Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2014 n. 55

Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2014-15

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, "Norme di esecuzione  del T.U. delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ";

VISTA la legge 2 agosto 1990, n.241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"  e successive modifiche;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n.341, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502  "Riordino della disciplina in materia sanitaria";

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera a) e 4;

VISTA la legge 30 luglio 2002, n.189, "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo"  e, in particolare, l'articolo 26;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, l'articolo 154, comma 4 e 5;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334, "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  in materia di immigrazione";

VISTA la legge 14 luglio 2008, n. 121 "Conversione in legge del decreto legge 16 maggio 2008, n.85 recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e, in particolare, l'articolo 1, comma 5;

VISTA la legge 30 luglio 2010, n.122, articolo 44, comma 3 bis, che integra l'articolo 4 della citata legge n.264 disponendo che la prova di ammissione ai corsi svolti in lingua straniera è predisposta direttamente nella medesima lingua;

VISTA la legge 8 ottobre 2010, n.170 "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare l'articolo 5, comma 4;

VISTO il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509";

VISTI i Decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007 con i quali sono state definite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi delle lauree  magistrali;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 19 febbraio 2009 con il quale sono state determinate le classi delle lauree  universitarie delle professioni sanitarie;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 30 gennaio 2013 n. 47 "Decreto Autovalutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e Valutazione periodica" così come modificato dal Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 23 dicembre 2013, n. 1059;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 29 novembre 2013, n.986 e in particolare l'articolo 2 con cui si disciplinano le modalità per l'ammissione in sovrannumero negli anni accademici 2013-14 e 2014-15;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 20 gennaio 2014, n. 22 recante la composizione della Commissione incaricata della validazione dei test per le prove di accesso per l'a.a. 2014-2015;

VISTE le disposizioni interministeriali in data 18 maggio 2011 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2011-2014 e successivi aggiornamenti;

TENUTO CONTO delle convenzioni stipulate tra la Scuola Superiore "S.Anna" di Pisa, l'Accademia Navale di Livorno, l'Accademia Militare di Modena, l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli e le Università di Bologna, di Modena-Reggio Emilia, di Napoli "Federico II" e di Pisa;

VISTO il protocollo d'intesa tra il MIUR e Cambridge Assessment ESOL del 28 febbraio 2012 con specifico riferimento alla collaborazione nello sviluppo dei test di ammissione per gli studenti che desiderano iscriversi nelle università italiane;

VALUTATA l'opportunità di avvalersi del CINECA Consorzio Interuniversitario per il supporto tecnico informatico connesso alle procedure di selezione.

VISTA la proposta definita nella riunione del 17 gennaio 2014 dal tavolo tecnico costituito ai fini della definizione delle modalità e dei contenuti delle prove di accesso per l'a.a. 2014-2015 ai corsi ad accesso programmato con i rappresentanti del MIUR, dell'Osservatorio nazionale per la formazione medico specialistica, la Conferenza permanente delle facoltà e delle scuole di Medicina e Chirurgia, la Conferenza dei Direttori di Dipartimento di medicina Veterinaria, la Conferenza delle Università italiane di Architettura, la Conferenza per l'ingegneria, del Consiglio Universitario nazionale, del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, della Conferenza delle Università italiane;

VISTO il parere  favorevole espresso in data 30 gennaio 2014 dal Garante per la protezione dei dati personali;

VISTE le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento allegate al Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 12 luglio 2011;

VISTA la mozione presentata dalla Conferenza Nazionale Universitaria Delegati per la Disabilità (CNUDD) del 30 gennaio 2014;

CONSIDERATO che in attesa del perfezionamento delle procedure di determinazione del numero definitivo di posti disponibili per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Medicina Veterinaria, anche in relazione al fabbisogno che sarà comunicato dal Ministero della Salute, si ritiene opportuno attribuire provvisoriamente a ciascun ateneo interessato dalla graduatoria nazionale un numero di posti rispettivamente pari all'80% di quelli attribuiti nell'a.a. 2013/14;

CONSIDERATO che, anche al fine di tenere conto di quanto espresso nei tavoli di programmazione dei posti e con specifico riferimento ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Veterinaria, si ritiene altresì opportuno verificare il possesso della certificazione europea rilasciata dalle EAEVE "European Association of Establishments of Veterinary Education";

