Decreto Ministeriale
4 settembre 2013
n. 755
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2013
n. 76
- supplemento ordinario n. IV Serie Speciale Concorsi ed esami
Bando "Borse di mobilità per studenti universitari immatricolati nell’a.a. 2013/14"
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109, e successive modificazioni ed integrazioni, "Definizione di
criteri unificati di valutazione della situazione economica dei
soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate" e le
relative disposizioni attuative;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e,
in particolare, l'articolo 154, commi 4 e 5;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85,
recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito in legge 14 luglio 2008,
n. 121.", e, in particolare, l'articolo 1, comma 5;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante
"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare
la qualità e l'efficienza del sistema universitario.", e, in
particolare, l'articolo 1, comma 3 e l'articolo 4;
VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n.
68, recante la "Revisione della normativa di principio in materia
di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari
legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista
dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri
direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6).", e, in
particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera b);
VISTO il decreto legge 9 maggio 2003, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170,
recante "Disposizioni urgenti per le università e gli enti di
ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività
professionali", e, in particolare, l'articolo 1;
VISTO il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,
e in particolare l'articolo 9, commi da 3 a 14;
VISTO il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98
recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", e, in
particolare, l'articolo 59;
VISTA l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8
del predetto articolo 59 del decreto legge n. 69/2013;
VISTO il DPR 25 luglio 1997, n. 306, "Regolamento
recante disciplina in materia di contributi Universitari" e, in
particolare, l'articolo 5, comma 1- quinquies in cui si
prevede che per i prossimi tre anni accademici a decorrere
dall'anno accademico 2013-2014, l'incremento della contribuzione
per gli studenti iscritti entro la durata normale dei rispettivi
corsi di studio di primo e secondo livello il cui ISEE familiare
sia non superiore a euro 40.000 non può essere superiore
all'indice dei prezzi al consumo dell'intera collettività;
VISTO il DPCM 9 aprile 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001, recante "Disposizioni
per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi
universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991,
n. 390";
VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.
270 "Modifiche al regolamento recante norme in materia di autonomia
didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n.509;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca 23 ottobre 2003, n. 198,
concernente il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la
mobilità degli studenti;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca 26 marzo 2013, n. 222 recante i
limiti massimi degli indicatori ISEE e ISPE e l'Importo minimo
Borse di studio per l'anno accademico 2013/2014 e, in particolare,
l'articolo 1, comma 1 in cui si prevede che per l'anno accademico
2013/2014 il limite massimo dell'Indicatore della situazione
economica equivalente è fissato in euro 20.728,45;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca 12 giugno 2013, n. 449 concernente
"Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea
ad accesso programmato a livello nazionale per l'anno accademico
2013-14";
RAVVISATA l'opportunità che nella determinazione
del punteggio da attribuire alle condizioni economiche dello
studente sulla base del valore di Indicatore di situazione
economica equivalente di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 109, e successive modificazioni, si tenga conto delle
disposizioni di cui all'articolo 5 del DPCM 9 aprile 2001, in
analogia a quanto previsto in materia dalla normativa vigente per
il diritto allo studio universitario dall'articolo 8, comma 5, del
decreto legislativo n. 68 del 2012;
CONSIDERATI i valori dell'Indicatore di
Situazione economica equivalente indicati dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 306/1997 e dal decreto del Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 222/2013 come
riportati in premessa;
CONSIDERATA la sostanziale analogia delle
procedure di iscrizione on-line, di definizione e di gestione della
graduatoria unica nazionale, rispetto a quelle utilizzate per
l'accesso a corsi a programmazione nazionale sui cui è stato reso
il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati
personali in data 11 aprile 2013;
CONSIDERATO quanto previsto dai commi 7, 9 e 10
dell'articolo 59 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
98;
DECRETA
Articolo 1
(Finalità)
- 1. Al fine di promuovere l'eccellenza e il merito degli
studenti e di incentivare la mobilità nel sistema universitario,
sono bandite borse di mobilità a favore di studenti che, avendo
conseguito in Italia nell'anno scolastico 2012/13 un diploma di
istruzione secondaria superiore con un voto all'esame di Stato
almeno pari a 95/100, intendono immatricolarsi nell'anno accademico
2013/2014 a corsi di laurea ovvero a corsi di laurea magistrale a
ciclo unico, presso università statali o non statali italiane
legalmente riconosciute, con esclusione delle università
telematiche, che hanno sede in regioni diverse da quella di
residenza sia dello studente che della famiglia di origine.
