VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" che, all'articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE", e, in particolare, l'articolo 34, comma 3, che individua le scuole di specializzazione, e l'articolo 35, comma 2, che prevede che il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, acquisito il parere del Ministero della Salute, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione medica;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, 1 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, supplemento ordinario n. 176, relativo al riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, d'intesa con il Ministero della Salute, del 29 marzo 2006 con il quale sono stati definiti gli standard e i requisiti minimi delle scuole di specializzazione e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", pubblicata nella G.U. n. 10 del 14 gennaio 2011, Supplemento Ordinario n. 11;
VISTI i decreti del Ministro della Salute del 6 novembre 2008 e successive integrazioni e modificazioni, emanati di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, relativi all'accreditamento delle strutture facenti parte della rete formativa delle scuole di specializzazione;
VISTI i decreti direttoriali del 12 dicembre 2008 e successive integrazioni e modificazioni, con i quali sono state istituite le scuole di specializzazione dell'area sanitaria;
VISTO il decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, recante "Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università", convertito nella legge 30 ottobre 2008, n. 169, e, in particolare, l'articolo 7;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007 con il quale sono state definite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi delle lauree magistrali;
VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare", e, in particolare, l'art. 757;
VISTA la nota del 6 maggio 2014 prot. n. 4936 con la quale il Ministero della Difesa, Ispettorato Generale della Sanità Militare, ha rappresentato le proprie esigenze di medici specialisti, ai sensi del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'a.a. 2013/2014;
VISTO il decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e con il Ministero dell'Economia e Finanze, concernente il fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per l'anno accademico 2013/2014, pari a 8190 unità e la determinazione del numero complessivo dei contratti di formazione specialistica da assegnare nel medesimo anno accademico, pari a complessivi n. 5.000, con la conseguente ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione;
VISTO l'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", come sostituito dall'articolo 26, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e dall'articolo 1, comma 6-bis, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271;
RITENUTO che ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, può essere ammesso alle scuole di specializzazione, nel limite del 10% in più del fabbisogno complessivo per ciascuna specialità, il personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio Sanitario Nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2007 "Costo contratto formazione specialistica dei medici";
VISTO il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e, in particolare, l'articolo 21, comma 1, lettera b), con il quale è stato modificato l'articolo 36, comma 1, lettera d), del citato D. Lgs n. 368/1999 per quanto attiene alle modalità di accesso alle scuole di specializzazione in medicina prevedendo in particolare che all'esito del concorso di accesso venga redatta una graduatoria unica nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 30 giugno 2014, n. 105, recante "Regolamento concernente modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368";
VISTO l'articolo 4 del suddetto Regolamento che prevede l'istituzione di una Commissione nazionale composta da un direttore di una scuola di specializzazione, con funzioni di presidente, e da cinque professori universitari per ciascuna area, anche in quiescenza, individuati fra professori dei settori scientifico-disciplinari di riferimento delle tipologie di scuola rientranti nella relativa area con il compito di validare i quesiti oggetto della prova d'esame e di specificare i criteri relativi alla valutazione dei titoli di studio, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 23 luglio 2014, n. 584 di nomina della Commissione nazionale di cui all'articolo 4 del suddetto Regolamento;
CONSIDERATI i criteri specificati dalla Commissione nazionale con riferimento alla valutazione dei titoli dei candidati;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", e successive modificazione;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193, "Codice in materia di protezione dei dati personali", e, in particolare, l'articolo 154, commi 4 e 5;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 1 agosto 2014 n. 595 "Contratti statali per le specializzazioni mediche a.a. 13/14";
VISTO l'articolo 5, comma 4 del DM 30 giugno 2014, n.105 in cui si prevede che "Le università sedi di scuole possono attivare, in aggiunta ai contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali, ulteriori contratti di pari importo e durata con risorse derivanti da donazioni o finanziamenti di enti pubblici o privati, nel rispetto del numero complessivo di posti per i quali sono accreditate le scuole e del fabbisogno di specialisti a livello nazionale. I contratti sono attivati purché' i finanziamenti siano comunicati al Ministero prima della pubblicazione del bando per il relativo anno accademico. I contratti sono comunque assegnati sulla base della graduatoria di cui al comma 2. Le università assicurano il finanziamento di tali contratti per tutta la durata del corso di specializzazione e provvedono al relativo onere con le risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato".
