Decreto Interministeriale
9 dicembre 2014
n. 893
Costo standard unitario di formazione per studente in corso
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e
successive modificazioni;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121
relativo all'istituzione del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
successive modificazioni, recante "Norme in materia di
organizzazione delle università, di personale accademico e
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare
l'articolo 5:
A. c. 1, lett. a) e c. 3, lett a, il quale prevede la
"introduzione di un sistema di accreditamento .. dei corsi di
studio universitari …, fondato sull'utilizzazione di
specifici indicatori definiti ex ante dall'ANVUR per la
verifica del possesso da parte degli Atenei di
idonei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di
qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca,
nonché di sostenibilità economico-finanziaria";
B. c. 1 , lett. b, e c. 4, lett. f, il quale prevede la
"introduzione del costo standard unitario di formazione
per studente in corso, calcolato secondo indici commisurati alle
diverse tipologie dei corsi di studio e ai differenti contesti
economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera
l'Università, cui collegare l'attribuzione di una percentuale della
parte di fondo di finanziamento ordinario non assegnata ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legge 10 novembre
2008, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n.
1";
VISTO il d.leg.vo 27 gennaio 2012, n. 19, in
attuazione della delega di cui al sopraindicato punto A);
VISTO il Decreto legislativo 29 marzo 2012, n.
49 che dà attuazione, fra l'altro, alla delega di cui al
sopraindicato punto B, ed in particolare l'articolo 8 comma 2, il
quale prevede che "la determinazione del costo standard per
studente è definita con decreto del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita l'ANVUR, ...considerando le
voci di costo relative a:
a) attività didattiche e di ricerca, in termini di
dotazione di personale docente e
ricercatore destinato alla formazione dello
studente;
b) servizi didattici, organizzativi e strumentali, compresa la
dotazione di personale tecnico- amministrativo, finalizzati ad
assicurare adeguati servizi di supporto alla formazione dello
studente;
c) dotazione infrastrutturale, di funzionamento e di gestione
delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi
ambiti disciplinari;
d) ulteriori voci di costo finalizzate a qualificare gli standard
di riferimento e commisurate alla tipologia degli
ambiti disciplinari;
VISTO il Decreto interministeriale 21 luglio
2011, n. 313 - Trattamento economico spettante ai
titolari dei contratti per attività di insegnamento in
cui si prevede che per ogni ora di insegnamento l'importo massimo
attribuibile sia pari a euro 100, per ciascuna ora di
insegnamento, al netto degli oneri a carico
dell'amministrazione;
RITENUTO CHE la definizione del costo standard
relativamente alle voci di costo di cui alle lett. a) e b) debba
avere come riferimento gli indicatori per l'accreditamento dei
corsi di studio; mentre per quanto riguarda le voci di costo di cui
alle lett c) e d) si debba fare riferimento soltanto a standard
complessivi di Ateneo;
CONSIDERATO che, anche in relazione all'analisi
delle caratteristiche dei diversi corsi di studio e con particolare
riferimento al diverso peso dei Crediti formativi in termini di
numero medio di ore di didattica frontale, ore di laboratorio e ore
di studio autonomo, sia necessario classificare i corsi di studio
aventi caratteristiche omogenee in aree disciplinari;
CONSIDERATO che al fine di consentire agli
studenti di poter disporre di un adeguato livello di servizi in
termini di docenza di riferimento e di servizi amministrativi,
didattici e strumentali, riconducibile a criteri di efficienza
nell'impiego delle risorse e standard quantitativi omogenei a
parità di area disciplinare, si rende necessario definire un numero
di studenti di riferimento per area disciplinare;
CONSIDERATO che il costo standard unitario di
formazione per studente in corso di cui al presente decreto
rappresenta un valore di riferimento che, rispetto alle voci di
costo utilizzate, non incorpora tutti i costi sostenuti dall'ateneo
ma esclusivamente quelli che secondo un approccio uniforme a
livello nazionale sono riconducibili a standard predefinibili;
TENUTO CONTO delle analisi dei dati relativi al
triennio 2010 - 2012 desunti dalle banche ministeriali relative
agli studenti, ai bilanci e al personale delle Università;
CONSIDERATO che tali standard sono finalizzati
a consentire un'equa valorizzazione degli studenti in corso tenendo
conto del contesto economico e territoriale in cui è collocata
l'Università e a definire un criterio oggettivo per l'attribuzione
di una percentuale della quota del Fondo di finanziamento ordinario
non attribuita con finalità premiali;
VISTO il parere dell'ANVUR in data 17 ottobre
2014;
DECRETA
Art. 1
Definizione di studente in corso
- 1. Ai fini del presente decreto, il concetto di studente in
corso è riferito alla condizione di studente iscritto entro la
durata normale del corso di studi. A tal fine sono
considerati esclusivamente gli studenti regolarmente iscritti
nell'Ateneo da un numero di anni complessivi
non superiore alla durata normale del corso
frequentato.
