Decreto Direttoriale
14 novembre 2013
n. 2167
Ammissione ai finanziamenti dei progetti FIR
VISTO il Decreto Legge n. 85 del 16 maggio 2008
convertito, con modificazioni, in Legge n.121 del 14 luglio 2008,
istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 955/Ric.
del 27 dicembre 2012 di ripartizione delle disponibilità del FIRST
per l'anno 2012;
VISTO il D.M. n. 956/Ric. del 28 dicembre 2012,
registrato alla Corte dei Conti il 29 aprile 2013, reg. n. 5, fgl.
n. 144 (bando), con il quale sono state stabilite le procedure per
il finanziamento del Programma "Futuro in Ricerca 2013", definite
le linee d'intervento (linea 1: starting; linea 2: consolidator) e
individuati i criteri per la selezione dei progetti presentati;
VISTO, in particolare, l'art. 10, comma 1 del
bando, che ha disposto l'assegnazione dell'importo di euro
29.526.800 al finanziamento dei progetti relativi al programma
"Futuro in ricerca 2013", e l'assegnazione dell'importo di euro
913.200 alla copertura delle spese di funzionamento del Comitato
Nazionale dei Garanti della Ricerca (CNGR) e dei Comitati di
Selezione (CdS) e delle spese relative ai compensi degli esperti
valutatori;
VISTO il D.D. di impegno n. 1133 del 18 giugno
2013 con il quale, tra l'altro, sono stati impegnati, per le sopra
indicate finalità, i predetti importi di euro 29.526.800 e di euro
913.200;
VISTO il D.D. n. 2017 del 29 ottobre 2013 che
ha disposto l'approvazione delle graduatorie dei progetti FIR
suddivise per settore ERC e per linea di intervento e ha definito
l'elenco dei progetti approvati, anch'essi suddivisi per settore
ERC e per linea di intervento, ai sensi del bando sopra
menzionato;
VISTE le rimodulazioni dei progetti chiuse
telematicamente entro l'11 novembre 2013;
VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e
successive modifiche e integrazioni che detta le
nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e successive
modifiche e integrazioni;
VISTO D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito
con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35 e successive
modifiche e integrazioni;
VISTO il D.M. n. 115 del 19 febbraio 2013,
registrato alla Corte dei Conti il 13 maggio 2013 recante:
"Modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli Investimenti
nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST). Disposizioni
procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle
relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61 e 63
del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134.";
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni";
D E C R E T A
ART. 1
- 1. Sono ammessi a finanziamento i progetti riportati nella
tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto
che ne costituisce parte integrante ed essenziale. In detta tabella
sono indicati, altresì, per ciascun progetto, il coordinatore, la
struttura di afferenza, il costo complessivo ammesso e il relativo
contributo previsto, nonché, per ciascuna unità di ricerca, il
codice CINECA, il codice unico di progetto (CUP), il responsabile
dell'unità di ricerca, il costo ammesso e la relativa quota di
contributo previsto.
- 2. L'importo di € 29.526.800 (contributo
ministeriale) grava sulle disponibilità di cui al seguente Decreto:
- D.D. di impegno n. 1133 del 18 giugno 2013 - Capitolo 7245 - PG
01 -
- Impegno registrato al n. 1809 clausola
003 - Esercizio Finanziario 2013 - Esercizio di Provenienza
2012.
I progetti ancorché non allegati al presente decreto (e per quanto
non in contrasto con esso), ne costituiscono peraltro parte
integrante ed essenziale.
ART. 2
- 1. Ciascuna unità di ricerca dovrà garantire la completa
realizzazione delle attività di propria competenza, assicurando la
copertura sia del proprio cofinanziamento che, ove necessario,
degli eventuali maggiori costi.
ART. 3
- 1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra le unità di
ricerca afferenti ad ogni singolo progetto (di responsabilità
esclusiva del coordinatore di progetto), ogni unità di ricerca
nello svolgimento delle attività di propria competenza e per
l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e
secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la
completa responsabilità; pertanto, il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca (MIUR) resterà estraneo ad ogni
rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento
del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per
eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o
indirettamente connesse col progetto.
- 2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle
norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi
ammissibili.
ART. 4
- 1. La decorrenza dei progetti è convenzionalmente fissata al
centoventesimo giorno dalla data del presente decreto.
- 2. Le attività connesse con la realizzazione di ciascun
progetto dovranno concludersi entro 36 mesi dalla data di
decorrenza di cui al comma 1, fatta salva la possibilità per il
MIUR, in assenza di cause ostative, di concedere eventuali
proroghe, su richiesta del coordinatore di progetto, nel limite di
dodici mesi e per fondati motivi tecnico-scientifici o per cause
comunque non imputabili ai soggetti beneficiari dei
contributi.
ART. 5
- 1. La decorrenza per l'ammissibilità delle spese sostenute è
fissata convenzionalmente per tutti i progetti al 29 ottobre 2013,
data del D.D. n. 2017 di approvazione della graduatoria e dei
progetti vincitori.
- 2. La data ultima per l'ammissibilità delle spese è fissata,
per ogni singolo progetto, alla scadenza temporale indicata
all'art. 4 comma 2, ovvero, in caso di proroga, al termine della
stessa così come indicato nel relativo provvedimento di
concessione. Sono fatti salvi i pagamenti sostenuti nei 60 giorni
successivi a tale data, purché relativi a titoli di spesa emessi
entro la data di scadenza del progetto.
- 3. I costi sostenuti al di fuori dei limiti temporali sopra
indicati non saranno riconosciuti come costi ammissibili.
