Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 17 dicembre 2014 n. 901

Scorrimenti delle graduatorie di cui ai DD.MM. nn. 85/2014 e 140/2014

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" che, all'articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 5 febbraio 2014, n. 85 concernente "Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale ad accesso programmato a livello nazionale per l'anno accademico 2014/2015";

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 21 febbraio 2014, n. 140 concernente "Modalità e contenuti delle prove di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese per l'anno accademico 2014/2015";

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 28 luglio 2014, n. 591, riguardante "Manifestazione di interesse all'immatricolazione dei candidati in posizione utile nelle graduatorie nazionali di cui ai DD.MM. n. 85/2014 e n. 140/2014";

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 30 settembre 2014, n. 757, recante "Proroga del termine di chiusura delle graduatorie nazionali di cui ai DD.MM. n. 85/2014 e n. 140/2014";

TENUTO CONTO della necessità di verificare l'effettivo interesse all'immatricolazione dei candidati ancora in posizione utile nelle graduatorie nazionali di cui ai predetti DD.MM nn. 85/14 e 140/14;

RAVVISATA l'opportunità di provvedere alla copertura dei posti disponibili residui;

 

DECRETA

Articolo 1

(Scorrimenti delle graduatorie di cui ai DD.MM. nn. 85/2014 e 140/2014)

 

  • 1. A partire dallo scorrimento del 9 gennaio 2015, ferme restando le modalità stabilite dal punto 9 dell'Allegato 2 del D.M. n. 85/2014 e dal punto 5 dell'Allegato 2 del D.M. n. 140/2014, lo scorrimento delle graduatorie dei corsi di cui agli articoli 2, 4, 5 del D.M. n. 85/2014 e di cui al D.M. n. 140/2014 avviene secondo le seguenti regole ai fini dell'immatricolazione.
  • 2. I candidati IDONEI, ovvero con punteggio ottenuto nel test pari almeno a 20,  nelle graduatorie dei corsi di cui ai DD.MM. nn. 85/2014 e 140/2014 che non risultano immatricolati o rinunciatari alla data del 23 dicembre 2014 sono tenuti a confermare il loro interesse all'immatricolazione nell'area riservata del sito http://accessoprogrammato.miur.it dal 7 gennaio 2015 fino all'8 gennaio 2015 alle ore 15:00 (GMT + 1). In assenza di conferma decadono dalle graduatorie nazionali in cui sono inseriti e non conservano alcun diritto all'immatricolazione.
  • 3. Per gli scorrimenti successivi al 9 gennaio 2015, e fino ad esaurimento posti, ciascun candidato IDONEO che non risulti immatricolato, rinunciatario o ASSEGNATO, esprime il proprio interesse all'immatricolazione secondo le modalità di cui al comma 2, nei due giorni precedenti ciascuno scorrimento (sabato e festivi inclusi).
  • 4. Con l'immatricolazione dell'ultimo candidato si chiude la graduatoria per l'ammissione al relativo corso di laurea.

 

Articolo 2

(Graduatoria dei posti residui)

 

  • 1. Entro due giorni dalla data di chiusura delle graduatorie, di cui all'articolo 1, le università comunicano, attraverso il sito riservato, eventuali rinunce avvenute a seguito dell'immatricolazione.
  • 2. In relazione alle comunicazioni di cui al comma 1 è definita la graduatoria dei posti residui.
  • 3. I candidati che hanno espresso la conferma di interesse nei termini di cui all'articolo 1 e che risultano non ancora immatricolati sono inseriti in graduatoria e assegnati nella loro scelta migliore secondo l'ordine di preferenza espresso, nel limite dei posti residui comunicato dalle università.
  • 4. I candidati ASSEGNATI, di cui al comma 3, hanno 4 (quattro) giorni, incluso il giorno dell'assegnazione ed esclusi il sabato ed i festivi, per perfezionare l'iscrizione, pena l'esclusione.
  • 5. I candidati che alla chiusura della procedura di riassegnazione di cui ai commi 3 e 4 non risultino ancora iscritti ad alcun corso a cui si riferiscono le graduatorie nazionali decadono e non conservano alcun diritto negli anni successivi.

 

Roma, 17 dicembre 2014

IL MINISTRO
f.to Prof.ssa Stefania Giannini