VISTA la legge 14
luglio 2008, n.121 "Conversione in legge del decreto legge 16
maggio 2008, n. 85, recanti disposizioni urgenti per l'adeguamento
delle strutture di Governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e
377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e, in particolare,
l'art.1, comma 5;
VISTA la legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante
norme sul diritto agli studi universitari;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001, " Disposizioni per l'uniformità di
trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell'art.4
della legge 2 dicembre 1991" e, in particolare l'art.5, commi 9 e
11;
VISTI i decreti ministeriali 22 maggio 2012 con i
quali, ai sensi della richiamata normativa, sono stati
aggiornati per l'anno accademico 2012/2013 i limiti massimi
dell'Indicatore della situazione economica equivalente ed i limiti
massimi dell'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente,
nonché gli importi minimi delle borse di studio;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240
"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare
la qualità e l'efficienza del sistema universitario:
VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012 ,n. 68
"Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo
studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente
riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5,
comma1, lettera a), secondo periodo, e d), della legge 30
dicembre 2010 n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi
stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6.";
RITENUTO, nelle more dell'attuazione degli
articoli 7 e 8 del suddetto decreto legislativo n. 68/2012, di
aggiornare gli importi minimi delle sopra citate borse di studio,
in relazione alle intervenute variazioni del costo della vita, di
cui all'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati per l'anno 2013;
VISTA la nota trasmessa dall'Istituto Nazionale
di Statistica in data 4 marzo 2013;
DECRETA:
Art. 1
1. Per l'anno accademico 2013/2014 i limiti
massimi dell'Indicatore della situazione economica equivalente,
stabiliti per l'anno accademico 2012/2013 tra i 15.093,53 ed i
20.124,71 euro, sono aggiornati per effetto della variazione
dell'Indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati, corrispondente al valore del + 3,0 per cento,
e pertanto sono stabiliti tra i 15.546,34 ed i 20.728,45
euro.
2. Per l'anno accademico 2013/2014 i limiti
massimi dell'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente,
stabiliti per l'anno accademico 2012/2013 tra 26.413,70 ed i
33.960,46 euro, sono aggiornati con riferimento alla variazione
dell'Indice generale ISTAT, di cui al comma 1, tra i
27.206,11 ed i 34.979,27.
3. Per l'anno accademico 2013/2014 gli importi
minimi delle borse di studio, stabiliti per l'anno accademico
2012/2013 secondo la tipologia degli studenti in € 4.905,40, in €
2.704,27 e in € 1.848,95, sono aggiornati per effetto della
variazione dell'Indice generale ISTAT di cui al comma 1 e,
pertanto, sono così definiti:
a) studenti fuori sede | € 5.052,56 |
b) studenti pendolari | € 2.785,40 |
c) studenti in sede | € 1.904,42 |
IL MINISTRO