Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 29 dicembre 2014 n. 975
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2015 n. 50

Programma per reclutamento di giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini”

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il Cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2014 destinato al funzionamento delle Università e dei Consorzi Interuniversitari;
VISTO il D.M. n. 815 del 4 novembre 2014 relativo ai criteri per la ripartizione del fondo di finanziamento ordinario delle università per l'anno 2014,  registrato alla Corte dei Conti il 4 dicembre 2014, foglio 5343;
VISTO in particolare l'art. 6 del predetto  D.M.  n. 815 del 4 novembre 2014  con il quale vengono destinati € 5.000.000 per la prosecuzione del programma denominato "Programma per giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini" a favore di giovani studiosi ed esperti italiani e stranieri, in possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnati stabilmente  all'estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio, finalizzato alla realizzazione di programmi di ricerca autonomamente proposti presso Università italiane, attraverso la stipula di contratti ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro;
CONSIDERATO che con il termine "stabilmente" si fa riferimento ad un impegno attivo, possibilmente continuativo di almeno 30 mesi nell'arco del triennio;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
VISTO l'art. 24, comma 2, lettera b) e comma 3 lettera b) della predetta legge n. 240 del 2010, che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale non rinnovabili, con possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica che hanno usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
VISTO l'art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, il quale prevede che il trattamento economico spettante per i contratti  di cui al comma 3, lettera b) del medesimo articolo è pari al trattamento iniziale del ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento;
VISTO l'articolo 24, comma 5, della medesima legge n. 240 del 2010, ai sensi del quale, "nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro";
VISTO l'art. 29, comma 7, della medesima legge n. 240 del 2010, che, modificando l'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, attribuisce al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il potere di identificare, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ed il Consiglio universitario nazionale, i programmi di ricerca di alta  qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore  a tempo determinato da parte delle università;
VISTI i pareri dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, e del Consiglio universitario nazionale, limitatamente alle disposizioni relative al reclutamento di giovani ricercatori del "Programma per giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini" attuative del  predetto art. 29, comma 7, della legge n. 240 del 2010;
RITENUTA la necessità di dettare disposizioni in merito alle modalità di presentazione delle domande, alla selezione delle proposte ed alla erogazione delle risorse a disposizione ai sensi dell'art. 6  del predetto D.M.  n. 815 del 4 novembre 2014;



DECRETA
ART. 1

Il programma per il reclutamento di giovani ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 6 del D.M.  n. 815 del 4 novembre 2014,  si rivolge a studiosi  di ogni nazionalità, in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente conseguito successivamente al 31 ottobre 2008 e che risultino continuativamente e stabilmente impegnati all'estero da almeno un triennio in attività didattica o di  ricerca presso qualificate istituzioni universitarie o di ricerca. I servizi prestati all'estero in ragione di borse di studio o di finanziamenti ottenuti in Italia non sono computabili ai fini della maturazione del triennio di attività di ricerca o di didattica svolto all'estero. Nel corso del triennio di servizio all'estero, gli studiosi non devono aver ricoperto alcuna posizione (ricercatori a tempo determinato che hanno svolto prolungati periodi di ricerca e/o didattica all'estero, assegnisti, contrattisti, dottorandi anche iscritti a corsi di dottorato in co-tutela con università e centri di ricerca stranieri, titolari di borse di studio) presso enti/istituzioni universitarie e non, nel territorio dello Stato Italiano. Gli studiosi dovranno aver conseguito il titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente entro il 31 ottobre 2011, in modo che nel triennio siano comprese attività didattiche e/o di ricerca post-dottorale non finalizzate al solo conseguimento del  dottorato di ricerca o titolo equivalente.

ART.2

A valere sulle disponibilità di cui all'art.6 del  D.M.  n. 815 del 4 novembre 2014,  vengono banditi 24 posti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

ART.3

Le domande dovranno essere presentate con riferimento alle Università che hanno dichiarato la disponibilità a partecipare al bando, esclusivamente per via telematica, utilizzando l'apposito sito web MIUR-CINECA (http://cervelli.cineca.it), entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale. La domanda deve contenere tassativamente:

