Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Direttoriale 8 novembre 2013 n. 2120

Ammissione ai finanziamenti dei progetti PRIN 2012

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca

Direzione Generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legge n. 85 del 16 maggio 2008 convertito, con modificazioni, in Legge n.121 del 14 luglio 2008, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 955/Ric. del 27 dicembre 2012 di ripartizione delle disponibilità del FIRST per l'anno 2012;

VISTO il D.M. n. 957/Ric. del 28 dicembre 2012, registrato alla Corte dei Conti il 29 aprile 2013, reg. n. 5, fgl. n. 143 ("bando"), successivamente modificato e integrato con il D.M. n. 75 del 1° febbraio 2013, registrato alla Corte dei Conti il 29 aprile 2013,  reg. n. 5, fgl. n. 146, che ha dettato disposizioni relativamente alla procedura per il cofinanziamento dei progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN);

VISTO, in particolare, l'art. 10, comma 1 del bando, che ha disposto l'assegnazione dell'importo di euro 38.259.894 per il finanziamento dei progetti di ricerca, e l'assegnazione di euro 1.183.296 alla copertura delle spese di funzionamento del Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca (CNGR) e dei Comitati di Selezione (CdS) e delle spese relative ai compensi degli esperti valutatori;

VISTO il D.D. di impegno n. 1133 del 18 giugno 2013 con il quale, tra l'altro, sono stati impegnati, per le sopra indicate finalità, i predetti importi di euro  38.259.894 e di euro 1.183.296;

VISTO il D.D. n. 1959 del 18 ottobre 2013 che ha disposto l'approvazione delle graduatorie dei progetti PRIN suddivise per settore ERC e per linea di intervento e ha definito l'elenco dei progetti approvati, anch'essi suddivisi per settore ERC e per linea di intervento, ai sensi del bando sopra menzionato;

VISTE le rideterminazioni dei costi delle singole unità di ricerca chiuse telematicamente entro il 4 novembre 2013;

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche e integrazioni che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.M. n. 115 del 19 febbraio 2013, registrato alla Corte dei Conti il 13 maggio 2013 recante: "Modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST). Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61 e 63 del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134.";

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

 

D E C R E T A

 

ART. 1

1.   Sono ammessi a finanziamento i progetti riportati nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto che ne costituisce parte integrante. In detta tabella sono indicati, altresì, per ciascun Ateneo/Ente di ricerca il codice unico di progetto (CUP), l'importo complessivo del contributo MIUR, l'elenco delle unità di ricerca e, per ciascuna unità di ricerca, il responsabile di unità, il codice CINECA e il relativo contributo.

2.   L'importo di € 38.259.894 (contributo ministeriale) grava sulle disponibilità di cui al seguente Decreto: D.D. di  impegno n. 1133 del 18 giugno 2013  -  Capitolo 7245  -  PG 01  - Impegno registrato al n. 1809, clausola 01 - Esercizio Finanziario 2013 - Esercizio di Provenienza 2012.

ART. 2

1. Ciascuna unità di ricerca dovrà garantire la completa realizzazione delle attività di propria competenza, assicurando la copertura sia del proprio cofinanziamento che, ove necessario, degli eventuali maggiori costi.

ART. 3

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra le unità di ricerca afferenti ad ogni singolo progetto (di responsabilità esclusiva del coordinatore di progetto), ogni unità di ricerca nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) resterà  estraneo  ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

ART. 4

1. La decorrenza dei progetti è convenzionalmente fissata al centoventesimo giorno dalla data del presente decreto.

2. Le attività connesse con la realizzazione di ciascun progetto dovranno concludersi entro 36 mesi dalla data di decorrenza di cui al comma 1.

ART. 5

1. La decorrenza per l'ammissibilità delle spese sostenute è fissata convenzionalmente per tutti i progetti al 18 ottobre 2013, data del D.D. n. 1959 di approvazione della graduatoria e dei progetti vincitori.

2. La data ultima per l'ammissibilità delle spese è fissata, per ogni singolo progetto, alla scadenza temporale indicata all'art. 4, comma 2. Sono fatti salvi i pagamenti sostenuti nei 60 giorni successivi a tale data, purché relativi a titoli di spesa emessi entro la data di scadenza del progetto.

3. I costi sostenuti al di fuori dei limiti temporali sopra indicati non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

ART. 6

1. I soggetti beneficiari dei contributi non potranno apportare autonomamente varianti tecnico-scientifiche sostanziali ai progetti rimodulati, con ciò intendendo tutte le varianti che prevedano la modifica degli obiettivi indicati nei progetti di ricerca.