VISTE le comunicazioni fatte pervenire dalle Università con riferimento ai contratti a carico di altri finanziamenti pubblici o privati che si aggiungono ai contratti statali;
VISTE le comunicazioni fatte pervenire dalle Regioni Marche, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Valle d'Aosta, Umbria, Toscana, Lombardia, Puglia, Sardegna, Veneto con riferimento ai contratti a carico delle stesse;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto Speciale per il Trentino - Alto Adige" nonché le disposizioni concernenti le conoscenze linguistiche nell'ambito della formazione medica specialistica di cui alla Legge della Provincia Autonoma di Bolzano 15 novembre 2002, n. 14 e al relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano 7 gennaio 2008, n. 4;
VISTA la Legge Provinciale della Provincia Autonoma di Trento 6 febbraio 1991, n. 4 "Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale Infermieristico" e in particolare gli articoli 3, 4 e 4 bis ;
VISTA Legge regionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta 30 gennaio 1998, n. 6 "Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale sanitario laureato non medico" e in particolare l'articolo 2;
VISTA la Legge regionale n. 9 del 14 maggio 2013 della Regione Veneto "Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali";
D E C R E T A
Articolo 1
(Disposizioni generali)
1. Per l'anno accademico 2013/2014, l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina avviene a seguito di superamento di un concorso per titoli ed esami disciplinato dal presente decreto.
Ai fini del presente bando:
a) per "scuola" si intende lo specifico tipo di corso di
specializzazione, compreso nelle classi e nelle tre aree medica,
chirurgica e dei servizi clinici;
b) per "sede" si intende la specifica scuola di una specifica
università;
c) per "area", ciascuna delle aree, medica, chirurgica e dei
servizi clinici in cui sono raggruppate le classi e le tipologie di
scuola;
d) per "ssd" si intende settore scientifico disciplinare;
e) per "Commissione nazionale" si intende la Commissione nominata
con DM 23 luglio 2014, n. 584.
Articolo 2
(Posti disponibili)
1. Per l'a.a. 2013/2014 i posti disponibili per ciascuna scuola di specializzazione sono quelli indicati nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. I posti finanziati con contratti aggiuntivi dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dalla Regione autonoma Valle d'Aosta e dalla Regione Veneto sono destinati ai candidati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 2 e sono assegnati sulla base della graduatoria nazionale.
2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del DM 105/2014, è precluso lo scambio di sede tra i vincitori dei posti a concorso.
Articolo 3
(Posti riservati e in sovrannumero)
1. Per l'a.a. 2013/2014, tenuto conto di quanto comunicato dalle amministrazioni interessate e nei limiti della capacità ricettiva delle singole scuole, è prevista l'assegnazione di posti riservati e in sovrannumero ai sensi della normativa vigente esclusivamente alle seguenti categorie:
a) Medici Militari. Possono concorrere per la riserva dei posti disponibili i candidati in possesso di formale atto di designazione da parte della Direzione Generale della Sanità Militare, per un contingente non superiore al 5% per le esigenze della Sanità Militare, individuato nell'ambito della programmazione di cui all'art. 35, comma 3 del D.Lgs. n. 368/1999, d'intesa con il Ministero della Difesa secondo quanto indicato nell'Allegato 1.
b) Personale medico del SSN. La specifica categoria destinataria della norma di cui al comma 4, dell'art. 35 del decreto legislativo n. 368/1999, è espressamente individuata nel personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato in servizio presso strutture pubbliche e private accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola. Alla categorie in questione sono stati assegnati i posti specifici di cui all'Allegato 1 nel rispetto delle maggiori esigenze espresse dalle singole Regioni e Province autonome. Per essere ammessi ai suddetti posti, i candidati devono farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso secondo le modalità di cui all'articolo 5.