CONSIDERATO che in attesa del perfezionamento delle procedure di determinazione del numero definitivo di posti disponibili per i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico finalizzati alla professione di architetto, si ritiene opportuno consentire a ciascun ateneo interessato dalla graduatoria nazionale di definire provvisoriamente un numero di posti che tenga conto dell'andamento delle immatricolazioni dell'a.a. 2013/14 in relazione ai posti assegnati nel medesimo anno e comunque, in attesa del Decreto Ministeriale di programmazione dei posti per l'a.a. 2014/2015, di stabilire provvisoriamente un numero di posti in misura non superiore all'80% dei posti assegnati nell'a.a. 2013/2014;

CONSIDERATO che con successivi decreti e comunque in data antecedente a quella stabilita per l'iscrizione dei candidati alle prove di ammissione per i corsi di cui al presente decreto, sarà stabilito il numero definitivo di posti disponibili per ciascun corso di laurea e laurea magistrale a ciclo unico a livello di singolo ateneo;

RITENUTO di dover assicurare il tempestivo avvio delle attività didattiche dei corsi di laurea di cui al presente decreto con l'inizio dell'a.a. 2014-15;

RITENUTO  di definire, per l'anno accademico 2014-2015, le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della citata legge n. 264/1999;

 

D E C R E T A:

Articolo 1
(Disposizioni generali)

1. Per l'anno accademico 2014-2015, l'ammissione dei candidati ai corsi di laurea di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 2 agosto 1999, n.264, previo accreditamento dei corsi stessi ai sensi del DM 47/2013 citato in premessa, avviene a seguito di superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

Articolo 2
(Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria)

1. La prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria, alla quale partecipano i candidati comunitari, i candidati  non comunitari di cui all'articolo 26 della legge n.189/2002 citata in premessa e i candidati non comunitari residenti all'estero, è unica per entrambi i corsi ed è di contenuto identico sul territorio nazionale. Essa è predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) avvalendosi di Cambridge Assessment per la formulazione dei quesiti e di una commissione di esperti, costituita con apposito decreto ministeriale, per la relativa validazione.

2. Le procedure relative allo svolgimento della prova sono indicate nell'allegato n.1, parte integrante del presente decreto.

3. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: quattro (4) quesiti per l'argomento di cultura generale,  ventitré (23) di ragionamento logico, quindici (15) di biologia, dieci (10) di chimica e otto (8) di Fisica e Matematica.

4. La prova  di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.

5. I candidati allievi della Scuola Superiore "S.Anna" di Pisa che intendono avvalersi della riserva di posti prevista nella convenzione stipulata con l'Università di Pisa, devono superare la prova di ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia in una delle sedi universitarie statali con un punteggio pari o superiore a quello dell'ultimo avente titolo all'immatricolazione nell'Università di Pisa all'atto del primo scorrimento.

Articolo 3
(Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia in lingua inglese)

1. Le modalità, i contenuti della prova di accesso e i posti disponibili per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese sono definiti con successivo Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Articolo 4
(Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina Veterinaria)

1. La  prova di ammissione per i candidati comunitari, per i candidati non comunitari ricompresi nell'articolo 26 della legge n.189/2002 citata in premessa e per i candidati extracomunitari residenti all'estero è unica e di contenuto identico sul territorio nazionale. Essa è predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  (MIUR) avvalendosi di Cambridge Assessment per la formulazione dei quesiti e di una  commissione di esperti, costituita con apposito decreto ministeriale, per la successiva validazione.

2. La prova di ammissione consiste  nella soluzione di sessanta quesiti  che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: chimica; cultura generale e ragionamento logico; biologia; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: quattro (4) di cultura generale, ventitré (23) di ragionamento logico, tredici (13) di biologia, quattordici (14) di chimica e sei (6) di Fisica e Matematica.

3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.

4. Le procedure relative allo svolgimento della prova sono indicate nell'allegato n.1, parte integrante del presente decreto.