2. Tutte le varianti tecnico-scientifiche sostanziali dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione del MIUR, mediante apposita esplicita richiesta che ne evidenzi le necessità e le motivazioni di carattere tecnico-scientifico, da inoltrare da parte del coordinatore di progetto. Con apposito successivo provvedimento il MIUR informerà il coordinatore di progetto dell'accoglimento della richiesta di variante o dell'eventuale motivato rigetto.

3. I costi sostenuti per varianti non autorizzate non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

4. Le variazioni all'articolazione economica dei progetti non connesse con varianti tecnico-scientifiche sostanziali rientrano invece nella piena autonomia di ogni singola unità di ricerca e non sono pertanto soggette a preventiva autorizzazione.

ART. 7

1.    La partecipazione dei ricercatori a tempo determinato responsabili di unità ad altri progetti  di cui siano risultati vincitori è consentita anche se contemporanea allo svolgimento del progetto PRIN, purché tale partecipazione non pregiudichi le attività del progetto ed il conseguente raggiungimento dei risultati, e purché, in sede di rendicontazione, il costo relativo al tempo dedicato a tali altri progetti  non sia esposto tra i costi a carico del MIUR, con ciò liberando risorse per un più incisivo svolgimento del progetto di ricerca.

ART. 8

1.   Il coordinatore di progetto dovrà trasmettere, con modalità telematica, al MIUR entro 90 giorni dalla conclusione del progetto una relazione scientifica conclusiva sullo svolgimento delle attività e sui risultati ottenuti, con allegato elenco delle pubblicazioni relative al progetto che riportino come primo nome (o come autore corrispondente) quello del coordinatore o dei responsabili di unità, nonché degli altri prodotti scientifici realizzati nell'ambito del progetto di ricerca, con l'indicazione di provenienza del finanziamento.

2.   Ogni responsabile di unità di ricerca dovrà trasmettere al MIUR, al termine delle attività di progetto e comunque entro 60 giorni dalla conclusione del progetto, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nel rispetto del "criterio di cassa" e mediante apposita procedura telematica.

ART. 9

1. Il MIUR disporrà  l'erogazione in unica soluzione anticipata del contributo di cui all'art. 1, direttamente alle università e agli enti sede delle unità operative, secondo le effettive disponibilità di cassa.

ART. 10

1. I controlli da parte del MIUR saranno effettuati nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 1 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

2. Ogni unità di ricerca è tenuta a garantire al MIUR libero accesso a tutti i luoghi di svolgimento del progetto,  rendendo disponibile tutta la documentazione richiesta.

3. Per la necessaria attestazione di conformità alle norme di legge e regolamentari e alle disposizioni e procedure amministrative, ogni rendicontazione è assoggettata ad appositi audit interni centrali da parte di idonee strutture delle università e degli enti di ricerca. Il Ministero procede agli accertamenti finali di spesa, mediante verifica documentale delle rendicontazioni e controlli in sito, a campione, degli audit interni centrali.In ogni caso deve essere assicurato il criterio dell'adeguatezza del campione (non meno del 10% dei progetti finanziati per un importo almeno pari al 10% del finanziamento ministeriale).

4. L'accertamento da parte del MIUR di violazioni di norme di legge e/o regolamentari sulle singole rendicontazioni, ferme restando le responsabilità civili e penali, comporta l'automatica esclusione dai successivi bandi PRIN (per un periodo di 5 anni dalla data dell'accertamento) del responsabile di unità; l'accertamento da parte del MIUR di frequenti irregolarità negli audit o di ripetute violazioni di norme di legge e/o regolamentari sul complesso delle rendicontazioni prodotte dalla singola università o dal singolo ente di ricerca, comporta l'esclusione dell'università o dell'ente di ricerca dai successivi bandi PRIN per un periodo di 5 anni dalla data dell'accertamento.

5. Qualora dalla documentazione prodotta e dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempimenti  rispetto agli obblighi di cui al presente decreto, ovvero il sopraggiungere di cause di inammissibilità per la concessione del contributo, il MIUR si riserva la facoltà di revocare il contributo stesso, procedendo al recupero delle somme già accreditate

6. Eventuali importi oggetto di recupero nei confronti delle università o degli enti di ricerca potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare alla medesima università o ente anche in base ad altro titolo.

 

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 8 novembre 2013

IL DIRETTORE GENERALE    
(Dott. Emanuele FIDORA)