Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Direttoriale 25 settembre 2013 n. 1741

Decreto che dispone le modalità di erogazione dei progetti ammessi a finanziamento con il D.D. n. 789/Ric. del 21 novembre 2012 (Programma Futuro in Ricerca 2012)

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca

Direzione Generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca

IL DIRETTORE GENERALE

 

VISTO il D.L. 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2008 n. 121, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTO il D.M. n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, registrato alla Corte dei Conti il 24 giugno 2004, recante: "Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base", pubblicato nella G.U. n. 173 del 26 luglio 2004 (Regolamento FIRB);

VISTO il D.D. n. 1153/Ric. del 27 dicembre 2011, modificato dal D.D. n. 3/Ric. del 12 gennaio 2012, con il quale il MIUR ha emanato un bando per la realizzazione di un apposito programma denominato "Futuro in Ricerca 2012";

VISTO il D.D. n. 789/Ric. del 21 novembre 2012 di ammissione a finanziamento;

VISTO in particolare l'art. 9 del predetto D.D. n. 789/Ric. del 21 novembre 2012 che dispone, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento FIRB, per ciascuna unità di ricerca, un'erogazione in anticipazione del 30% della quota di contributo, e stabilisce altresì di determinare con successivo provvedimento le ulteriori erogazioni;

TENUTO CONTO che nel mese di dicembre 2012, sulla base della disponibilità di cassa esistente, è stato possibile erogare, in anticipazione, una prima quota di contributo pari a circa il 14,365%;

CONSIDERATO che l'attuale disponibilità di cassa, a seguito dell'avvenuta reiscrizione dei fondi da parte del MEF, risulta sufficiente per completare l'erogazione in anticipazione fino alla concorrenza del 30%;

CONSIDERATA altresì la necessità di stabilire le modalità di erogazione della restante parte di contributo, ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 378/Ric. del 26 marzo 2004;

RITENUTO di procedere all'erogazione della ulteriore quota del 70% di contributo all'accertamento, per ogni unità di ricerca, dell'avvenuta stipula del contratto con il responsabile di unità e del conseguente positivo avvio del progetto stesso;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

 

DECRETA

ART. 1

 

Ad avvenuta corresponsione dell'intero anticipo del 30% del contributo, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 del D.M. n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, l'erogazione della ulteriore quota del 70% del contributo sarà disposta, per ogni unità di ricerca, a seguito di accertamento da parte del MIUR dell'avvenuta stipula del contratto col responsabile di unità di ricerca e del conseguente positivo avvio del progetto stesso.

ART. 2

 

  • 1. Alla conclusione del progetto, effettuate le necessarie verifiche sulle rendicontazioni pervenute, il MIUR provvederà a determinare a consuntivo il costo ammissibile e, di conseguenza, la relativa quota di contributo effettivamente spettante, provvedendo ove necessario al recupero della quota eccedente.
  • 2. Il calcolo di tale contributo sarà effettuato sull'insieme di tutte le rendi-contazioni presentate, e in particolare sulla base del 70% dei costi sostenuti ed accertati per le attività di ricerca e del 100% dei costi sostenuti ed accertati per i giovani ricercatori. In particolare, qualora le somme precedentemente erogate risultino superiori al contributo effettivamente spettante, il MIUR procederà al recupero delle somme erogate in eccedenza, anche attraverso la compensazione su altre erogazioni o contributi assegnati o da assegnare in base ad altro titolo.

ART 3

Le verifiche di cui all'art. 2 saranno effettuate nel rispetto di quanto previsto nella Circolare MIUR n. 661/SEGR/DGR/12 del 4 maggio 2012.

ART 4

Fatto salvo quanto con il presente decreto espressamente modificato, vengono confermate tutte le clausole e le condizioni di cui al citato Decreto n. 789/Ric. del 21 novembre 2012.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 25 settembre 2013

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Emanuele Fidora)


DD 1741 del 25 settembre 2013 (documento versione .pdf)