2. Il personale appartenente alla categoria di cui al comma 1, lettera b) deve necessariamente svolgere l'attività formativa presso la sede individuata, durante l'orario ordinario di servizio, con il consenso della struttura di appartenenza. A tal fine, gli interessati, nell'ambito della procedura di iscrizione di cui all'articolo 5, devono presentare un atto formale della Direzione Sanitaria dell'Azienda di appartenenza nel quale vengono esplicitate le attività di servizio svolte dal dipendente e da cui risulti il consenso della struttura di appartenenza a far svolgere al candidato, durante l'orario ordinario di servizio, l'attività formativa presso le strutture della scuola di specializzazione. Non è consentito che i medici di cui trattasi possano svolgere il previsto percorso formativo pratico, a tempo pieno, e le altre attività formative previste dal Consiglio della Scuola nell'ambito del reparto dell'Azienda/Ente di provenienza, pur se corrispondente alla specializzazione scelta, in quanto da una corretta interpretazione della normativa vigente in materia, la maggior parte del percorso formativo deve svolgersi necessariamente presso l'Ateneo le cui strutture siano state valutate prioritariamente ai fini dell'accreditamento. Per una completa e armonica formazione professionale il medico dipendente è tenuto a frequentare le diverse strutture, servizi, settori e attività in cui è articolata la singola Scuola con modalità e tempi di frequenza funzionali agli obiettivi formativi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.
3. In conformità al parere n. 5311/2005 espresso dal Consiglio di Stato, Sezione Seconda, non possono essere ammessi a partecipare ai concorsi per l'ammissione alle scuole di specializzazione mediche sui posti in soprannumero riservati al personale medico di ruolo del S.S.N. le seguenti categorie di medici:
a) medici appartenenti a strutture convenzionate con l'Università;
b) medici dipendenti dell'INPS e dell'INAIL;
c) medici dell'Emergenza territoriale, ai quali si applica l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 9 marzo 2000, reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270, per i quali l'articolo 4, comma 2, lettera f) del predetto D.P.R. n. 270/2008 prevede l'incompatibilità con l'iscrizione o la frequenza ai corsi di specializzazione di cui al decreto legislativo n. 368/1999;
d) medici per i quali è applicabile l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 9 marzo 2008.
Articolo 4
(Requisiti di ammissione)
1. Al concorso per l'accesso alle scuole universitarie di specializzazione in Medicina e Chirurgia possono partecipare tutti i candidati che abbiano conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia entro la data di presentazione della domanda il cui termine è fissato al 30 settembre 2014. Ai fini dell'iscrizione alla Scuola, a pena di esclusione, è richiesto il superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale entro la data di inizio delle attività didattiche delle Scuole stabilita al10 dicembre 2014.
2. Per i contratti regionali finanziati dalla Regione Valle d'Aosta, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalla Regione Veneto si specifica inoltre che in aggiunta ai requisiti generali di cui al comma 1 si richiede:
3. I cittadini comunitari medici e i rifugiati politici medici accedono alle Scuole di specializzazione alle stesse condizioni e con gli stessi requisiti dei cittadini italiani (laurea e abilitazione all'esercizio professionale, ovvero possesso del decreto di riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio della professione medica rilasciato dal Ministero della Salute). La domanda è presentata direttamente al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, entro il termine e con le modalità previste per i cittadini italiani dall'articolo 5 del presente bando di concorso.
4. I cittadini extracomunitari medici, titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero i medici non comunitari regolarmente soggiornanti in possesso del diploma di laurea e abilitazione italiana, o con diploma di laurea equipollente e abilitazione italiana, ovvero i medici in possesso del decreto di riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio della professione medica rilasciato dal Ministero della Salute, ai sensi della legge 271/2004 sono ammessi al concorso, a parità di condizioni con gli italiani.
5. Eventuali medici cittadini extracomunitari che non possiedano i requisiti previsti dal comma 4 potranno partecipare al concorso ai sensi dell'articolo 1, comma 7 della Legge 14 gennaio 1999, n. 4, previa verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie, per posti in sovrannumero che siano comunicati dalle Rappresentanze diplomatiche attraverso il Ministero degli Affari Esteri.
6. Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale.
7. Ogni università può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per:
a. difetto dei requisiti prescritti;
b. dichiarazioni non veritiere in merito ai titoli di studio posseduti e a tutte le informazioni che incidono sulla determinazione del punteggio.
8. Il provvedimento motivato di esclusione sarà comunicato all'interessato secondo le modalità previste da ciascuna università.
Articolo 5
(Domanda di ammissione al concorso nazionale)
1. Ciascun candidato si iscrive al concorso per l'ammissione alle scuole di specializzazione in Medicina esclusivamente in modalità on - line attraverso il portale Universitaly (www.universitaly.it ). L'iscrizione on line è attiva dal giorno 1 settembre 2014 e si chiude inderogabilmente alle ore 15.00 (GMT+1) del giorno 30 settembre 2014.
2. L'iscrizione al concorso dovrà essere corredata dal pagamento del contributo di 30,00 euro per ciascuna Scuola di specializzazione. Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto intestato a:
Tesoreria provinciale di Roma succursale Via dei Mille 52, 00185 - ROMA
IBAN: IT 48T 01000 03245 348 0 13 2411 00
Causale: "codice di iscrizione - nome e cognome del candidato"
La Causale è generata in automatico dal sistema di iscrizione on line e va fedelmente riportata nel bonifico bancario. Si ricorda che nel caso di iscrizione a più scuole il sistema genera una causale per ogni Scuola.
In mancanza dell'indicazione della causale secondo quanto sopra specificato, l'iscrizione non sarà considerata valida e quindi non sarà consentita la partecipazione alla prova di ammissione della Scuola.
3. Al momento dell'iscrizione on line il candidato, attraverso l'apposita procedura informatica e a seguito di registrazione, fornisce le seguenti informazioni (tutti i dati con asterisco* sono obbligatori):
Cognome *, Nome *, Paese di nascita *, Provincia di nascita *, Città di nascita *, Data Nascita *, Sesso*, Cittadinanza *, Codice Fiscale *, email *, Tipo Documento di identità*, Numero Documento *, Rilasciato da *, Valido dal al*, Residenza: Paese * Provincia * Località * C.A.P. * Indirizzo *, Telefono cellulare.
4. I candidati, riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992 e della legge n. 17/99, o dislessici ai sensi della legge n. 170/2010 possono richiedere l'utilizzo di ausili e/o prove individualizzate per sostenere le prove di accesso in relazione alla propria disabilità. Tale richiesta deve essere indicata nella compilazione della domanda on line. In relazione alla suddetta richiesta e dopo la chiusura delle domande sarà richiesto al candidato di presentare la certificazione relativa allo specifico handicap rilasciata dalla commissione medica competente per territorio (in originale o copia autenticata in carta semplice) ai fini dell'organizzazione della prova.
5. All'atto dell'iscrizione on line il candidato che si è laureato in Italia deve contestualmente autocertificare per ciascuna Scuola per cui intende concorrere le seguenti informazioni:
a) l'Università presso cui ha ottenuto la laurea in Medicina e Chirurgia, indicando altresì il numero di matricola (facoltativo), l'anno accademico di conseguimento del titolo, l'ordinamento didattico di riferimento e il voto di laurea, il possesso o meno dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, l'eventuale iscrizione ad altra Scuola di specializzazione e anno di corso;
b) gli esami sostenuti nel corso di laurea di Medicina e Chirurgia indicando per ciascuno: la denominazione dell'esame, i CFU, il voto conseguito e il settore o i settori scientifico disciplinari inclusi nell'insegnamento (o corso integrato). Considerata la diversa denominazione degli esami tra gli atenei e tenuto conto della diversa struttura degli stessi nei diversi ordinamenti didattici (ante DM 509/99, DM 509/99, DM 270/04), si prevede che:
STUDENTI LAUREATI (vecchio ordinamento ante DM 509/99)
Per ciascun esame attraverso l'apposita procedura informatica deve essere autocertificato:
STUDENTI LAUREATI (DM 509/99 o DM 270/04)
Per ciascun esame attraverso l'apposita procedura informatica deve essere autocertificato:
c) le Università per cui intende concorrere, in ordine di preferenza, ai fini della graduatoria. Tali preferenze sono irrevocabili e non integrabili successivamente alla chiusura della domanda;
d) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2 per coloro che intendono concorrere per i posti finanziati con contratti aggiuntivi dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dalla Regione autonoma Valle d'Aosta e dalla Regione Veneto;
e) ai fini dell'attribuzione del Punteggio di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) punto 3 è altresì richiesto di caricare in formato pdf:
Tale dichiarazione deve attestare:
Relativamente alle informazioni generali e di carriera di cui ai commi 3, 4 e 5 lettere a) e b), la procedura on line di iscrizione richiede al candidato l'inserimento dei dati una sola volta anche nel caso di partecipazione al concorso per più Scuole.