- 2. Per le finalità di cui al presente decreto, sono destinate
risorse per un ammontare pari a cinque milioni di euro per ciascuno
degli anni 2013 e 2014 e a sette milioni di euro per l'anno 2015
per un importo complessivo pari a diciassette milioni di euro.
Articolo 2
(Requisiti di accesso e di mantenimento della
borsa)
- 1. Per l'anno accademico 2013/14, sono ammessi a presentare
domanda per ottenere la borsa di mobilità, con le modalità di cui
all'articolo 5, i soggetti che si immatricolano in regime di tempo
pieno presso università statali o non statali italiane legalmente
riconosciute, con esclusione delle università telematiche, che
hanno sede in regioni diverse da quella di residenza sia dello
studente che della famiglia di origine, alla data di presentazione
della domanda, sulla base dei seguenti criteri:
- a) possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore
conseguito in Italia nell'anno scolastico 2012/2013, con
votazione all'esito dell'esame di Stato almeno pari a
95/100;
- b) condizione economica individuata sulla base dell'Indicatore
della situazione economica equivalente universitario di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive
modificazioni, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 5 del
DPCM 9 aprile 2001 analogamente a quanto disciplinato in materia
dalla normativa vigente per il diritto allo studio
universitario.
- 2. Per gli anni accademici successivi al primo e a decorrere
dall'anno accademico 2014/2015, gli studenti ammessi al beneficio
ai sensi degli articoli 3 e 4 lo mantengono, ferma restando la
permanenza del requisito della residenza degli stessi e della
famiglia di origine in regione diversa da quella dell'Università di
iscrizione, a condizione che rispettino i seguenti requisiti di
merito:
- a) aver acquisito, entro il 31 ottobre successivo all'anno di
immatricolazione (ovvero 31 ottobre 2014) e di iscrizione agli anni
successivi (ovvero 31 ottobre 2015 e successivi), almeno il 90 per
cento dei crediti formativi universitari previsti dal piano di
studi. Il numero di crediti del piano di studi è determinato in
base al numero complessivo dei crediti formativi universitari
previsto per l'anno accademico e in cui è iscritto lo studente e
per gli anni accademici precedenti.
- b) aver riportato una media di voti negli esami riferiti a
crediti formativi complessivi conseguiti almeno pari a 28/30;
- c) non aver riportato alcun voto negli esami riferiti ai
crediti formativi complessivi conseguiti inferiore a 26/30.
Articolo 3
(Borse di mobilità e Graduatoria)
- 1. L'importo della borsa di mobilità è determinato in euro
5.000 annui. Pertanto il beneficio complessivo di ciascuna
borsa per coloro che mantengono i requisiti per l'intera durata
normale del ciclo di studi è il seguente:
- a) laurea triennale = euro 15.000;
- b) laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni = euro 25.000
- c) laurea magistrale a ciclo unico di 6 anni = euro
30.000
- 2. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, sono attribuite
sulla base di una graduatoria nazionale unica, redatta secondo i
criteri di cui al presente articolo e tenendo conto del costo
complessivo di ciascuna borsa, come determinato ai sensi del comma
1, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
- 3. La graduatoria viene formata attribuendo un punteggio
massimo pari a 10 punti, suddivisi come segue:
- a) Voto dell'esame di Stato anno scolastico 2012/13 (massimo 4
punti).
Voto dell'esame di
stato pari a:
|
Punteggio
|
100 e lode
|
4 punti
|
100
|
3 punti
|
99
|
2,5 punti
|
98
|
2 punti
|
97
|
1,5 punti
|
96
|
1 punto
|
95
|
0,5 punti
|
- b. Indicatore della situazione economica equivalente
universitario 2012 - (massimo 6 punti con arrotondamento alla terza
cifra decimale). Il punteggio è attribuito in misura inversamente
proporzionale ai valori dell'Indicatore, nell'ambito delle fasce e
secondo le formule di seguito indicate:
ISEEU candidato
|
PUNTEGGIO
|
ISEEU < = 20.728,45
|
4,5+1,5 x[(20.728,45-ISEEU
candidato)/20.728,45]
|
20.728,45 < ISEEU < 40.000
|
4,5 x[(40.000-ISEEU
candidato)/(40.000-20.728,45)]
|
ISEEU > = 40.000
|
0
|
- 4. Nella graduatoria di cui al comma 3, in caso di parità di
punteggio, prevale il candidato che presenta il valore
dell'indicatore di situazione economica equivalente universitario
più basso, quindi il valore del voto all'esame di Stato più alto.