  • - il curriculum vitae dell'interessato;
  • - l'elenco delle pubblicazioni scientifiche e allegata una pubblicazione realizzata nell'ultimo triennio;
  • - l'autocertificazione di stabile permanenza all'estero, con impegno in attività didattiche o di ricerca, da almeno un triennio alla data di scadenza delle domande e con interruzioni massime complessive di non oltre sei mesi;
  • - il programma di ricerca, che dovrà specificare: il contesto in cui la ricerca si inserisce, la metodologia prevista, i risultati che si intendono conseguire e l'articolazione in fasi; i costi della ricerca che dovranno essere direttamente correlati all'attività dello studioso nella sede di svolgimento del contratto;
  • - il nominativo e l'indirizzo di posta elettronica di due esperti stranieri ai quali verranno richieste due lettere di presentazione confidenziali;
  • - l'indicazione, in ordine di preferenza, di cinque università statali tra quelle che hanno dichiarato la propria disponibilità ad accogliere ricercatori del presente bando, ivi compresi gli  istituti ad ordinamento speciale, presso le quali il candidato intende svolgere l'attività di ricerca. L'elenco delle sedi è portato a conoscenza del Comitato di cui all'art. 4 una volta completata la graduatoria finale di merito.


ART. 4

La selezione delle proposte è affidata ad un Comitato composto dal Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e da quattro studiosi di alta qualificazione scientifica in ambito internazionale, nominati dal Ministro, con il compito di esprimere motivati pareri sulla qualificazione scientifica dei candidati e sulla valenza scientifica dei progetti di ricerca.  Il Comitato valuta le domande avvalendosi, ove necessario, di revisori anonimi competenti in materia.  Al termine della fase di valutazione il Comitato ordina, secondo liste di priorità, una per macro-area, tutte le domande valutate positivamente e propone al Ministero quelle da finanziare in relazione allo stanziamento disponibile.
Le liste di priorità e il risultante elenco dei  24 vincitori sono approvate  dal Ministro e pubblicate sul sito del Ministero. Successivamente, il Ministero prende contatto con i vincitori per l'accettazione che deve avvenire entro  15 giorni e successivamente con le istituzioni, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dai candidati selezionati.
Queste ultime, entro 45 giorni, devono inviare al Ministero la delibera del Consiglio di Amministrazione contenente l'impegno alla stipula del contratto ai sensi dell'articolo 24, comma 3) lettera b) della legge 240 del 2010 e l'attestazione dell'impegno del Dipartimento a fornire adeguate strutture di accoglienza e di supporto, ovvero la dichiarazione che non intendono accogliere la richiesta.
I vincitori stipulano il contratto e prendono servizio presso l'ateneo entro gli otto mesi successivi all'assunzione della delibera del Consiglio di Amministrazione.
In caso di mancata accettazione del contratto o mancata presa di servizio da parte del vincitore nei tempi previsti, nonché in caso di non accettazione da parte di tutte le cinque università statali indicate dal vincitore in ordine di preferenza in sede di presentazione della domanda lo stesso è dichiarato decaduto. In tal caso la graduatoria può essere utilizzata a scorrimento entro i 12 mesi successivi dalla pubblicazione della stessa sul sito del Ministero.
Il Ministero provvede altresì al finanziamento del costo ritenuto ammissibile per l'esecuzione del programma di ricerca, che non potrà comprendere oneri relativi  all'utilizzo di personale esterno.
Il contratto stipulato con l'ateneo disciplina l'impegno esclusivo ed a tempo pieno del ricercatore presso l'università ai sensi della legge n. 240 del 2010 di cui alle premesse.



ART. 5

Il Ministero, successivamente alla stipula del contratto, provvede al trasferimento all'università dell'intero ammontare dell'importo accordato per l'esecuzione dell'attività di ricerca e per la corresponsione del trattamento economico onnicomprensivo determinato in misura pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno attribuito all'interessato ai sensi dell'art. 24, comma 8, della legge n. 240 del 2010. In caso di risoluzione anticipata del contratto, il Ministero provvederà al recupero dell'importo residuo non utilizzato a valere sul fondo di finanziamento ordinario dell'università.

ART. 6

Non oltre 90 giorni prima della scadenza di ciascun anno di durata del contratto il ricercatore presenta al Dipartimento dell'università presso cui svolge la propria attività una dettagliata relazione sull'attività di ricerca svolta nel periodo di riferimento e, al termine della durata complessiva del contratto, una relazione finale. La predetta relazione finale, unitamente al parere espresso dal dipartimento, è trasmessa al Ministero entro 30 giorni. Al termine del contratto il dipartimento è inoltre tenuto a presentare al Ministero il rendiconto finanziario del progetto.
Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 5, della legge n. 240 del 2010,  nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, l'università valuta il titolare del contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della legge 240 del 2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della medesima legge. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, può essere inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro.

ART. 7

Per il funzionamento del  Comitato di cui all'art.4, non sono previsti oneri a carico del bilancio di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile, nonché pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Registrato alla Corte del Conti il 10/02/2015 - Foglio n.536
Roma, 29 dicembre 2014

IL MINISTRO
f.to Prof.ssa Stefania Giannini