionistica.
Tutte le deliberazioni concernenti i trattenimenti in servizio
dovranno essere tempestivamente inviate allo scrivente e comunque
non oltre i tre giorni successivi alla riunione del Consiglio di
Amministrazione.
Si rammenta, infine, che l'amministrazione è tenuta ad accogliere,
senza valutazione discrezionale, le domande di trattenimento
in servizio di coloro che, alla data di collocamento a riposo, non
abbiano ancora raggiunto il requisito minimo di contribuzione per
conseguire il diritto a pensione.
Resta inteso che il personale che avrà compiuto il 65° anno di età
entro il 31 ottobre 2013 ed è in possesso dei requisiti per
l'accesso al trattamento pensionistico secondo la vecchia normativa
per averli maturati entro il 31 dicembre 2011, sarà collocato a
riposo d'ufficio ove non presenti istanza di trattenimento in
servizio. Si conferma, altresì, che tale personale, se avrà
maturato la massima anzianità contributiva prevista dalla
precedente normativa (40 anni) entro il 31 ottobre 2013, non potrà
essere trattenuto in servizio.
Per quanto attiene, infine, alla possibilità di risolvere
unilateralmente, con un preavviso di sei mesi, il rapporto di
lavoro di coloro che abbiano compiuto l'anzianità
contributiva massima di 40 anni entro il 31
dicembre 2011, (art. 72 c. 11 del D.L. n. 112/08, convertito
dalla Legge n. 133/2008 e modificato dal D.L. n. 78/09, convertito
dalla Legge n. 102/2009), si rappresenta che, nel caso in cui si
intenda avvalersi di tale facoltà, il Direttore amministrativo,
entro il 28 febbraio 2013, dovrà
comunicare al Consiglio Accademico e al Consiglio di
Amministrazione l'elenco di coloro hanno raggiunto tale anzianità
al 31 dicembre 2011. I periodi di riscatto, eventualmente
richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei 40 anni nella sola
ipotesi in cui sia già intervenuto il relativo provvedimento. Il
Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Consiglio
Accademico per il personale docente e del Direttore amministrativo
per il personale amministrativo e tecnico, potrà deliberare la
risoluzione del rapporto di lavoro degli interessati entro il
28 marzo 2013, supportandola con
motivazioni congrue ed oggettive. Il provvedimento di risoluzione
del rapporto di lavoro non potrà avere decorrenza precedente
all'1.11.2013, data di inizio dell'a.a. 2013/2014 e dovrà
essere notificato agli interessati entro e
non oltre il 30 aprile 2013, stante il
richiesto preavviso semestrale.
Per i dipendenti che, invece, maturano i requisiti a decorrere dal
1° gennaio 2013, tenuto conto che l'applicabilità della normativa
concernente la risoluzione del rapporto di lavoro è stata estesa
agli anni 2012, 2013 e 2014 dall'art. 1 c. 16 del D.L. 13 agosto
2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il
requisito contributivo è attualizzato agli anni di anzianità
contributiva necessari per la maturazione del diritto alla pensione
anticipata: 41 anni e 5 mesi per le donne e 42 anni e 5 mesi per
gli uomini. L'elenco del personale che maturerà i predetti
requisiti entro il 31 ottobre 2013 dovrà essere fornito dal
Direttore amministrativo al Consiglio di Amministrazione e al
Consiglio Accademico, sempre entro la medesima data del
28 febbraio 2013.
La risoluzione del rapporto di lavoro non potrà essere esercitata
nei confronti di coloro che hanno meno di 62 anni di età e per i
quali operano le penalizzazioni previste dall'art. 24 c. 10 del
D.L. n. 201/2011 così come modificate dall'art. 6 c. 2 quater del
D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla Legge 24 febbraio
2012, n. 14. In relazione a quest'ultima modifica legislativa si
evidenzia che le riduzioni percentuali dei trattamenti
pensionistici non trovano applicazione limitatamente ai soggetti
che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro
il 2017, qualora l'anzianità contributiva derivi esclusivamente da
prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione
obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di
leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni
ordinaria. I periodi di riscatto, eventualmente richiesti,
contribuiscono al raggiungimento dei sopra ricordati requisiti
contributivi nella sola ipotesi che siano già stati accettati i
relativi provvedimenti.
