VISTO il decreto legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito con
modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e, in particolare,
l'art. 1, commi 1 e 5, con il quale è stato, rispettivamente,
istituito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca e sono state trasferite allo stesso le funzioni del
Ministero dell'Università e della Ricerca;
VISTO il d.p.r. 27 gennaio 1998, n. 25 (regolamento relativo alla
programmazione del sistema universitario), e in particolare, l'art.
2, comma 5, lett. a), c) e d), con il quale sono dettate
disposizioni, rispettivamente, per l'istituzione di nuove
Università statali, per l'istituzione di nuove Università non
statali e per la soppressione di Università;
VISTO l'art. 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
come modificato dall'art. 4, comma 1-bis, della legge 14 maggio
2005, n. 80 (relativo alla formazione universitaria a distanza), il
quale ha, fra l'altro, disposto che per le Università telematiche
trova applicazione "quanto previsto … dall'articolo 2, comma 5,
lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
1998, n. 25" e cioè la stessa norma relativa alla istituzione delle
Università non statali nell'ambito della programmazione;
VISTO l'art. 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7,
convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e in particolare:
VISTA la legge 16 gennaio 2006, n. 18, con la quale è stato
riordinato il Consiglio universitario nazionale (CUN);
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, la quale prevede, all'art.
1, comma 2, che il Ministero "dà attuazione all'indirizzo e al
coordinamento nei confronti delle Università… nel rispetto dei
principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della
Costituzione", e che, pertanto, la valutazione dei programmi
di cui trattasi non può che essere effettuata ex post, mediante il
monitoraggio e la valutazione dei risultati dell'attuazione dei
medesimi;
VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286;
VISTO il d.p.r. 1 febbraio 2010, n. 76, con il quale è stato
adottato il regolamento di istituzione dell'ANVUR e in particolare
l'art. 2, comma 4, il quale dispone che l'ANVUR "svolge, altresì, i
compiti di cui…all'art. 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n.
7, convertito…dalla legge 31 marzo 2005, n. 43
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 in particolare gli
articoli 3, 5, 18 e 24 e successive modificazioni e
integrazioni;
VISTO il d.Lgs 27 gennaio 2012, n. 19;
VISTO il d. Lgs. 29 marzo 2012, n. 49 in particolare l'articolo 10
"Programmazione finanziaria triennale del Ministero";
VISTO l'art. 2 (misure per la qualità del sistema universitario)
del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge
9 gennaio 2009, n. 1, il quale prevede misure "al fine di
promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attività
delle università statali e di migliorare l'efficacia e l'efficienza
nell'utilizzo delle risorse… prendendo in considerazione:
a) la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei
processi formativi;
b) la qualità della ricerca scientifica;
c) la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi
didattiche;
VISTO il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con
modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98 e in particolare
l'articolo 60 "Semplificazione del sistema di finanziamento delle
università e delle procedure di valutazione del sistema
universitario";
SENTITI i pareri resi dal Consiglio Nazionale degli Studenti
Universitari (CNSU) del 21 dicembre 2012, dalla Conferenza dei
Rettori delle Università Italiane (CRUI) del 21 marzo 2013, dal
Consiglio Universitario Nazionale (CUN) del 24 gennaio 2013.
D E C R E T A
Art. 1 - Programmazione 2013 - 2015
Art. 2 - Linee Guida e Obiettivi di sistema
1. La programmazione del sistema universitario nazionale, costituito dall'insieme delle Università statali, dagli Istituti universitari ad ordinamento speciale, dalle Università non statali legalmente riconosciute, dalle Università telematiche, è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di seguito indicati:
2. La "Promozione della qualità del sistema universitario" è realizzata dalle Università attraverso una o più delle seguenti azioni:
I. Azioni di miglioramento dei servizi per gli studenti:
II. Promozione dell'integrazione territoriale anche al fine di potenziare la dimensione internazionale della ricerca e della formazione:
III. Incentivazione della qualità delle procedure di reclutamento del personale accademico anche al fine di incrementare la quota minima del 20% delle assunzioni di professori provenienti da ruoli o da percorsi di ricerca esterni alla sede chiamante, prevedendo nel regolamento di ateneo l'applicazione uniforme delle seguenti misure:
3. Il "Dimensionamento sostenibile del sistema universitario" è realizzato dalle Università attraverso una o più delle seguenti azioni che di seguito vengono indicate in ordine di priorità anche ai fini dell'attribuzione delle relative risorse:
I. Realizzazione di fusioni tra due o più università.
II. Realizzazione di modelli federativi di università su base regionale o macroregionale, con le seguenti caratteristiche, ferme restando l'autonomia scientifica e gestionale dei federati nel quadro delle risorse attribuite:
III. Riassetto dell'offerta formativa da realizzarsi attraverso uno o più dei seguenti interventi:
Tenuto conto di quanto previsto ai punti I, II e III, i relativi
progetti dovranno essere disposti secondo quanto previsto
dall'articolo 3 della Legge 240/10.