6. I candidati in possesso di titoli di studio conseguiti presso Università straniere e redatti in lingua straniera dovranno allegare in formato pdf copia dei titoli debitamente tradotti e legalizzati, nonché corredati dalla dichiarazione di valore rilasciata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio. Tale documentazione deve riportare:
7. La valutazione dei titoli conseguiti presso Università straniere sarà effettuata dalla Commissione nazionale tenendo altresì conto della tabella di conversione di cui all'Allegato 5, che costituisce parte integrante del presente decreto.
8. Le informazioni richieste ai candidati ai fini del presente bando sono autocertificate e rese ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000. Le Amministrazioni coinvolte dalla presente procedura si riservano, in ogni fase della stessa, la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà resi dai candidati, ai sensi della normativa vigente in materia. Il candidato, pertanto, dovrà fornire tutti gli elementi necessari per consentire le opportune verifiche. Nel caso in cui dalla documentazione presentata dal candidato risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (articoli 75 e 76 DPR 445/2000) e l'esposizione del dichiarante all'azione di risarcimento del danno da parte dei contro interessati, si procederà all'annullamento dell'eventuale immatricolazione alla scuola, al recupero di eventuali benefici concessi e a trattenere le tasse e i contributi universitari versati.
9.Il candidato deve salvare la domanda, stampare la scheda di sintesi della stessa, firmarla in calce e scansionarla in formato elettronico (.pdf) unitamente alla fotocopia di un documento di identità e della ricevuta del bonifico bancario relativo al contributo di iscrizione alla prova per ogni Scuola. Il candidato deve quindi procedere al caricamento del file (.pdf) tramite l'apposita sezione della procedura telematica. L'iscrizione si perfeziona esclusivamente con il caricamento del file (.pdf) la cui dimensione massima non può superare 50 MB. In assenza del caricamento della domanda secondo le modalità sopra descritte, l'iscrizione non risulterà valida.
10. Il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero nel caso in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa dell'inesatta indicazione dei recapiti.
Articolo 6
(Punteggio dei titoli e delle prove)
1. Il Punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato in graduatoria (massimo 135 punti) è stabilito in relazione alla somma del punteggio attribuito ai titoli (massimo 15 punti) e al punteggio conseguito nella prova (massimo 120 punti).
2. Il Punteggio relativo ai titoli si compone di:
Voto di laurea |
Punteggio |
110 e lode |
2 punti |
110 |
1,5 punti |
Da 108 a 109 |
1 punto |
Da 105 a107 |
0,5 punti |
Media aritmetica dei voti degli esami sostenuti |
Punteggio |
Superiore o uguale a 29,5 punti |
5 punti |
Superiore o uguale a 29 punti |
4 punti |
Superiore o uguale a 28,5 punti |
3 punti |
Superiore o uguale a 28 punti |
2 punti |
Superiore o uguale a 27,5 punti |
1 punto |
Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto il sistema
calcolerà automaticamente la media aritmetica dei voti ottenuti.
Nel calcolo della media aritmetica il voto 30 e lode viene
considerato pari al voto 30/30. La media aritmetica semplice è
arrotondata alla prima cifra decimale (es. 28,44 = 28,4; 28,45 =
28,5).
