VISTO l'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 recante "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59" il quale stabilisce che a partire dal 1 gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare ai sensi della normativa vigente o di successivi provvedimenti legislativi agli enti e alle istituzioni di ricerca sono determinati con un'unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito "fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero";
VISTO, in particolare, il comma 2 del citato articolo 7 decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, che prevede che il predetto fondo è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta;
VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il "riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165";
VISTO in particolare l'articolo 13 del predetto d. lgs. n. 213/2009, recante disposizioni relative al "Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale", in base al quale gli enti "possono assumere per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, nell'ambito del 3 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi nei limiti delle disponibilità di bilancio, con inquadramento fino al massimo livello contrattuale del personale di ricerca definito dal consiglio di amministrazione, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica negli ambiti disciplinari di riferimento, che si sono distinti per merito eccezionale ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale";
VISTO il DM 1° luglio 2011 concernente l' "Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 29, comma 7, della legge n. 240/2010";
VISTO il DM 2 luglio 2013, n. 591 concernente il riparto delle disponibilità finanziarie del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) per l'anno 2013, registrato dalla Corte dei conti in data 2 ottobre 2013, registro 13, foglio 133;
VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera f) del predetto DM 2 luglio 2013, n. 591 che destina la somma di € 1.613.045 all'assunzione per chiamata diretta ai sensi dell'articolo 13 del d. lgs. n. 213/2009 e che prevede l'emanazione di apposito decreto per la definizione delle modalità di destinazione di tale somma;
D E C R E T A
Art. 1
Ambito di applicazione
Art. 2
Modalità attuative
Art. 3
Procedura di valutazione delle candidature proposte dagli enti
Art. 4
Stipula del contratto di assunzione
Art. 5
Norme finali
IL MINISTRO
Prof.ssa Maria Chiara Carrozza