Le domande di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo, quelle
di trattenimento in servizio oltre il limite di età e quelle di
trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale per il
personale tecnico e amministrativo con contestuale riconoscimento
del trattamento di pensione, ai sensi del decreto 29 luglio 1997 n.
331 del Ministro per la Funzione Pubblica, dovranno essere
presentate all'istituzione di titolarità entro e non oltre
il 28 febbraio 2013; si precisa che tutte le
domande presentate valgono, per gli effetti, dal 1° novembre
2013.
La revoca delle istanze sopra citate è consentita esclusivamente
entro la medesima data del 28 febbraio 2013.
Le domande di cessazione dal servizio, nonché l'eventuale revoca
delle stesse, dovranno essere presentate direttamente dagli
interessati, anche alla competente sede dell'INPS
gestione ex INPDAP (nota Miur-Afam del 14.3.2005, prot. n.
1550).
Entro il 20 marzo 2013 le
istituzioni dovranno accertare la sussistenza del diritto al
trattamento pensionistico del proprio personale e comunicare
l'eventuale mancata maturazione di tale diritto ai dimissionari
interessati, indicando loro la possibilità di ritirare la domanda
entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione
stessa.
L'accettazione delle domande di cessazione dal servizio si intende
avvenuta alla data del 28 marzo 2013,
senza l'emissione di un provvedimento formale.
Dal 29 marzo al 9 aprile 2013,
attraverso il collegamento al sito riservato, sarà effettuato
l'inserimento al sistema informatico dei nominativi di coloro che
cesseranno dal servizio a qualsiasi titolo o che continueranno a
prestare servizio oltre il limite di età a decorrere
dall'1.11.2013.
In considerazione della complessità della fase di
transizione tra vecchia e nuova disciplina pensionistica si rinnova
l'invito dello scorso anno a verificare accuratamente la situazione
anagrafica e contributiva del personale dipendente per individuare
con certezza il momento di maturazione dei requisiti che, come è
noto, comporterà l'applicazione dell'una o dell'altra normativa. Si
raccomanda, altresì, di provvedere con la massima sollecitudine
all'evasione delle pratiche di computo, riscatto, ricongiunzione
presentate dal personale.
Si confida nel rispetto dei tempi sopraindicati, inevitabilmente
correlati ai successivi adempimenti procedurali per la mobilità del
personale e per la copertura dei posti vacanti, invitando le SS.LL.
a dare la massima diffusione alla presente.
TEMPISTICA
CESSAZIONI E
TRATTENIMENTI IN SERVIZIO A.A. 2013-2014
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE |
28 FEBBRAIO 2013 (giovedì) |
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COMUNICAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AL CONSIGLIO ACCADEMICO E AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE CHE HA MATURATO I 40 ANNI DI SERVIZIO ENTRO IL 31/12/2011 E DI QUELLO CHE MATURERA' I NUOVI REQUISITI PER LA PENSIONE ANTICIPATA ENTRO IL 31/10/2013 |
28 FEBBRAIO 2013 (giovedì) |
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COMUNICAZIONE MANCATA MATURAZIONE DEL DIRITTO A PENSIONE AL PERSONALE INTERESSATO |
20 MARZO 2013 (mercoledì) |
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DELIBERAZIONI DI RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO |
28 MARZO 2013 (giovedì) |
NOTIFICA DEI PROVVEDIMENTI DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO AGLI INTERESSATI |
30 APRILE 2013 (martedì) |
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ACCETTAZIONE DOMANDE CESSAZIONE |
28 MARZO 2013 (giovedì) |
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|
INSERIMENTO DOMANDE AL CINECA |
29 MARZO-9 APRILE 2013 (martedì) |
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giorgio Bruno CIVELLO
F.to Civello