Il punteggio è attribuito sulla base delle modalità indicate nell'Allegato 2 e secondo i seguenti criteri:
Voto ottenuto |
Punteggio per singolo esame |
30 o 30 e lode |
1 punto |
29 |
0,7 punti |
28 |
0,5 punti |
27 |
0,2 punti |
3. Per la prova di cui all'articolo 7 è attribuito un punteggio massimo 120 punti così suddivisi:
4. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi della prova si tiene conto dei seguenti criteri:
Prova |
Risposta esatta |
Risposta errata |
Risposta non data |
Prima parte comune (70 quesiti) |
1 punto |
-0,30 punti |
0 punti |
Seconda parte specifica di Area (30 quesiti) |
1 punto |
-0,30 punti |
0 punti |
Seconda parte specifica di Scuola (10 quesiti) |
2 punti |
-0,60 punti |
0 punti |
Articolo 7
(Prova di ammissione)
Prova |
Data |
Prima parte (Comune a tutte le Scuole) |
28 ottobre - inizio ore 11.00 |
Seconda parte - Scuole di AREA MEDICA |
29 ottobre - inizio ore 11.00 |
Seconda parte - Scuole di AREA CHIRURGICA |
30 ottobre - inizio ore 11.00 |
Seconda parte - Scuole di AREA DEI SERVIZI CLINICI |
31 ottobre - inizio ore 11.00 |
I 70 quesiti saranno riferiti ad
argomenti caratterizzanti il corso di laurea in Medicina e
Chirurgia.
A solo titolo esemplificativo per i contenuti della prova si
rinvia al seguente link
http://scuole-specializzazione.miur.it/pdf/2013/Generale.pdf, dove
è consultabile l'archivio di 5.400 quesiti a risposta multipla,
utilizzato nell'a.a. 2012/13.
Parte di area (30 quesiti con 4 opzioni di risposta)
Tali quesiti sono definiti in relazione a scenari predefiniti a livello di area, in modo che ad ogni scenario corrispondano da un minimo di 1 ad un massimo di 5 quesiti, con particolare riferimento alla valutazione di dati clinici, diagnostici e analitici. La valutazione dei dati clinici, diagnostici e analitici è riferita, in particolare, alle materie riconducibili a tutti i settori scientifico disciplinari fondamentali dell'area di riferimento indicati nell'allegato 2.
Parte specifica di Scuola (10 quesiti con 4 opzioni di risposta)
Tali quesiti sono definiti in relazione a scenari predefiniti a livello di singola scuola, in modo che ad ogni scenario corrispondano da un minimo di 1 ad un massimo di 5 quesiti, con particolare riferimento alla valutazione di dati clinici, diagnostici e analitici. La valutazione dei dati clinici, diagnostici e analitici è riferita, in particolare, alle materie riconducibili ai settori scientifico disciplinari caratterizzanti di ciascuna Scuola indicati nell'allegato 2 ed a quelli di riferimento indicati nell'allegato 3.
Articolo 8
(Graduatorie, Soglia di punteggio minimo e Valutazione
delle prove)
Articolo 9
(Trattamento economico)
1. Al medico in formazione specialistica, per tutta la durata del corso, è corrisposto un trattamento economico annuo omnicomprensivo.
2. Il trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, differenziata per tipologie di specializzazioni, per la loro durata e per anno di corso, il cui importo viene definito con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La parte fissa annua lorda è attualmente determinata in euro 22.700,00 per ciascun anno di formazione specialistica. La parte variabile annua lorda, calcolata in modo che non ecceda il 15% di quella fissa, è determinata in euro 2.300,00 per ciascuno dei primi due anni di formazione specialistica, mentre per ciascuno dei successivi anni di formazione specialistica la stessa è determinata in euro 3.300,00 annui lordi.
3. Il trattamento economico è corrisposto dall'Università sede della Scuola in dodici rate mensili posticipate ed è comprensivo di tutti gli oneri contributivi a carico dei contraenti e, pertanto, sia della quota dei due terzi a carico dell'Università che della quota di un terzo a carico del medico in formazione specialistica.