ART. 6
- 1. I soggetti beneficiari dei contributi non potranno apportare
autonomamente varianti tecnico-scientifiche sostanziali ai progetti
rimodulati, con ciò intendendo tutte le varianti che prevedano la
modifica degli obiettivi indicati nei progetti di ricerca.
- 2. Tutte le varianti tecnico-scientifiche sostanziali dovranno
essere preventivamente sottoposte alla valutazione del MIUR,
mediante apposita esplicita richiesta che ne evidenzi le necessità
e le motivazioni di carattere tecnico-scientifico, da inoltrare da
parte del coordinatore di progetto. Con apposito successivo
provvedimento il MIUR informerà il coordinatore di progetto
dell'accoglimento della richiesta di variante o dell'eventuale
motivato rigetto.
- 3. I costi sostenuti per varianti non autorizzate non saranno
riconosciuti come costi ammissibili.
- 4. Le variazioni all'articolazione economica dei progetti non
connesse con varianti tecnico-scientifiche sostanziali rientrano
invece nella piena autonomia di ogni singola unità di ricerca e non
sono pertanto soggette a preventiva autorizzazione.
ART. 7
- 1. Le procedure per la stipula dei contratti con i giovani
ricercatori responsabili di una unità di progetto dovranno essere
avviate con la massima tempestività da tutte le unità di ricerca
interessate.
- 2. Qualora, trascorsi dodici mesi dalla data di decorrenza
delle attività di progetto indicata al precedente art. 4, i
contratti di cui al precedente comma non risultino ancora
stipulati, il MIUR si riserva, la facoltà di attivare le procedure
di revoca del contributo di cui al successivo art. 10.
- 3. La data ultima per l'ammissibilità delle spese per contratti
con giovani ricercatori coincide col termine indicato all'art. 4
comma 2.
- 4. La partecipazione dei giovani ricercatori responsabili di
unità ad altri progetti di cui siano risultati vincitori è
consentita anche se contemporanea allo svolgimento del progetto
FIR, purché tale partecipazione non pregiudichi le attività del
progetto ed il conseguente raggiungimento dei risultati, e purché,
in sede di rendicontazione, il costo relativo al tempo dedicato a
tali altri progetti non sia esposto tra i costi a carico del MIUR,
con ciò liberando risorse per un più incisivo svolgimento del
progetto di ricerca.
ART. 8
- 1. Il coordinatore di progetto dovrà trasmettere, con modalità
telematica, al MIUR entro 90 giorni dalla conclusione del progetto
una relazione scientifica conclusiva sullo svolgimento delle
attività e sui risultati ottenuti, con allegato elenco delle
pubblicazioni relative al progetto che riportino come primo nome (o
come autore corrispondente) quello del coordinatore o dei
responsabili di unità, nonché degli altri prodotti scientifici
realizzati nell'ambito del progetto di ricerca, con l'indicazione
di provenienza del finanziamento.
- 2. Ogni responsabile di unità di ricerca dovrà trasmettere al
MIUR, al termine delle attività di progetto e comunque entro 60
giorni dalla conclusione del progetto, la rendicontazione delle
spese effettivamente sostenute nel rispetto del "criterio di cassa"
e mediante apposita procedura telematica.
ART. 9
- 1. Per ciascuna unità di ricerca entro 90 giorni dalla data del
presente decreto il MIUR disporrà l'erogazione in anticipazione del
contributo di cui all'art. 1, secondo le effettive disponibilità di
cassa.
ART. 10
- 1. I controlli da parte del MIUR saranno effettuati nel pieno
rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del D.L. 9 febbraio 2012,
n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n.
35.
- 2. Ogni unità di ricerca è tenuta a garantire al MIUR libero
accesso a tutti i luoghi di svolgimento del progetto, rendendo
disponibile tutta la documentazione richiesta.
- 3. Per la necessaria attestazione di conformità alle norme di
legge e regolamentari e alle disposizioni e procedure
amministrative, ogni rendicontazione è assoggettata ad appositi
audit interni centrali da parte di idonee strutture delle
università e degli enti di ricerca. Il Ministero procede agli
accertamenti finali di spesa, mediante verifica documentale delle
rendicontazioni e controlli in sito, a campione, degli audit
interni centrali. In ogni caso deve essere assicurato il criterio
dell'adeguatezza del campione (non meno del 10% dei progetti
finanziati per un importo almeno pari al 10% del finanziamento
ministeriale).
- 4. L'accertamento da parte del MIUR di violazioni di norme di
legge e/o regolamentari sulle singole rendicontazioni, ferme
restando le responsabilità civili e penali, comporta l'automatica
esclusione dai successivi bandi MIUR (per un periodo di 5 anni
dalla data dell'accertamento) del responsabile di unità;
l'accertamento da parte del MIUR di frequenti irregolarità negli
audit o di ripetute violazioni di norme di legge e/o regolamentari
sul complesso delle rendicontazioni prodotte dalla singola
università o dal singolo ente di ricerca comporta l'esclusione
dell'università o dell'ente di ricerca dai successivi bandi per
giovani ricercatori per un periodo di 5 anni dalla data
dell'accertamento.
- 5. Qualora dalla documentazione prodotta e dalle verifiche e
controlli eseguiti emergano gravi inadempimenti rispetto agli
obblighi di cui al presente decreto, ovvero il sopraggiungere di
cause di inammissibilità per la concessione del contributo, il MIUR
si riserva la facoltà di revocare il contributo stesso, procedendo
al recupero delle somme già accreditate.
- 6. Eventuali importi oggetto di recupero nei confronti delle
università o degli enti di ricerca potranno essere compensati, in
qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o
contributo da assegnare alla medesima università o ente anche in
base ad altro titolo.
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.