- 2. Gli studenti iscritti part - time sono considerati in
relazione alla maggiore durata normale del loro percorso e con peso
pari a 0,5.
Articolo 2
Metodologia e Costi considerati nel calcolo del costo
standard
- 1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 8 del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 49, la determinazione del costo
standard unitario per studente in corso è definita secondo le
modalità e includendo le voci di costo indicate ai successivi commi
2 e 3. I parametri relativi alla quantificazione di tali voci di
costo sono riportati nell'allegato 1 al presente decreto, che ne è
parte integrante.
- 2. I costi relativi alle voci di cui all'art. 8, c. 2, del
d.leg.vo 49/2012, lett. a) e b), sono determinati con riferimento a
ciascuna delle tre Aree disciplinari (medico-sanitaria,
scientifico-tecnologica ed umanistico-sociale) e a ciascuna classe
di corso di studio di cui alla Tabella 1 che prendono in
considerazione la numerosità di riferimento degli studenti in
corso, secondo quanto di seguito indicato:
- a) Attività didattiche e di ricerca, in termini di
dotazione di personale docente e ricercatore destinato alla
formazione dello studente
- 1) Costo del personale docente, riferito alla numerosità
standard di Professori di I e II fascia e di ricercatori di cui
alla Tabella 2 avendo come parametro stipendiale di riferimento il
costo medio caratteristico dello specifico ateneo del Professore di
I fascia.
- 2) Costo della docenza a contratto, riferito alle ore di
didattica integrativa aggiuntiva pari al 30% del monte ore di
didattica standard attribuito alla docenza di cui al punto 1),
rispettivamente pari a 120 ore per i Professori e 60 ore per i
ricercatori. Le ore di didattica integrativa a contratto sono
parametrate rispetto a un costo orario di riferimento uniforme a
livello nazionale fissato per il triennio 2014 - 2016 in € 100,00
lordo dipendente, pari a un costo orario standard di € 132,7
comprensivo degli oneri a carico dell'ateneo.
- b) Servizi didattici, organizzativi e strumentali, compresa
la dotazione di personale tecnico amministrativo, finalizzati ad
assicurare adeguati servizi di supporto alla formazione dello
studente.
- 1) Il costo standard di tali servizi è fissato al 37,5% del
costo medio caratteristico di ateneo del Professore di I fascia
moltiplicato per la dotazione di docenza di cui alla Tabella 2,
colonna e.
- 3. I costi relativi alle voci di cui all'art. 8, c. 2, del
d.leg.vo 49/2012, lett. c) e d) sono determinati in termini
complessivi di Ateneo, secondo quanto di seguito indicato:
- c) dotazione infrastrutturale, di funzionamento e di
gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei
diversi ambiti disciplinari.
- 1) La quantificazione del costo standard è ottenuta attraverso
la formula di cui all'allegato 1, che tiene conto della dimensione
dell'Ateneo, della numerosità di studenti in corso e della
tipologia di corsi cui sono iscritti rispetto alle Aree
disciplinari di cui alla Tabella 1, dei costi di cui alla Tabella
3.