Art. 3 - (Sviluppo Sostenibile del Sistema Universitario)
1. Per gli anni accademici 2013/2014, 2014/2015, 2015/16, tenuto conto degli obiettivi definiti ai commi precedenti si prevede altresì:
a) il divieto di istituire nuove università statali e nuove università telematiche, se non a seguito di processi di fusione di cui al comma 3 dell'articolo 2;
b) la possibilità di istituire nuove università non statali legalmente riconosciute, con esclusione di quelle telematiche a seguito di proposta corredata da apposita documentazione che sarà specificata nel sito del Ministero da far pervenire, a pena di esclusione, al competente comitato regionale (ovvero provinciale) di coordinamento entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Entro i successivi 20 giorni il comitato trasmette la predetta proposta corredata dal motivato parere ai fini della successiva valutazione da parte degli organi ministeriali competenti e dell'ANVUR, sulla base, in particolare, dei seguenti requisiti:
Art. 4 - Programmazione delle Università
1. Nell'ambito delle risorse messe a disposizione per la programmazione triennale le Università possono concorrere per l'assegnazione delle stesse, adottando e inviando al Ministero entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, secondo modalità telematiche definite con Decreto Direttoriale, il proprio programma triennale coerente con le linee generali di indirizzo e gli obiettivi di cui all'art. 2.
2. Nell'ambito del rispettivo programma ogni Università, ovvero, gruppo di Università nel caso di Progetti comuni, è tenuta a:
a) Indicare l'azione o l'insieme di azioni per cui intende partecipare relativamente al triennio di programmazione, riportando:
3. I programmi presentati saranno valutati dal Ministero eventualmente avvalendosi di una Commissione di esperti nominata con Decreto del Ministro che, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 2 ed entro il limite delle risorse disponibili, li ammette o meno ad essere finanziati in relazione ai seguenti criteri:
4. I Programmi delle Università sono altresì monitorati e valutati annualmente secondo parametri coerenti con le Linee di indirizzo e i criteri di cui al presente decreto, adottati dal Ministro avvalendosi dell'ANVUR e sentita la CRUI.
5. I programmi valutati positivamente e ammessi a finanziamento determinano:
a) Per l'anno 2013 l'assegnazione integrale della quota destinata a ciascun ateneo.
b) Per gli anni 2014 e 2015:
6. Il Ministero entro il 30 giugno 2016 verifica quanto realizzato da ogni Università o gruppo di Università relativamente a ciascun programma e, conseguentemente, procede a:
Art. 5 - Programmazione finanziaria 2013 - 2015
1. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, di quanto previsto dall'articolo 10 del d.lgs 49/2012, di quanto previsto dall'articolo 60 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98 e con riferimento alla programmazione finanziaria triennale relativa al periodo 2013-15 si prevede che:
a) nell'ambito delle assegnazioni annue del Fondo per il finanziamento ordinario e della Programmazione triennale delle Università statali si procede annualmente al riparto del finanziamento non vincolato nella destinazione secondo i criteri e le percentuali di cui alla Tabella 1 che, relativamente agli anni 2014 e 2015, hanno valore esclusivamente ai fini delle percentuali minime di seguito indicate:
Tabella 1 - Voci di riferimento del Finanziamento statale alle Università Statali
FFO + Fondo Programmazione triennale |
2013 - 2015 |
QUOTA DIDATTICA: - Costo Standard per studente regolare*- Risultati della didattica |
Min 75% - MAX 85% |
QUOTA RICERCA: - Risultati della ricerca- Valutazione delle Politiche di reclutamento del personale |
Min 8% (2013) |
QUOTA Programmazione |
Min 0,5% - MAX 1,5% |
QUOTA INTERVENTI SPECIFICI - Interventi perequativi- Interventi specifici |
MAX 3,5% |
TOTALE |
100% |
*per l'anno 2013 qualora non sia definito in tempo utile il costo standard, si utilizzerà la quota base FFO 2012
Art. 6 - Disposizioni
finali
Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione fino
all'emanazione del Decreto Ministeriale con cui sono definite le
linee guida per la programmazione del triennio 2016 - 2018.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
IL MINISTRO
f.to Carrozza