VISTA la Legge del 21 dicembre 1999, n. 508, e
successive modifiche ed integrazioni, di riforma delle Accademie di
Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia
Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le
Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti
Musicali Pareggiati;
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n.212,
"Regolamento recante disciplina per la definizione degli
ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica" di cui all'art. 2 della Legge 21
dicembre 1999, n. 508 ed in particolare, l'art. 11 che prevede che
fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le
procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il
riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi
dell'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge predetta,
l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione
artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto
del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data
alla data di entrata in vigore della legge, sulla base di una
relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante la
conformità dell'ordinamento didattico adottato alle disposizioni
vigenti per le istituzioni statali, nonché le disponibilità di
idonee strutture ed adeguate risorse finanziarie e di personale con
parere favorevole, rispettivamente, del Consiglio Nazionale per
l'Alta Formazione Artistica e del Comitato Nazionale per la
Valutazione del Sistema Universitario;
VISTA la legge 9 gennaio 2009, n, 1, di
conversione in legge con modificazioni del decreto legge 10
novembre 2008, n. 180 ed in particolare l'art. 3 quinquies;
VISTO il D.M. del 3 luglio 2009, n. 90, che
individua i settori artistico-disciplinari di competenza dei
Conservatori di musica;
VISTO il D.M 30 settembre 2009, n 124 che
definisce gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di diploma
di primo livello dei Conservatori di musica, in applicazione
dell'articolo 2, del sopracitato decreto ministeriale del 3 luglio
2009, n. 90;
VISTO il D.M. 12 novembre 2009, n.154 concernente
la definizione della frazione dell'impegno orario complessivo di
ciascun credito che deve essere riservata alle lezioni teoriche,
alle attività teorico-pratiche e alle attività di laboratorio negli
Istituti Superiori di Studi Musicali;
VISTA l'istanza con la quale la Civica Scuola di
Musica di Milano - chiede di essere autorizzata a rilasciare titoli
di diploma accademico di Alta Formazione Artistica, di primo
livello, nell'ambito delle discipline musicali;
ACCERTATO che la Civica Scuola di Musica di
Milano FdP, con sede legale in Milano, Alzaia Naviglio Grande, n.
20, come prescritto dall'art.11, comma 1, del D.P.R. 8 luglio 2005,
n.212, era già esistente alla data di entrata in vigore della
sopracitata legge n. 508 del 21 dicembre 1999;
ACQUISITO il parere favorevole del Consiglio
Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale nell'adunanza
del 6 giugno 2012, sulla conformità dell'ordinamento didattico dei
corsi di primo livello adottato alle disposizioni vigenti per le
istituzioni statali;
ACQUISITO il parere favorevole, pervenuto con
nota prot. n. 623 del 15 aprile 2013, dell'Agenzia Nazionale di
Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca in ordine
alla disponibilità di idonee strutture ed adeguate risorse
finanziarie e di personale;
VERIFICATA, pertanto, la conformità
dell'ordinamento didattico adottato dalla Civica Scuola di Musica
di Milano - alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali,
in ordine ai corsi di primo livello, nonché la disponibilità di
idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di
personale;
RITENUTO, nelle more dell'entrata in vigore del
Regolamento sulla programmazione e lo sviluppo dell'offerta
didattica, di dover autorizzare la Civica Scuola di Musica di
Milano, con sede legale in Milano, via Stilicone 36, - al rilascio
di titoli di alta formazione di primo livello, nell'ambito delle
discipline musicali;
D E C R E T A
Art.1
Con decorrenza dall'anno accademico 2013 - 2014 la Civica Scuola
di Musica di Milano, - è autorizzata a rilasciare i seguenti titoli
di Alta formazione artistica di primo livello:
Chitarra jazz |
Flauto traversiere |
Arpa |
Liuto |
Arpa rinascimentale e barocca |
Maestro collaboratore |
Basso elettrico |
Mandolino |
Batteria e percussioni jazz |
Musica elettronica |
Canto |
Musica vocale da camera |
Canto jazz |
Oboe barocco e classico |
Canto rinascimentale e barocco |
Oboe |
Chitarra |
Organo |
Clarinetto |
Pianoforte |
Clarinetto jazz |
Pianoforte jazz |
Clarinetto storico |
Saxofono |
Clavicembalo e tastiere storiche |
Saxofono jazz |
Composizione |
Strumentazione per orchestra di fiati |
Contrabbasso |
Strumenti a percussione |
Contrabbasso jazz |
Tromba |
Cornetto |
Tromba jazz |
Corno |
Tromba rinascimentale e barocca |
Corno naturale |
Trombone |
Didattica della musica |
Trombone jazz |
Direzione di coro e composizione corale |
Trombone rinascimentale e barocco |
Direzione d'orchestra |
Viola |
Fagotto barocco |
Viola da gamba |
Fagotto |
Violino barocco |
Fisarmonica |
Violino |
Flauto |
Violoncello barocco |
Flauto dolce |
Violoncello. |
Il relativo ordinamento curriculare è definito nelle allegate
tabelle che costituiscono parte integrante del presente
decreto.
L'autorizzazione è subordinata alla sussistenza delle condizioni
concernenti la conformità dell'ordinamento didattico e
l'adeguatezza delle strutture, delle risorse finanziarie e del
personale ai corsi attivati.
Art. 2
Art. 2 - L
La Civica Scuola di Musica di Milano è tenuta a rilasciare, come
supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le
indicazioni sugli obiettivi formativi del percorso formativo e sui
contenuti dello stesso.
IL MINISTRO
f.to Maria Chiara Carrozza