- d) ulteriori voci di costo finalizzate a qualificare gli
standard di riferimento e commisurate alla tipologia degli ambiti
disciplinari.
- 1) Numero di collaboratori ed esperti linguistici a tempo
determinato e a tempo indeterminato: ad ogni unità di personale in
servizio è attribuito un costo medio pari al 10% del costo medio
caratteristico di sistema di 1 Professore di I fascia;
- 2) numero di figure specialistiche nelle classi di laurea
magistrale a ciclo unico di Scienze della formazione primaria e di
Conservazione e restauro dei beni culturali, nel numero di 5 per
corso in rapporto alle numerosità di riferimento delle relative
classi. Ad ogni unità di personale è attribuito un costo medio pari
al 10% del costo medio caratteristico di sistema 1 Professore di I
fascia;
- 3) numero di tutors per i corsi di studio a distanza, nel
numero di 3 per i corsi di laurea, 2 per ii corsi di laurea
magistrale e 5 per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in
rapporto alle numerosità di riferimento delle relative classi. Ad
ogni unità di personale è attribuito un costo medio pari al 10% del
costo medio caratteristico di sistema 1 Professore di I
fascia.
Articolo 3
Perequazione del costo standard
- 1. Al fine di tenere conto dei differenti contesti economici,
territoriali e infrastrutturali in cui ogni Università si trova ad
operare, al costo standard per studente in corso, viene aggiunto un
importo di natura perequativa, identico per tutte le Università
aventi sede nella medesima Regione, parametrato alla diversa
capacità contributiva per studente della Regione ove ha sede
l'Ateneo, sulla base del reddito familiare medio (al netto dei
fitti imputati) rilevato dall'ISTAT.
- 2. L'importo di cui al comma 1 corrisponde alla differenza tra
il contributo standard regionale massimo per studente in corso,
riferito alle Regione con reddito familiare medio più
elevato, e il contributo standard regionale per studente in corso
della Regione in cui ha sede l'ateneo, secondo quanto indicato
nell'Allegato 2 al presente decreto, che ne è parte integrante
Articolo 4
Determinazione del costo standard unitario di formazione
per studente in corso
- 1. Il Costo standard unitario di formazione per studente in
corso di ogni ateneo è determinato sulla base di quanto indicato
agli articoli 1, 2 e 3 secondo la formula di cui all'allegato
3 al presente decreto che ne è parte integrante.
Articolo 5
Calcolo e aggiornamento del costo standard
- 1. Il calcolo del costo standard unitario di formazione per
studente in corso relativo a ciascun Ateneo, determinato secondo
quanto indicato agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente
decreto, viene pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca entro il mese di marzo di ogni
anno, sulla base dei dati relativi all'anno accademico e all'anno
solare precedente con riferimento a:
- 2. Relativamente all'anno 2014 il calcolo del costo standard
unitario di formazione per studente in corso viene pubblicato
contestualmente all'assegnazione del Fondo di finanziamento
ordinario.
Articolo 6
Disposizioni finali
- 1. Il presente decreto trova applicazione per le Università
statali, con l'esclusione degli Istituti ad ordinamento
speciale.
- 2. Secondo quanto previsto dall'art. 5, c. 4, lett. f., della
legge n. 240/2010 e dall'art. 2, c. 1, lett. d, del d.leg. vo n.
49/2012, agli standard di costo individuati nel presente decreto è
parametrata l'attribuzione di una percentuale della parte del Fondo
di Finanziamento Ordinario non assegnata ai sensi dell'articolo 2
del decreto-legge 10 novembre 2008, n.180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n.
1.
- 3. Le disposizioni di cui al presente decreto si intendono
riferite al triennio 2014-2016 e sono comunque confermate anche per
gli anni successivi fino all'emanazione del decreto di modifica
delle medesime.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il
controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio
Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità
contabile, ed è altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
(trasmesso alla Corte dei Conti e all'Ufficio centrale di
Bilancio)
Registrato dalla Corte dei Conti il 17 dicembre 2014 - Foglio n. 5589