In caso di ulteriore parità prevale il candidato anagraficamente
più giovane.
- 5. La graduatoria riportante i punteggi totali è resa
accessibile ai soli candidati, entro il 30 settembre 2013,
nell'area riservata del portale Universitaly (www.universitaly.it).
La graduatoria con l'indicazione dei candidati potenzialmente
beneficiari della borsa di mobilità è altresì resa disponibile agli
atenei tramite apposita procedura telematica.
- 6. Il diritto all'ottenimento della borsa, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 4, si perfeziona a seguito
dell'immatricolazione dello studente che deve avvenire entro il 14
ottobre 2013, a eccezione dei candidati inseriti in graduatorie
relative ai corsi ad accesso programmato a livello nazionale
che si immatricolano con le modalità previste dal DM 12
giugno 2013, n. 449.
- 7. In caso di mancata immatricolazione entro i termini previsti
dal comma 6 il candidato decade dal diritto al beneficio che viene
conseguentemente assegnato secondo l'ordine di graduatoria, nei
limiti delle risorse disponibili. Lo studente decade altresì dal
beneficio in caso di esito negativo della verifica del possesso dei
requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, nonché in caso di mancato
rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1.
- 8. A decorrere dall'anno accademico 2014/2015, l'eventuale
disponibilità di risorse derivanti dalla perdita del beneficio per
mancanza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, è utilizzata
dal Ministero secondo il seguente ordine di priorità:
- a) attribuzione della borsa di mobilità a favore degli studenti
idonei in graduatoria non beneficiari nell'anno accademico
precedente ma comunque in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 2, comma 2;
- b) incremento proporzionale dell'importo della borsa di
mobilità degli studenti che hanno mantenuto il beneficio fino ad un
importo massimo pari a € 10.000 annui.
Articolo 4
(Erogazione della borsa e procedure di raccordo con le
Università)
- 1. Ai fini dell'effettiva erogazione della borsa di mobilità
allo studente, per l'a.a. 2013/14 si prevede che:
- a) entro il 17 ottobre 2013 lo studente, attraverso l'apposita
procedura telematica accessibile sul portale Univesitaly
(www.universitaly.it) predisposta dal Ministero, indica la sede
dell'Università e il corso di studi in cui si è immatricolato. Per
gli studenti già immatricolati all'atto di presentazione della
domanda di cui all'articolo 5 valgono le informazioni già indicate
all'atto della domanda medesima. Entro lo stesso termine gli
studenti presentano all'Università la certificazione
dell'Indicatore di situazione economica equivalente universitario
rilasciata dai soggetti abilitati, dalla quale sia riscontrabile
quanto dichiarato all'atto di presentazione della domanda;
- b) entro il 22 ottobre 2013, l'Università comunica al
Ministero, tramite apposita procedura telematica, la corrispondenza
dell'Indicatore di situazione economica equivalente universitario
di cui alla lettera a) con quanto dichiarato dallo studente
all'atto di presentazione della domanda. Entro lo stesso termine il
Ministero procede alla verifica del voto riportato all'esito
dell'esame di Stato per il conseguimento del diploma di istruzione
secondaria superiore utilizzando a tal fine le informazioni
presenti nell'Anagrafe nazionale Alunni;
- c) entro il 25 ottobre 2013 il Ministero, all'esito delle
verifiche di cui al presente decreto, provvede a comunicare
all'Università le determinazioni in ordine all'assegnazione delle
risorse destinate alle borse di mobilità;
- d) la borsa di mobilità è erogata allo studente direttamente
dall'Università entro trenta giorni dalla comunicazione di cui alla
lettera c) per un importo pari al 2.500 euro (50 per cento di
quanto spettante nell'anno) e per i restanti 2.500 euro (rimanente
50 per cento) al raggiungimento del 50 per cento dei crediti
formativi universitari previsti dal piano di studi per l'anno
accademico 2013/14;
- e) esclusivamente per gli studenti inseriti in graduatorie
relative ai corsi ad accesso programmato a livello nazionale
che si dovessero immatricolare, con le modalità previste dal
DM 12 giugno 2013, n. 449, successivamente al 14 ottobre
2013, i termini di cui alle lettere a), b) e c) sono stabiliti a
intervalli fissi di 4 giorni dalla data di immatricolazione.
