VISTA la legge 14 luglio 2008, n. 121 "Conversione in legge del decreto legge 16 maggio 2008, n.85 recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e, in particolare, l'art.1, comma 5;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
"Riordino della disciplina in materia sanitaria";
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, "Norme in materia di accessi
ai corsi universitari" e, in particolare, l'articolo 1, comma 1,
lettera a) e l'articolo 4;
VISTO il D.M. 30 gennaio 2013 n. 47 "Decreto Autovalutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e Valutazione periodica";
VISTA la legge 30 luglio 2010, n. 122, articolo 44, comma 3 bis, che integra l'art.4 della citata legge n. 264/1999 disponendo che la prova di ammissione ai corsi svolti in lingua straniera è predisposta direttamente nella medesima lingua;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n.341, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
VISTO il D.M. 19 febbraio 2009 con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie;
VISTI i DD.MM. 16 marzo 2007 con i quali sono state definite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi delle lauree magistrali;
VISTA la legge 30 luglio 2002, n. 189, "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo" e, in particolare, l'articolo 26;
VISTO il d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334, "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione";
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni;
VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare l'articolo 5, comma 4;
VISTO il d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, "Norme di
esecuzione del T.U. delle disposizioni sullo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ";
VISTA la legge 2 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi" e successive modifiche;
TENUTO CONTO delle convenzioni stipulate tra la Scuola Superiore "S.Anna" di Pisa, l'Accademia Navale di Livorno, l'Accademia Militare di Modena, l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli e le Università di Bologna, di Modena-Reggio Emilia, di Napoli "Federico II" e di Pisa;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, l'articolo 154, commi 4 e 5;
VISTI i criteri di riferimento di cui al d.lgs 14 gennaio 2008, n. 21 "Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione Universitaria e all'Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici dei candidati ai fini dell'Ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato, di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264 a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007 n. 1";
VISTO il protocollo d'intesa tra il MIUR e Cambridge Assessment ESOL del 28 febbraio 2012 con specifico riferimento alla collaborazione nello sviluppo dei test di ammissione per gli studenti che desiderano iscriversi nelle università italiane;
VISTO il DM 23 aprile 2013 n. 304 recante la composizione della Commissione incaricata della validazione dei test per le prove di accesso per l'a.a. 2013-2014.
VISTA la proposta adottata nella riunione dell'8 aprile 2013 dal tavolo tecnico costituito ai fini della definizione dei posti disponibili per l'a.a. 2013-14 sui corsi ad accesso programmato dell'area sanitaria con i rappresentanti del MIUR, del Ministero della Salute, delle Regioni, della Conferenza dei presidi delle facoltà interessate, dell'ANVUR e degli Ordini professionali dei Medici, Odontoiatri e Medici Veterinari;
VALUTATA l'opportunità di avvalersi del Consorzio interuniversitario CINECA per il supporto tecnico informatico connesso alle procedure di selezione;
RITENUTO di definire, per l'anno accademico 2013-2014, le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della citata legge n. 264/1999;
RAVVISATA la necessità di determinare in via provvisoria il numero di posti disponibili per ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico a livello di singolo ateneo al fine di consentire la tempestiva adozione dei bandi da parte degli atenei relativamente ai corsi di cui sopra;
VISTO il Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013, n. 334 relativo alle "Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale per l'a.a. 2013-2014" sul quale il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole in data 11 aprile 2013;
VISTO l'articolo 4, comma 4, del predetto D.Lgs. 21/2008 che prevede la possibilità di stabilire "ulteriori modalità per definire l'attribuzione dei punteggi nei casi in cui non possano essere utilizzati in tutto o in parte gli elementi di cui al comma 3";
VISTI il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 e il D.M. 16 dicembre 2009, n. 99 in virtù dei quali il voto dell'esame di stato è composto, tra l'altro, dal credito scolastico che è la risultanza della media dei voti conseguiti negli scrutini finali degli ultimi tre anni;
RITENUTO, quindi, che in sede di prima applicazione, il voto dell'esame di stato può essere assunto come espressivo di una valutazione complessiva che assorbe le esigenze alle quali corrispondono i criteri del citato decreto legislativo n. 21/2008;
CONSIDERATO che la procedura per l'accesso ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della citata legge n. 264/1999 non consente di poter applicare, nei tempi utili ai fini del corretto avvio dell'anno accademico 2013/2014, i criteri di cui all'articolo 4, comma 4, lettere a) e d) del D.Lgs. 21/2008 con riferimento ai voti ottenuti nelle singole discipline negli ultimi tre anni di corso per la totalità degli studenti;
RAVVISATA l'esigenza di applicare le disposizioni previste dal D.Lgs. 21/2008 con una maggiore gradualità al fine di semplificarne le modalità di valorizzazione del percorso scolastico rispetto a quanto contenuto all'articolo 10, punto 3, lettera b) del suddetto decreto ministeriale 334/2013;
RAVVISATA altresì l'esigenza di ridefinire il calendario delle prove d'accesso al fine di consentire la revisione dei bandi emanati dagli atenei secondo le disposizioni di cui al presente decreto, in conformità con quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 264/99 e di consentire di tener conto, nell'attribuzione dei punteggi, della valutazione ottenuta dagli studenti nell'anno scolastico in corso.
