VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro
diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE,
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva
93/16/CE" e, in particolare, l'art. 35, comma 2, il quale
prevede che il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della
ricerca, acquisito il parere del Ministero della Salute, determina
il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di
specializzazione medica;
VISTO il decreto 1 agosto 2005 del Ministro
dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, relativo al
riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria, e
successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto 29 marzo 2006 del Ministro
dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il
Ministero della salute, con il quale sono stati definiti gli
standard e i requisiti minimi delle scuole di specializzazione, e
successive modificazioni e integrazioni;
VISTI i decreti del Ministero della Salute, in
data 6/11/2008 e successive integrazioni e modifiche, di concerto
con questo Ministero, relativi all'accreditamento delle strutture
facenti parte della rete formativa delle scuole di
specializzazione;
VISTI i decreti direttoriali, in data 12/12/2008
e successive integrazioni e modifiche, con i quali questo Ministero
ha istituito le scuole di specializzazione dell'area
sanitaria;
VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
e, in particolare, l'art. 757, comma 1, che prevede che per le
esigenze di formazione specialistica dei medici, nell'ambito dei
posti risultanti dalla programmazione, è stabilita, d'intesa con il
Ministero della Difesa, una riserva di posti complessivamente non
superiore al 5% per le esigenze di formazione specialistica della
sanità militare;
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, che all'art. 39, comma 5, prevede l'accesso alle scuole di
specializzazione, a parità di condizioni con gli studenti italiani,
anche agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di
permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo,
per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o
per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente
soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore conseguito
in Italia o, se conseguito all'estero, equipollente;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240
"Norme in materia di organizzazione delle Università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario";
VISTO l'art. 46, comma 2, del predetto decreto
legislativo n. 368 del 1999, come modificato dal comma 300,
dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni e integrazioni;
VISTO l'accordo sancito dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 15 marzo 2012,
concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio
Sanitario Nazionale di medici specialisti da formare per il
triennio accademico 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014;
VISTA la nota prot. 62599 del 24 luglio 2014, con
la quale il Ministero dell'Economia e delle finanze ha reso noto
che le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente,
stanziate per la formazione specialistica di medici per l'a.a.
2013/2014, consentono il finanziamento di complessivi 5.000
contratti per il primo anno di corso;
VISTO il decreto del Ministero della Salute, in
corso di perfezionamento, di concerto con il Ministero
dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero
dell'Economia e delle finanze, concernente il fabbisogno annuo di
medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per
l'anno accademico 2013/2014, pari a 8.189 unità e la determinazione
del numero complessivo dei contratti di formazione specialistica da
assegnare nel medesimo anno accademico, con la conseguente
ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione
di complessivi 5.000 contratti;
VISTO il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104
"Misure urgenti in materia di istruzione, università e
ricerca", convertito in legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in
particolare, l'art. 21, con il quale è stato modificato l'art. 36
del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 per quanto
attiene alle modalità di accesso alle scuole di specializzazione in
medicina;
VISTO il decreto ministeriale 30 giugno 2014, n.
105 "Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei
medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi
dell'articolo 36,comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 368", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio
2014;
CONSIDERATO che il suddetto Regolamento entra in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, ovvero l'8 agosto 2014;
CONSIDERATO che il Ministro dell'Istruzione,
dell'università e della ricerca, acquisito il parere del Ministero
della Salute, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna
scuola di specializzazione accreditata ai sensi dell'articolo 43
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, tenuto conto
della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture
sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa;
VISTO l'art. 5 del citato regolamento che prevede
che le università possono attivare, in aggiunta ai contratti di
formazione specialistica finanziati con risorse statali, ulteriori
contratti con risorse derivanti da donazioni o da finanziamenti di
enti pubblici o privati purché gli stessi siano comunicati al
Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca prima
della pubblicazione del bando per il relativo anno
accademico;
VISTA la nota del Presidente della Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 3388/C7SAN del 16
luglio 2014, con la quale si chiede di conoscere preventivamente le