 

Articolo 5
(Prova di ammissione ai corsi di laurea  e di laurea magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di Architetto)

1. La  prova di ammissione per i candidati comunitari, per i candidati non comunitari ricompresi nell'articolo 26 della legge n.189/2002 citata in premessa e per i candidati extracomunitari residenti all'estero, è unica ed è  di contenuto identico sul territorio nazionale. Essa è predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  (MIUR) avvalendosi di Cambridge Assessment per la formulazione dei quesiti e di una commissione di esperti, costituita con apposito decreto ministeriale, per la relativa validazione.

2. La prova di ammissione consiste  nella soluzione di sessanta quesiti  che presentano cinque opzioni di risposta, di cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; storia, disegno e rappresentazione; matematica e fisica. Sulla base dei programmi di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: quattro (4) quesiti di cultura generale, ventitré (23) di ragionamento logico, quattordici (14) di storia, dieci (10) di disegno e rappresentazione e nove (9) di Fisica e Matematica.

3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.

4. Le procedure relative allo svolgimento della prova sono indicate nell'allegato n.1, parte integrante del presente decreto.

 

Articolo 6
(Corsi di laurea  e di laurea magistrale a ciclo unico, finalizzati alla formazione di Architetto con didattica prevalentemente erogata in lingua inglese)

1. Nelle università in cui sono attivati corsi di studio organizzati anche in percorsi erogati prevalentemente in lingua inglese e su richiesta delle stesse, per l'a.a. 2014-15 la prova è predisposta anche nella suddetta lingua.

2. La prova in inglese  può essere svolta  dai candidati comunitari e non comunitari, di cui all'articolo 26 della legge n.189/2002 citata in premessa, e dai candidati non comunitari residenti all'estero che esplicitino tale richiesta al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla prova.

3. Sono ammessi ai percorsi erogati prevalentemente in lingua inglese i candidati di cui al comma 2 del presente articolo che hanno sostenuto e superato la prova di accesso in lingua inglese, secondo l'ordine del punteggio ottenuto, tenuto conto delle modalità riportate nel bando dell'ateneo.

4. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.

5. Le procedure relative allo svolgimento della prova sono indicate nell'allegato n.1, parte integrante del presente decreto.

 

Articolo 7
(Prova di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie)

1. Per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, la prova di ammissione è predisposta da ciascuna università ed è identica per l'accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso ciascun Ateneo.

2. Ai fini dell'utilizzo di tutti i posti disponibili per ciascun corso, ciascun ateneo è tenuto a definire idonee procedure consentendo ai candidati di esprimere l'ordine di preferenza.

3. La prova di ammissione verte sugli argomenti di cui al precedente articolo 2, comma 3, sulla base dei programmi di cui all'allegato A.

4. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.

Articolo 8
(Accademie Militari)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 non si applicano per i candidati allievi dell'Accademia Navale di Livorno, dell'Accademia Militare di Modena e della Accademia Aeronautica di Pozzuoli che intendono avvalersi della riserva di posti prevista rispettivamente con le Università di Pisa, Bologna, di Modena-Reggio Emilia e  di Napoli "Federico II" tenuto conto che i relativi bandi di concorso, secondo le intese intercorse con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, prevedono la somministrazione di quesiti a risposta multipla individuati con decreto interdirigenziale del Ministero della Difesa in data 27 dicembre 2013 n. 275/1D con riferimento ai programmi parte integrante del presente decreto, e quindi, in quanto tali, soddisfano le condizioni per l'accesso ai corsi di laurea magistrale previste dalla normativa che le disciplina.

Articolo 9
(Calendario delle prove di ammissione)

 

1. La prova di ammissione ai corsi di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 si svolge presso le sedi universitarie  secondo il seguente calendario:

Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria
in lingua italiana
8 aprile 2014
Medicina Veterinaria 9 aprile 2014
Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico,
direttamente finalizzati alla formazione
di architetto
10 aprile 2014
Medicina e Chirurgia in lingua inglese 29 aprile 2014
Corsi di laurea delle professioni sanitarie 3 settembre 2014

Articolo 10
(Graduatorie, Soglia di punteggio minimo e Valutazione delle prove)

1. Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi ai corsi di laurea e di laurea magistrale, di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 i candidati comunitari e non comunitari di cui all'articolo 26 della legge n.189/2002 nonché, nell'ambito della relativa riserva di posti, i candidati non comunitari residenti all'estero, secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito. Sono ammessi ai corsi i candidati appartenenti a tutte le predette categorie e che abbiano ottenuto nel test un punteggio minimo pari a venti (20) punti.