D E C R E T A:
Articolo 1
(Disposizioni generali)
Articolo 2
(Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in
medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi
dentaria)
Articolo 3
(Corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia in
lingua inglese)
Articolo 4
(Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in
medicina veterinaria)
Articolo 5
(Prova di ammissione ai corsi di laurea e di laurea
magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione
di architetto)
Articolo 6
(Corsi di laurea e di laurea
magistrale a ciclo unico, finalizzati alla formazione di architetto
con didattica prevalentemente erogata in lingua
inglese)
Articolo 7
(Prova di ammissione ai corsi di laurea delle professioni
sanitarie)
Articolo 8
(Accademie Militari)
Articolo 9
(Calendario delle prove di ammissione)
Medicina Veterinaria | 3 settembre 2013 |
Corsi di laurea delle professioni sanitarie | 4 settembre 2013 |
Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua italiana |
9 settembre 2013 |
Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di architetto |
10 settembre 2013 |
Articolo 10
(Graduatorie, Soglia di punteggio minimo e Valutazione
delle prove)
Il punteggio viene attribuito esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto un voto all'esame di stato almeno pari a 80/100 e il cui voto sia non inferiore all'80esimo percentile della distribuzione dei voti della propria commissione d'esame nell'anno scolastico 2012/13 secondo la seguente tabella:
Voto dell'esame di stato non inferiore all'80esimo percentile e pari a: |
Punteggio |
100 e lode |
10 punti |
99-100 |
9 punti |
97-98 |
8 punti |
95-96 |
7 punti |
93-94 |
6 punti |
91-92 |
5 punti |
89-90 |
4 punti |
86-87-88 |
3 punti |
83-84-85 |
2 punti |
80-81-82 |
1 punto |
Per i soli corsi di cui all'articolo 7, il punteggio è attribuito dalle singole università secondo criteri autonomamente determinati in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 21.
Per i candidati che hanno conseguito il diploma di Stato di istruzione secondaria di secondo grado non valutato in centesimi, il voto viene convertito in centesimi con i criteri di cui all'allegato 2.
Per i candidati che hanno conseguito un titolo estero, il voto dell'esame di stato viene convertito in centesimi con i criteri di cui all'allegato 2 e rapportato alla distribuzione dei voti di diploma degli studenti di tutte le scuole di istruzione secondaria di secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione nell'anno scolastico 2012/13.
Per i candidati che hanno conseguito il diploma in anni scolastici antecedenti all'a.s. 2012/2013 e nei casi in cui, comunque, non sia possibile associare il candidato alla propria commissione di esame, si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri:
I voti dell'esame di stato riferiti all'80esimo percentile di riferimento sono pubblicati sul portale Universitaly del Ministero (www.universitaly.it) entro il 30 agosto 2013.
In caso di ulteriore parità, prevale il candidato che sia anagraficamente più giovane.
Articolo 11
(Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di DSA)
Articolo 12
(Trasparenza delle fasi del procedimento)
Articolo 13
(Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)
Articolo 14
(Posti disponibili)
Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
IL MINISTRO
f.to Maria Chiara Carrozza