Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Direttoriale 29 maggio 2013 n. 951

Soggetti beneficiari di cui all’Art. 12 del D. M. n. 593 dell’8 agosto 2000: Bando DD. 970/Ric. del 24.12.2010

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto-Legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244", pubblicato nella G.U. n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella G.U. n. 164 del 15 luglio 2008;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri D.P.C.M. del 6 agosto 2008 "Ricognizione, in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

VISTO il D.P.R. del 14 gennaio 2009, n. 16, "Regolamento  recante la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca";

VISTO  il D.P.R. del 20 gennaio 2009, n. 17, "Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca";

VISTO il D.M. 27 luglio 2009 "Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale" (G.U. 245 del 21 ottobre 2009);

VISTE  le Linee Guida per la Politica Scientifica, Tecnologica del Governo, approvate dal CIPE il 19 aprile 2002, che hanno posto, quale obiettivo dell'asse IV, la promozione della capacità d'innovazione nelle imprese attraverso la creazione d'aggregazioni sistemiche a livello territoriale; ciò al fine di favorire una maggiore competitività delle aree produttive esistenti ad alta intensità di export, rivitalizzandole e rilanciandole attraverso la ricerca e lo sviluppo di tecnologie chiave abilitanti le innovazioni di prodotto, di processo ed organizzative;

CONSIDERATO  che, a tale scopo, le Linee-Guida individuano, tra gli strumenti d'attuazione, lo sviluppo di azioni concertate da tradursi in specifici accordi di programma con le regioni mirati a realizzare sinergie nei programmi e complementarietà finanziarie;

VISTO  il Protocollo d'Intesa, sottoscritto in data 21 novembre 2003, tra il MIUR e la Regione Friuli Venezia Giulia per la realizzazione nell'area regionale di un Distretto Tecnologico nel settore della biomedicina molecolare;

VISTO  l'Accordo di Programma (di seguito denominato "Accordo") siglato in data 5 ottobre 2004 tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Regione Friuli Venezia Giulia, finalizzato alla creazione di un'area di eccellenza tecnologica (Distretto Tecnologico) avente ad oggetto la biomedicina molecolare, registrato alla Corte dei Conti in data 18 settembre 2006;

VISTO  l'Atto Integrativo al predetto Accordo, siglato in data 27 marzo 2009 tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Regione Friuli Venezia Giulia e registrato alla Corte dei Conti in data 12 giugno 2009;

CONSIDERATO  che il predetto Accordo, così come modificato nell'atto integrativo, prevede l'impegno del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a finanziare progetti aventi ad oggetto attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo nel settore della biomedicina molecolare da realizzarsi nell'area territoriale della Regione Friuli Venezia Giulia, da presentare, selezionare e finanziare tramite l'utilizzo degli articoli 11, 12 e 13 del D.M. 8 agosto 2000, n. 593, attuativo delle disposizioni del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e ss.mm.ii.;

VISTO in particolare, l'articolo 5 del predetto Accordo che prevede un impegno complessivo di risorse, ove disponibili, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca pari, per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007, a 5 milioni di euro;

VISTO  il Decreto Ministeriale del 24 dicembre 2010 n. 970/Ric., "Invito alla presentazione di progetti di Ricerca Industriale, Sviluppo Sperimentale, Formazione nel settore della biomedicina molecolare da realizzarsi nella Regione Friuli Venezia Giulia" e ss.mm.ii.;

VISTA   la Domanda FVG12_00003, presentata dai soggetti Bracco Imaging S.p.A., Università degli Studi di Udine, Bruker Italia s.r.l. e Serichim S.p.A., in data 27 aprile 2011;

TENUTO CONTO  della preselezione del Comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 297 del 29 luglio 1999 (panel) e degli esami istruttori dell'Esperto Tecnico Scientifico e dell'Istituto Convenzionato Mediocredito Centrale S.p.A.;

RITENUTO  di adottare, per il suddetto progetto FVG12_00003, nei limiti delle complessive disponibilità finanziarie, il relativo provvedimento ministeriale di concessione dell'agevolazione stabilendo forme, misure, modalità e condizioni dell'intervento agevolativo;

DECRETA

Articolo 1

  • 1. Il progetto di ricerca industriale e formazione, di cui alla domanda di agevolazione FVG12_00003, presentato dai soggetti proponenti indicati nella scheda progetto allegata sub A), ai sensi del D.M. 593/2000 e dell'Invito, è ammesso agli interventi previsti dalle normative ed atti amministrativi citati  in premessa nella misura, forme, termini, modalità e condizioni previste dal D.M. 593/2000, dalla scheda progetto acclusa al presente decreto sub A) e dal disciplinare che sarà successivamente trasmesso ai soggetti beneficiari;
  • 2. I Codici Unici di Progetto (CUP), di cui all'art. 11 della Legge del 16 gennaio 2003 n. 3, riferiti ai soggetti beneficiari, sono riportati nell'elenco allegato sub B) al presente decreto.
  • 3. La predetta scheda costi, parte integrante del presente decreto, indica per i soggetti proponenti partecipanti alle attività progettuali i costi ammessi al cofinanziamento, la misura della corrispondente agevolazione e le eventuali condizioni cosi come ivi descritte;
  • 4. Tutti i termini e le condizioni previste, anche a pena di revoca dell'agevolazione concessa, dalla scheda progetto e dal disciplinare, quanto al progetto in questione, devono intendersi qui integralmente riprodotti e richiamati. I termini e le condizioni poste dal presente decreto, dalla acclusa scheda costi e dai predetti disciplinari sono soggetti ad incondizionata accettazione da parte dei soggetti beneficiari, intendendosi che gli elementi ed i termini, disposti con i citati provvedimenti, prevalgono e sono da ritenersi sostitutivi di diritto rispetto ad ogni valore o contenuto del Capitolato Tecnico presentato in sede di domanda, eventualmente difforme con le nuove e definitive disposizioni.

 

Articolo 2

  • 1. Gli interventi di cui al precedente articolo 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia ai sensi del Decreto Legislativo del 6 settembre 2011, n. 159.
  • 2. Ai sensi del comma 35 dell'articolo 5 del D.M. 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo pari al 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo. Ulteriori erogazioni in base agli importi rendicontati ed accertati semestralmente a seguito di positivo esito delle verifiche tecnico-contabili previste dal decreto ministeriale n. 593/2000 e ss.mm.e ii.
  • 3. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.
  • 4. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.
  • 5. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.
  • 6. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 4.

Articolo 3

  • 1. Le risorse necessarie per l'intervento di cui all'articolo 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 1.663.487,50 nella forma di contributo nella spesa e credito agevolato, di cui euro 743.125,00 come contributo nella spesa ed euro 920.362,50 come credito agevolato, e graveranno sulle apposite disponibilità del F.A.R. relative all'anno 2006 e precedenti.

Articolo 4

  • 1. Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi competenti per le necessarie attività di controllo.
  • 2. Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 29 maggio 2013

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Emanuele Fidora)