Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 17 ottobre 2013 n. 828

Avviso pubblicazione Decreto Ministeriale 828 del 17/10/2013.

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO l'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 recante "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59" il quale stabilisce che a partire dal 1 gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare ai sensi della normativa vigente o di successivi provvedimenti legislativi agli enti e alle istituzioni di ricerca sono determinati con un'unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito "fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero";

VISTO, in particolare, il comma 2 del citato articolo 7 decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, che prevede che il predetto fondo è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta;

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il "riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165";

VISTO in particolare l'articolo 13 del predetto d. lgs. n. 213/2009, recante disposizioni relative al "Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale", in base al quale gli enti "possono assumere per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, nell'ambito del 3 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi nei limiti delle disponibilità di bilancio, con inquadramento fino al massimo livello contrattuale del personale di ricerca definito dal consiglio di amministrazione, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica negli ambiti disciplinari di riferimento, che si sono distinti per merito eccezionale ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale";

VISTO il DM 1° luglio 2011 concernente l' "Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 29, comma 7, della legge n. 240/2010";

VISTO il DM 2 luglio 2013, n. 591 concernente il riparto delle disponibilità finanziarie del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) per l'anno 2013, registrato dalla Corte dei conti in data 2 ottobre 2013, registro 13, foglio 133;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera f) del predetto DM 2 luglio 2013, n. 591 che destina la somma di € 1.613.045 all'assunzione per chiamata diretta ai sensi dell'articolo 13 del d. lgs. n. 213/2009 e che prevede l'emanazione di apposito decreto per la definizione delle modalità di destinazione di tale somma;


D E C R E T A

Art. 1

Ambito di applicazione

  • 1. Il presente decreto disciplina le modalità di destinazione della quota di € 1.613.045 prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera f) del DM 2 luglio 2013, n. 591 con il quale è stato ripartito per il 2013 il "fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero", finalizzata all'assunzione per chiamata diretta di ricercatori o tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica negli ambiti disciplinari di riferimento, che si sono distinti per merito eccezionale ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale, ai sensi dell'articolo dell'art. 13 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.

 

Art. 2

Modalità attuative

  • 1. Ciascun ente, entro l'8 novembre 2013, per concorrere alla destinazione di parte dello stanziamento di cui all'articolo 1 presenta al Ministero - Direzione generale coordinamento e sviluppo della ricerca, Ufficio III, le candidature appositamente individuate ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.

 

Art. 3

Procedura di valutazione delle candidature proposte dagli enti

  • 1. La valutazione delle candidature proposte dagli enti ai sensi dell'articolo 2 è effettuata dal Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR) che, entro il 29 novembre 2013, esprime il proprio parere, e predispone apposita graduatoria generale, al fine del rilascio del nulla osta da parte del Ministro. Il CEPR nella valutazione dei candidati tiene anche conto di quanto previsto dal DM 1 luglio 2011.
  • 2. Con decreto del Ministro è ripartito lo stanziamento di cui all'articolo 1 fino alla complessiva concorrenza in ragione della graduatoria di cui al comma precedente.
  • 3. Qualora le risorse previste per le finalità di cui al presente decreto non consentano la copertura di tutte le candidature risultanti dalla graduatoria generale, le stesse potranno essere coperte da fondi propri di ciascun ente nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.
  • 4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f, ultimo periodo, del DM 2 luglio 2013, n. 591, la parte residuale eventualmente non assegnata, ai sensi del comma 2, sarà destinata proporzionalmente agli enti.

 

Art. 4

Stipula del contratto di assunzione

  • 1. È fatto obbligo per ciascun ente stipulare i contratti di assunzione entro il 20 dicembre 2013.

Art. 5

Norme finali

  • 1. Per quanto non previsto dal presente decreto e per quanto compatibili, si applicano le previsioni di legge in materia.
Roma, 17 ottobre 2013

IL MINISTRO
Prof.ssa Maria Chiara Carrozza