Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto del Capo Dipartimento 17 dicembre 2014 n. 4543
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2015 n. 17

Diniego dell’abilitazione all’Istituto “Soave sia il vento S.S.O.P.” ad istituire e ad attivare nella sede di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia.

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

VISTO l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede la reiterazione  dell'istanza;

VISTO in particolare l'articolo 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

VISTA l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia";

VISTO il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'articolo 3 del predetto regolamento;

VISTA l'istanza con la quale l'Istituto "Soave sia il vento  S.S.O.P." ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Roma - Via Spalato, 14 -  per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a  20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

CONSIDERATO che   la   competente   Commissione   tecnico-consultiva  nella   riunione   dell'8 ottobre 2014, ha espresso parere negativo sull'istanza di riconoscimento  rilevando lacune nel materiale presentato e nella documentazione e nell'esposizione, durante l'audizione, dell'impianto teorico della Scuola di cui viene richiesto il riconoscimento legale; che tale richiesta risulta gravemente carente dal punto di vista dei riferimenti scientifici che, datati e fortemente limitati, non prendono in considerazione aspetti quali la verifica empirica dell'intervento psicoterapeutico, l'inquadramento diagnostico delle psicopatologie trattate, l'integrazione e il dialogo interdisciplinare con aree cliniche e di ricerca imprescindibili per la formazione alla professione di psicoterapeuta; che, infine, la Scuola proposta sembra caratterizzarsi più in riferimento all'esperienza di formazione personale del proponente che alle conoscenze e competenze necessarie all'esercizio della professione di psicoterapeuta;

RITENUTO che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

 

D E C R E T A :

Art. 1

L'istanza di riconoscimento proposta dall'Istituto "Soave sia il vento  S.S.O.P."  con sede in  Roma - Via Spalato, 14 -  per i fini di cui all'articolo 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

Roma, 17 dicembre 2014

Il CAPO DEL DIPARTIMENTO
f.to  Prof. Marco MANCINI