VISTO il Cap. 1694
dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per
l'esercizio finanziario 2014 destinato al funzionamento delle
Università e dei Consorzi Interuniversitari;
VISTO il D.M. n. 815 del 4 novembre 2014 relativo
ai criteri per la ripartizione del fondo di finanziamento ordinario
delle università per l'anno 2014, registrato alla Corte dei
Conti il 4 dicembre 2014, foglio 5343;
VISTO in particolare l'art. 6 del predetto
D.M. n. 815 del 4 novembre 2014 con il quale vengono
destinati € 5.000.000 per la prosecuzione del programma denominato
"Programma per giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini" a favore
di giovani studiosi ed esperti italiani e stranieri, in possesso di
titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e
impegnati stabilmente all'estero in attività di ricerca o
didattica da almeno un triennio, finalizzato alla realizzazione di
programmi di ricerca autonomamente proposti presso Università
italiane, attraverso la stipula di contratti ai sensi dell'art. 24,
comma 3, lettera b), legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base di
criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro;
CONSIDERATO che con il termine "stabilmente" si
fa riferimento ad un impegno attivo, possibilmente continuativo di
almeno 30 mesi nell'arco del triennio;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante
norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare
la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
VISTO l'art. 24, comma 2, lettera b) e comma 3
lettera b) della predetta legge n. 240 del 2010, che prevede la
possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato di durata triennale non rinnovabili, con possessori del
titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i
settori interessati, del diploma di specializzazione medica che
hanno usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di
assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse
post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre
1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in
atenei stranieri.
VISTO l'art. 24, comma 8, della medesima legge n.
240 del 2010, il quale prevede che il trattamento economico
spettante per i contratti di cui al comma 3, lettera b) del
medesimo articolo è pari al trattamento iniziale del ricercatore
confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per
cento;
VISTO l'articolo 24, comma 5, della medesima
legge n. 240 del 2010, ai sensi del quale, "nell'ambito delle
risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di
contratto di cui al comma 3, lettera b), l'università valuta il
titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione
scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel
ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1,
lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il
titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato
nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in
conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello
internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo
nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro";
VISTO l'art. 29, comma 7, della medesima legge n.
240 del 2010, che, modificando l'articolo 1, comma 9, della legge
n. 230 del 2005, attribuisce al Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, il potere di identificare, sentiti
l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca ed il Consiglio universitario nazionale, i programmi
di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione
europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata
diretta per la copertura di posti di professore ordinario e
associato e di ricercatore a tempo determinato da parte delle
università;
VISTI i pareri dell'Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della ricerca, e del
Consiglio universitario nazionale, limitatamente alle disposizioni
relative al reclutamento di giovani ricercatori del "Programma per
giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini" attuative del
predetto art. 29, comma 7, della legge n. 240 del 2010;
RITENUTA la necessità di dettare disposizioni in
merito alle modalità di presentazione delle domande, alla selezione
delle proposte ed alla erogazione delle risorse a disposizione ai
sensi dell'art. 6 del predetto D.M. n. 815 del 4
novembre 2014;
DECRETA
ART. 1
Il programma per il reclutamento di giovani ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 6 del D.M. n. 815 del 4 novembre 2014, si rivolge a studiosi di ogni nazionalità, in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente conseguito successivamente al 31 ottobre 2008 e che risultino continuativamente e stabilmente impegnati all'estero da almeno un triennio in attività didattica o di ricerca presso qualificate istituzioni universitarie o di ricerca. I servizi prestati all'estero in ragione di borse di studio o di finanziamenti ottenuti in Italia non sono computabili ai fini della maturazione del triennio di attività di ricerca o di didattica svolto all'estero. Nel corso del triennio di servizio all'estero, gli studiosi non devono aver ricoperto alcuna posizione (ricercatori a tempo determinato che hanno svolto prolungati periodi di ricerca e/o didattica all'estero, assegnisti, contrattisti, dottorandi anche iscritti a corsi di dottorato in co-tutela con università e centri di ricerca stranieri, titolari di borse di studio) presso enti/istituzioni universitarie e non, nel territorio dello Stato Italiano. Gli studiosi dovranno aver conseguito il titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente entro il 31 ottobre 2011, in modo che nel triennio siano comprese attività didattiche e/o di ricerca post-dottorale non finalizzate al solo conseguimento del dottorato di ricerca o titolo equivalente.
ART.2
A valere sulle disponibilità di cui
all'art.6 del D.M. n. 815 del 4 novembre 2014,
vengono banditi 24 posti da ricercatore a tempo determinato ai
sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre
2010, n. 240.