- 2. Per ciascuno degli anni accademici successivi al 2013/2014,
fatta salva la verifica del possesso dei requisiti di merito e di
residenza di cui all'articolo 2, comma 2, la borsa di mobilità è
erogata direttamente dall'Università presso la quale lo studente si
è immatricolato nell'a.a. 2013/2014, in un'unica rata di euro 5.000
entro 30 giorni dall'iscrizione.
- 3. Il Ministero trasferisce alle singole Università i fondi
relativi alle borse effettivamente assegnate in relazione a quanto
previsto dall'articolo 59, commi 9 e 10, del decreto legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98.
- 4. Le borse di studio di cui al presente decreto sono
cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
Articolo 5
(Modalità di presentazione della domanda)
- 1. I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2,
comma 1, che intendono accedere al beneficio devono presentare
apposita domanda esclusivamente in modalità on-line attraverso il
portale Universitaly (www.universitaly.it ). La presentazione della
domanda a seguito di registrazione on line è consentita dal giorno
5 settembre 2013 e si chiude inderogabilmente alle ore 15.00
(GMT+1) del giorno 26 settembre 2013.
- 2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1 non è più
possibile alcuna integrazione o modifica delle informazioni
inserite nella domanda.
- 3. Al momento della presentazione della domanda on-line, i
candidati, attraverso l'apposita procedura informatica e a seguito
di registrazione ai sensi del comma 1, devono fornire le seguenti
informazioni (tutti i dati con asterisco sono obbligatori):
Codice Fiscale *
Cognome *
Nome *
Sesso *
Cittadinanza *
Paese di nascita *
Provincia di nascita *
Città di nascita *
Data Nascita *
Residenza Propria e della Famiglia di
origine:
Regione* Paese * Provincia * Comune
* C.A.P. * Indirizzo *
Sede e Denominazione della Scuola Superiore che ha rilasciato il
diploma nell'anno scolastico 2012/13*
Diploma di istruzione secondaria superiore, conseguito nell'anno
scolastico 2012/2013, con indicazione del Voto dell'esame di
Stato*
Tipo Documento * Numero Documento *
Rilasciato da * Valido dal
email *
Telefono Cellulare (obbligatorio esclusivamente in caso di
assenza di indirizzo e-mail)
- 4. All'atto della presentazione della domanda gli studenti di
cui al comma 1 devono contestualmente:
- a)indicare la Regione, l'Università e il corso di studi in cui
si sono immatricolati nell'a.a. 2013/14 ovvero, per coloro che non
sono immatricolati alla data di presentazione della domanda,
esprimere l'intenzione di immatricolarsi per l'a.a. 2013/14 presso
una Università avente sede in una Regione diversa rispetto a quella
di residenza degli studenti stessi e delle rispettive famiglie di
origine, indicando altresì la tipologia di corso di studi prescelto
tra corso di laurea triennale, ovvero corso di laurea magistrale a
ciclo unico di 5 o 6 anni;
- b) indicare il valore dell'Indicatore di situazione economica
equivalente universitario dell'anno 2012 di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni
tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 5 del DPCM 9 aprile
2001 analogamente a quanto disciplinato in materia dalla normativa
vigente per il diritto allo studio universitario.
- 5. Le informazioni di cui ai commi 3 e 4 sono utilizzate
esclusivamente per le attività connesse alla definizione della
graduatorie e alle procedure di attribuzione della borsa di
mobilità, fatta salva l'attività di verifica su iniziativa del
Ministero o della singola Università di quanto autocertificato
dallo studente e previsti dalla normativa vigente.
- 6. I richiedenti sono responsabili delle informazioni fornite
al momento della presentazione della domanda. In caso di
dichiarazione mendace, il candidato è escluso dalla graduatoria o,
se già immatricolato, decade dal beneficio della borsa attribuita.
Si applicano le sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della
decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di
taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 DPR 28 dicembre 2000, n.
445).
- 7. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, viene predisposta l'informativa di cui all'Allegato
1, che costituisce parte integrante del presente decreto, nella
quale vengono esplicitate le finalità e le modalità del trattamento
dei dati personali forniti da ciascun candidato.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.