2. I posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria dei cittadini extracomunitari residenti all'estero, verranno utilizzati per lo scorrimento della graduatoria dei cittadini comunitari e non comunitari di cui all'articolo 26 della legge 189 del 2002, qualora previsto nei successivi specifici decreti di programmazione.

3. Per la valutazione delle prove di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 sono attribuiti al massimo 90 punti e si tiene conto dei seguenti criteri:

  • - 1,5 punti per ogni risposta esatta;
  • - meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata;
  • - 0 punti per ogni risposta non data;

4. Per i corsi di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 il Cineca, sulla base del punteggio, calcolato ai sensi del comma 3, redige una graduatoria unica nazionale per i candidati comunitari e stranieri residenti in Italia, di cui all'articolo 26 della legge n.189/2002, secondo le procedure di cui all'allegato 2. La graduatoria per i candidati stranieri residenti all'estero è definita dalle Università. Per i corsi di cui all'articolo 7 le Università, sulla base del punteggio ottenuto nel test, calcolato ai sensi del comma 3, redigono due distinte graduatorie, una per i candidati comunitari e stranieri residenti in Italia, di cui all'articolo 26 della legge n. 189/2002, e l'altra per i candidati stranieri residenti all'estero.

5. In caso di parità di punteggio si applicano i seguenti criteri:

  • - per i corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria e per i corsi di laurea delle professioni sanitarie, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di ragionamento logico, cultura generale, biologia, chimica,  fisica e matematica;
  • - per il corso di laurea magistrale in medicina veterinaria prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di  chimica, ragionamento logico, cultura generale, biologia, fisica e matematica;
  • - per i corsi  di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di ragionamento logico, cultura generale, storia, disegno e rappresentazione, fisica e matematica.
  • In caso di ulteriore parità, prevale il candidato  anagraficamente più giovane.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'allegato 2, la graduatoria dei corsi di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 si chiude alla data del 1 ottobre 2014. La condizione di idoneo non vincitore si riferisce alla sola procedura selettiva in atto: da essa non scaturisce alcun diritto in relazione all'accesso al corso di laurea e di laurea magistrale in anni successivi a quello in cui si è sostenuta la prova.

 

Articolo 11
(Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di DSA)

1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle singole esigenze dei candidati con disabilità, a norma della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni.

2. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla legge n.170/2010 citata in premessa, devono presentare idonea certificazione rilasciata da non più di 3 anni da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso. A tali candidati è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a quello definito per le prove di ammissione, di cui ai precedenti articoli 2, 4, 5, 6 e 7.

 

Articolo 12
(Trasparenza delle fasi del procedimento)

1. I bandi di concorso delle Università sono emanati con Decreto Rettorale entro il giorno 7 febbraio 2014 e prevedono le disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

2. I bandi di concorso definiscono le modalità relative agli adempimenti per il  riconoscimento dell'identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove, nonché le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di  quanto previsto dagli articoli  5, 6 e 8 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei.

 

Articolo 13
(Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, viene predisposta l'informativa, di cui all'allegato 3 che costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale vengono esplicitate le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti da ciascun candidato.

 

Articolo 14
(Posti disponibili)

1. I posti relativi ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico con la prova selettiva calendarizzata per i giorni 8, 9, 10 e 29  aprile 2014, destinati ai candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'articolo 26 della legge 30 luglio 2002, n.189, sono ripartiti fra le Università secondo la tabella dell'allegato 4 che costituisce parte integrante del presente decreto. Ai  candidati stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni interministeriali citate in premessa.

2. Fatto salvo quanto previsto in premessa e fermo restando il contingente minimo dei  posti disponibili cui al comma 1, con successivi decreti sarà determinata la programmazione in via definitiva.

Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 5 febbraio 2014

IL MINISTRO
f.to Maria Chiara Carrozza