Scuole di specializzazione che saranno effettivamente attivate dal
Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e la
ripartizione dei contratti nazionali, per poter garantire
l'attribuzione di quelli aggiuntivi regionali nel proprio
territorio in modo coerente rispetto alle singole programmazioni
dei fabbisogni;
RAVVISATA la necessità di consentire alle Regioni
di comunicare eventuali finanziamenti aggiuntivi in tempo utile per
l'emanazione del bando che disciplinerà il concorso nazionale ai
sensi del decreto ministeriale 30 giugno 2014, n. 105;
RITENUTO che l'offerta formativa delle Università
si rivolge all'intero territorio nazionale;
RITENUTO di dover procedere alla revisione dei
contratti da assegnare, rispetto all'anno accademico 2012/2013,
tenendo conto dei requisiti disciplinari riferiti alla docenza, in
particolare nei settori scientifico-disciplinari obbligatori e
irrinunciabili della tipologia di scuola, del numero di soggetti
iscrivibili alla stessa, nonché del numero degli Atenei che
concorrono alla rete formativa complessiva delle singole
aggregazioni;
RAVVISATA la necessità di tenere conto
dell'effettiva disponibilità di adeguate strutture assistenziali,
che assicurino la completa sostenibilità della rete formativa
prevista da ciascuna scuola;
RAVVISATA l'opportunità di attivare nuove scuole
laddove, previa verifica del possesso dei requisiti di ciascuna
scuola, il numero di contratti per singola specialità sia tale da
permetterne l'attivazione anche al fine di ottimizzare
l'organizzazione territoriale delle scuole e la copertura del
relativo fabbisogno di medici;
VISTA la nota del 6 maggio 2014 prot. n. 4936 con
la quale il Ministero della Difesa, Ispettorato Generale
della Sanità Militare, ha rappresentato le proprie esigenze di
medici specialisti, ai sensi del citato decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, per l'a.a. 2013/2014;
VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n.1183
del 19 marzo 2008, secondo la quale non può sussistere, ai fini
dell'ammissione ai posti riservati delle scuole di
specializzazione, un discrimine quando il rapporto di lavoro sia
costituito con una struttura privata o con un professionista
operante per accreditamento nell'ambito del Servizio Sanitario
Nazionale, in quanto con l'accreditamento la struttura o il singolo
professionista, in possesso di specifici requisiti preventivamente
accertati, concorrono nella gestione del servizio pubblico di
assistenza e cura, nel rispetto delle scelte e per il perseguimento
degli obiettivi stabiliti dalla programmazione sanitaria;
RITENUTO pertanto che ai sensi dell'articolo 35,
comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per
specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, può essere
ammesso alle scuole di specializzazione, nel limite del 10% in più
del fabbisogno complessivo per ciascuna specialità, il personale
medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture
pubbliche e private accreditate del Servizio Sanitario Nazionale
diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola;
SENTITO il Ministero della Salute;
D E C R E T A:
Art. 1
1. Per l'anno accademico 2013/2014 l'accesso dei medici alle scuole di specializzazione dell'area sanitaria avviene a seguito del superamento di un concorso per titoli ed esami disciplinato secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 30 giugno 2014, n. 105 "Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368".
2. Con successivo provvedimento, da emanarsi con l'entrata in vigore del succitato regolamento il giorno 8 agosto 2014, sarà bandito il concorso nazionale.
Art. 2
2. Per l'anno accademico 2013/2014 il numero di contratti statali per i medici da ammettere alle scuole di specializzazione dell'area sanitaria, istituite con i decreti direttoriali di cui in premessa, è di n. 5.000, così come indicato nella colonna IV (Contratti a.a. 2013/14) della tabella allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 3
1. I posti riservati ai medici militari e ai dipendenti del Servizio sanitario nazionale saranno indicati, unitamente a quelli coperti dai finanziamenti regionali e dai finanziamenti acquisiti da altri enti pubblici o privati, con successivo provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro l'8 agosto 2014.
2. La specifica categoria riservataria, destinataria della norma di cui all'art. 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, è espressamente individuata nel personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio Sanitario Nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola.
3. Le succitate categorie riservatarie possono essere ammesse alle scuole di specializzazione dopo che siano stati ammessi i vincitori di concorso titolari di contratti statali, regionali e privati, nei limiti percentuali previsti dalla normativa vigente e della capacità ricettiva delle singole scuole.
Art. 4
1. In aggiunta ai contratti di cui all'articolo 2, le Università possono attivare contratti derivanti da finanziamenti pubblici o privati che siano comunicati al Ministero prima dell'emanazione del bando per l'accesso alle scuole di specializzazione.
2. I contratti aggiuntivi finanziati dalle Regioni saranno assegnati con il provvedimento di cui all'art. 3, comma 1, purché comunicati al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, all'indirizzo studiuniversitari@postacert.istruzione.it, in tempo utile per l'emanazione del bando, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 30 giugno 2014, n. 105, ovvero entro le ore 14.00 del 6 agosto 2014.
3. I contratti aggiuntivi di cui ai commi 1 e 2:
Art. 5
1. Il presente decreto sarà inviato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
IL MINISTRO
f.to Prof.ssa Stefania Giannini