VISTO
il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con
regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
VISTA
la legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTO
l'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127
e le successive modificazioni;
VISTO
il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, ed in particolare
l'articolo 16, recante modifiche alla disciplina del concorso per
uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le
professioni legali;
VISTO
il decreto del Ministro dell'università, della ricerca scientifica
e tecnologica di concerto con il Ministro della giustizia 21
dicembre 1999, n. 537, concernente il regolamento recante norme per
l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione
per le professioni legali;
VISTO
il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca di concerto con il Ministro della giustizia 10 marzo 2004,
n.120, recante modifiche al decreto 21 dicembre 1999, n. 537;
VISTO
l'articolo 2, comma 146, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2006, n. 286,
che ha sostituito l'articolo 16, comma 2ter, del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
VISTO
il
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca di concerto con il Ministro della giustizia, che definisce,
ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo n. 398
del 1997 e dell'art. 2, comma 1, lett. b1) della legge 25 luglio
2005, n. 150, il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza
da ammettere alle predette scuole di specializzazione nell'anno
accademico 2013-2014;
VISTO
il parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale
nell'adunanza del 22 maggio 2013;
CONSIDERATA la necessità di ottemperare alla sentenza del TAR
Lazio n. 4001/2013 favorevole all'Università telematica "Unicusano"
e pertanto di assegnare con riserva i posti alla predetta
università nelle more della decisione del Consiglio di Stato;
CONSIDERATA la necessità di
provvedere, ai sensi dell'articolo 4 del decreto n. 537 del 1999,
all'indizione del concorso nazionale per titoli ed esame per
l'accesso alle scuole nell'anno accademico 2013-2014 per il numero
complessivo di 3.700 posti;
D E C R E T A
:
Art. 1
Indizione del concorso
- 1. Per l'anno accademico 2013-2014 è indetto un concorso
pubblico per titoli ed esame per l'ammissione alle scuole di
specializzazione per le professioni legali ai sensi dell'articolo 4
del regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537.
- 2. Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da
ammettere alle scuole, determinato ai sensi dell'articolo 3, comma
1, del decreto n. 537 del 1999 e della legge n. 150 del 2005,
è pari a 3.700 unità.
- 3. Il concorso si svolgerà il giorno 23 ottobre 2013 su tutto
il territorio nazionale presso le università sedi di facoltà di
giurisprudenza indicate nel prospetto allegato 1, che costituisce
parte integrante del presente decreto. I posti disponibili presso
ciascuna scuola sono indicati nel predetto allegato.
- 4. Coloro che hanno sostenuto la prova di esame presso una
delle sedi indicate nell'allegato 1 collocandosi in soprannumero,
possono chiedere l'iscrizione alla scuola presso una qualunque
università che non ha ricoperto i posti risultanti dal predetto
allegato.
Art. 2
Presentazione della domanda
- 1. Al concorso sono ammessi coloro i quali hanno conseguito il
diploma di laurea in giurisprudenza secondo il vecchio ordinamento
e coloro che hanno conseguito la laurea specialistica o magistrale
in giurisprudenza sulla base degli ordinamenti adottati in
esecuzione del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3
novembre 1999, n. 509 e successive modificazioni, in data anteriore
al 23 ottobre 2013. La domanda di partecipazione al concorso dovrà
essere presentata alla segreteria della facoltà di giurisprudenza
di uno degli atenei di cui all'allegato 1 entro il 4 ottobre 2013.
Può essere presentata domanda di partecipazione con riserva ove il
candidato non sia in possesso del titolo accademico prescritto nel
predetto termine, ma lo consegua comunque in data anteriore alla
prova d'esame. Alla domanda di partecipazione i candidati allegano
la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della tassa a
tal fine stabilita dalla competente università.
- 2. Per l'ammissione al concorso dei candidati di cittadinanza
straniera si applicano le norme vigenti in materia.
- 3. E' in facoltà dell'ateneo disporre l'esclusione dei
candidati dal concorso in qualsiasi fase del procedimento
concorsuale con motivato provvedimento del direttore
amministrativo.
Art. 3
Prova d'esame
- 1. La prova di esame consiste nella soluzione a cinquanta
quesiti a risposta multipla, di contenuto identico sul territorio
nazionale, su argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto
amministrativo, diritto processuale civile e procedura penale. I
quesiti sono segreti e ne è vietata la divulgazione. E' altresì
vietata l'introduzione nell'aula di telefoni portatili e di altri
strumenti di riproduzione e comunicazione di testi sotto qualsiasi
forma.
- 2. Il tempo massimo a disposizione dei candidati per
l'espletamento della prova è di novanta minuti.
- 3. Durante la prova non è ammessa la consultazione di testi e
di codici commentati e annotati con la giurisprudenza.
Art. 4
Commissione giudicatrice
- 1. Con decreto rettorale è costituita presso ciascuno degli
atenei di cui all'allegato 1 una commissione giudicatrice del
concorso, composta da due professori universitari di ruolo, da un
magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio e presieduta
dal componente avente maggiore anzianità di ruolo ovvero, a parità
di anzianità di ruolo, dal più anziano di età. La commissione
è incaricata di assicurare la regolarità dell'espletamento delle
prove di esame ivi compresa la consegna e il ritiro degli
elaborati, nonché la verbalizzazione. La commissione provvede
inoltre alla formulazione della graduatoria dei candidati ai sensi
dell'articolo 5. Con lo stesso decreto è nominato un apposito
comitato di vigilanza ed il responsabile del procedimento.
- 2. Il giorno dello svolgimento delle prove, alle ore 10, la
commissione giudicatrice costituita presso la facoltà di
giurisprudenza dell'Università "La Sapienza" di Roma invita uno dei
candidati presenti ad estrarre a sorte una delle tre buste
contenenti gli elaborati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera
a) del decreto n.120 del 2004. A tal fine la commissione controlla
preliminarmente l'integrità dei plichi contenenti i tre
elaborati.
- 3. Il numero dell'elaborato sorteggiato è comunicato per via
telematica ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo al
fine dell'immediato espletamento della prova di esame. La consegna
degli elaborati è effettuata contestualmente a tutti i candidati
presenti nella sede di esame. Il tempo a disposizione decorre dal
momento in cui la commissione autorizza l'apertura dei questionari.
E' in ogni caso disposta l'esclusione dalla prova del candidato che
abbia aperto il plico contenente il questionario prima
dell'autorizzazione della commissione.
- 4. Per i fini di cui ai precedenti commi si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 maggio
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio
2001. I responsabili del procedimento di ciascuna sede, o
loro delegati, provvedono a ritirare gli elaborati presso il
consorzio interuniversitario CINECA il giorno 21 ottobre 2013.
L'esito della correzione degli elaborati è comunicato dal CINECA
stesso ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo ai fini
della valutazione di cui all'art. 5 da parte della commissione
giudicatrice.
Art. 5
Valutazione della prova e dei
titoli
- 1. Ai fini della formulazione della graduatoria in relazione ai
posti disponibili, la commissione giudicatrice di cui all'articolo
4 ha a disposizione per ciascun candidato 60 punti, dei quali
cinquanta per la valutazione della prova d'esame, cinque per la
valutazione del curriculum e cinque per il voto di laurea.
- 2. La valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene
secondo i criteri stabiliti dalla commissione di cui all'articolo
4, comma 3, del decreto n. 537 del 1999, risultanti nell'allegato
2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.