ART.3
Le domande dovranno essere presentate con riferimento alle Università che hanno dichiarato la disponibilità a partecipare al bando, esclusivamente per via telematica, utilizzando l'apposito sito web MIUR-CINECA (http://cervelli.cineca.it), entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale. La domanda deve contenere tassativamente:
ART. 4
La selezione delle proposte è affidata
ad un Comitato composto dal Presidente della Conferenza dei Rettori
delle Università Italiane e da quattro studiosi di alta
qualificazione scientifica in ambito internazionale, nominati dal
Ministro, con il compito di esprimere motivati pareri sulla
qualificazione scientifica dei candidati e sulla valenza
scientifica dei progetti di ricerca. Il Comitato valuta le
domande avvalendosi, ove necessario, di revisori anonimi competenti
in materia. Al termine della fase di valutazione il Comitato
ordina, secondo liste di priorità, una per macro-area, tutte le
domande valutate positivamente e propone al Ministero quelle da
finanziare in relazione allo stanziamento disponibile.
Le liste di priorità e il risultante elenco dei 24 vincitori
sono approvate dal Ministro e pubblicate sul sito del
Ministero. Successivamente, il Ministero prende contatto con i
vincitori per l'accettazione che deve avvenire entro 15
giorni e successivamente con le istituzioni, tenuto conto
dell'ordine di preferenza indicato dai candidati selezionati.
Queste ultime, entro 45 giorni, devono inviare al Ministero la
delibera del Consiglio di Amministrazione contenente l'impegno alla
stipula del contratto ai sensi dell'articolo 24, comma 3) lettera
b) della legge 240 del 2010 e l'attestazione dell'impegno del
Dipartimento a fornire adeguate strutture di accoglienza e di
supporto, ovvero la dichiarazione che non intendono accogliere la
richiesta.
I vincitori stipulano il contratto e prendono servizio presso
l'ateneo entro gli otto mesi successivi all'assunzione della
delibera del Consiglio di Amministrazione.
In caso di mancata accettazione del contratto o mancata presa di
servizio da parte del vincitore nei tempi previsti, nonché in caso
di non accettazione da parte di tutte le cinque università statali
indicate dal vincitore in ordine di preferenza in sede di
presentazione della domanda lo stesso è dichiarato decaduto. In tal
caso la graduatoria può essere utilizzata a scorrimento entro i 12
mesi successivi dalla pubblicazione della stessa sul sito del
Ministero.
Il Ministero provvede altresì al finanziamento del costo ritenuto
ammissibile per l'esecuzione del programma di ricerca, che non
potrà comprendere oneri relativi all'utilizzo di personale
esterno.
Il contratto stipulato con l'ateneo disciplina l'impegno esclusivo
ed a tempo pieno del ricercatore presso l'università ai sensi della
legge n. 240 del 2010 di cui alle premesse.
ART. 5
Il Ministero, successivamente alla
stipula del contratto, provvede al trasferimento all'università
dell'intero ammontare dell'importo accordato per l'esecuzione
dell'attività di ricerca e per la corresponsione del trattamento
economico onnicomprensivo determinato in misura pari al 120 per
cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato
a tempo pieno attribuito all'interessato ai sensi dell'art. 24,
comma 8, della legge n. 240 del 2010. In caso di risoluzione
anticipata del contratto, il Ministero provvederà al recupero
dell'importo residuo non utilizzato a valere sul fondo di
finanziamento ordinario dell'università.
ART. 6
Non oltre 90 giorni prima della
scadenza di ciascun anno di durata del contratto il ricercatore
presenta al Dipartimento dell'università presso cui svolge la
propria attività una dettagliata relazione sull'attività di ricerca
svolta nel periodo di riferimento e, al termine della durata
complessiva del contratto, una relazione finale. La predetta
relazione finale, unitamente al parere espresso dal dipartimento, è
trasmessa al Ministero entro 30 giorni. Al termine del contratto il
dipartimento è inoltre tenuto a presentare al Ministero il
rendiconto finanziario del progetto.
Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 5, della
legge n. 240 del 2010, nell'ambito delle risorse disponibili
per la programmazione, l'università valuta il titolare del
contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di
cui all'articolo 16 della legge 240 del 2010, ai fini della
chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo
18, comma 1, lettera e), della medesima legge. In caso di esito
positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla
scadenza dello stesso, può essere inquadrato nel ruolo dei
professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli
standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale
individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei
criteri fissati con decreto del Ministro.
ART. 7
Per il funzionamento del
Comitato di cui all'art.4, non sono previsti oneri a carico del
bilancio di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il
controllo preventivo di legittimità e al competente ufficio per il
controllo preventivo di regolarità contabile, nonché pubblicato in
Gazzetta Ufficiale.
IL MINISTRO
f.to Prof.ssa Stefania Giannini