4. Il medico in formazione specialistica ai fini previdenziali è iscritto alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 885.
5. Il trattamento economico spettante al medico in formazione specialistica è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.
6. Durante i periodi di sospensione della formazione di cui all'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo n. 368/1999, al medico in formazione specialistica compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico limitatamente da un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.
Articolo 10
(Copertura Assicurativa)
1. Ai sensi dell'art. 41, comma 3 del decreto legislativo n. 368/1999 l'Azienda Sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.
Articolo 11
(Incompatibilità)
1. L'iscrizione ad una scuola di specializzazione è incompatibile con l'iscrizione al corso di formazione specifica in Medicina generale ed ad altro corso universitario di qualsiasi tipo ad eccezione del dottorato di ricerca secondo quanto previsto dall'art. 7 del DM 8 febbraio 2013, n. 45.
2. Per i medici che rientrano nell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina generale, compresi quelli dell'Emergenza Sanitaria Territoriale, è prevista l'incompatibilità con l'iscrizione o la frequenza ai corsi di specializzazione di cui al d.lgs. 368/1999.
3. I medici dipendenti pubblici che risultino assegnatari di un posto con contratto, dovranno collocarsi in posizione di aspettativa senza assegni, come disposto dall'art. 40, comma 2, del d.lgs. 368/1999.
4. Al medico con contratto di formazione specialistica per la durata della formazione a tempo pieno è inibito l'esercizio di attività libero professionali all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio Sanitario Nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private, salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 11 della legge n. 448/2001 (sostituzioni a tempo determinato di medici di base ed iscrizione negli elenchi di guardia medica festiva, notturna e turistica), fatte salve successive modificazioni e/o integrazioni.
5. La violazione delle disposizioni qui elencate in materia di incompatibilità è causa di risoluzione anticipata del contratto di formazione specialistica.
Articolo 12
(Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)
1. Il trattamento dei dati personali richiesti all'articolo 5 del presente decreto è finalizzato esclusivamente per tutte le attività connesse alla procedura di ammissione alle Scuole.
2. Il trattamento dei dati personali, forniti anche nell'ambito delle procedure di iscrizione online al test, per conto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), è curato dal CINECA Consorzio interuniversitario, nella persona del Direttore e da unità designate dallo stesso Direttore tra il personale del medesimo Consorzio.
3. CINECA pubblica sul proprio sito http://scuole-specializzazione.miur.it, nel rispetto dell'anonimato dei candidati e in ossequio alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, la determinazione del punteggio riferito ai singoli prove d'esame, dei titoli e al totale complessivo, con l'indicazione delle scuole e delle sedi prescelte da ciascun candidato.
4. Le fasi successive a tale pubblicazione, ivi compresa la pubblicazione della graduatoria nominativa, possono essere seguite dai candidati accedendo all'area riservata dello stesso sito attraverso l'utilizzo delle chiavi personali (username e password) loro assegnate in fase di iscrizione.
5. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per l'attribuzione del punteggio, per la formulazione della graduatoria e la conseguente assegnazione alla scuola presso una delle Università indicate dal candidato nella domanda di iscrizione. Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività connesse alla selezione per l'accesso alle scuole di specializzazione e alla successiva iscrizione. La mancata acquisizione dei dati comporta l'esclusione della graduatoria.
6. È titolare del trattamento dei dati, in relazione alla determinazione del punteggio complessivo, corrispondente a ciascun codice iscrizione, il Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, cui ciascun candidato può rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
7. È responsabile del trattamento dei dati il CINECA, designato dal titolare del trattamento dei dati.
8. Sono incaricate del trattamento dei dati unità di personale del CINECA, designate dal Direttore del Consorzio stesso.
Il presente decreto sarà inviato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
IL MINISTRO
f.to Prof.ssa Stefania Giannini
Allegato 1 - Totali posti disponibili a.a. 2013/14
Allegato 2 - Esami nei Settori fondamentali e caratterizzanti per Scuola
Allegato 3 - Settori scientifico disciplinari di riferimento della Scuola