VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e, in particolare, l'art. 35, comma 2, il quale prevede che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, acquisito il parere del Ministero della Salute, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione in medicina e chirurgia;
VISTO il decreto 1 agosto 2005 del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, relativo al riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto 29 marzo 2006 del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, d'intesa con il Ministero della Salute, con il quale sono stati definiti gli standard e i requisiti minimi delle scuole di specializzazione, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, intervenuto nella seduta del 15 marzo 2012 della Conferenza permanente Stato - Regioni, concernente la determinazione del fabbisogno di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione mediche per il triennio accademico 2011/2012 - 2012/2013 e 2013/2014 e la determinazione, per l'a.a. 2012/2013, del numero globale di contratti di formazione specialistica a carico dello Stato per ciascuna tipologia di scuola, di cui all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999;
VISTO il decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e con il Ministero dell'Economia e Finanze, in corso di perfezionamento, concernente il fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per l'anno accademico 2012/2013, pari a 8171 unità, e la determinazione del numero complessivo dei contratti di formazione specialistica da assegnare nel medesimo anno accademico, pari a complessivi n. 4.500, con la conseguente ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione;
VISTI i decreti ministeriali n. 333 del 24 aprile 2013, n. 393 del 16 maggio 2013 e n. 444 del 10 giugno 2013, con i quali si è provveduto all'assegnazione di n. 4500 contratti di formazione specialistica alle scuole di specializzazione universitarie ai sensi del predetto decreto legislativo n. 368 del 1999;
VISTI in particolare l'art. 3 del summenzionato D.M. 24 aprile 2013 e la nota ministeriale n.10103 del 29 aprile 2013, che prevedono che sia disposta, con provvedimento successivo, l'assegnazione dei posti aggiuntivi a finanziamento regionale e a finanziamento comunque acquisito dalle Università;
VISTE le note dei Rettori in risposta alla nota direttoriale n. 11421 del 14 maggio 2013, con la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha richiesto la comunicazione dei posti aggiuntivi regionali e/o privati, tesi a soddisfare specifiche esigenze delle Regioni e delle Province Autonome;
RILEVATA l'opportunità di soddisfare le esigenze rappresentate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché quelle derivanti da finanziamenti comunque acquisiti dalle Università, così come previsto nel D.M. n. 333 del 24 aprile 2013;
VISTO il Decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Padova n. 2071 del 2 agosto 2013, con il quale è stato disposto l'annullamento e il rifacimento del concorso per l'ammissione alla scuola di specializzazione in Chirurgia plastica, ricostruttiva e estetica, per l' a.a. 2012/2013, per difetti procedurali;
VISTA l'ordinanza cautelare del TAR Abruzzo, L'Aquila, n. 396 del 5 dicembre 2013, che ha disposto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della nota ministeriale prot. 19881 del 30 settembre 2013, con la quale è stata negata l'autorizzazione all'attivazione di un posto aggiuntivo regionale per la scuola di specializzazione in Pediatria per l'a.a. 2012-2013,
D E C R E T A:
Art. 1
Art. 2
IL MINISTRO
F.to Maria Chiara Carrozza