VISTO il decreto-legge 16 maggio
2008, n. 85 convertito, con modificazioni, dalla legge
14 luglio 2008, n. 121 recante "Disposizioni urgenti per
l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244", che istituisce il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
VISTO il decreto del Presidente della
Repubblica 28 aprile 2013, con il quale l'On.le Prof.ssa Maria
Chiara Carrozza è stata nominata Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca;
VISTO il regio decreto 31 agosto 1933, n.
1592, recante "Approvazione del testo unico delle leggi
sull'istruzione superiore" e, in particolare, il Capo II, Sezione
III del Titolo I relativo a "Titoli accademici ed Esami di
Stato";
VISTO il regio decreto 4 giugno
1938, n.1269, recante "Approvazione del regolamento sugli studenti,
i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica
nelle Università e negli Istituti superiori";
VISTO il decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni,
concernente "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei";
VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004,
n. 270, e successive modificazioni, concernente "Modifiche al
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
VISTA la legge 8 dicembre 1956, n. 1378,
recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio
delle professioni;
VISTO il decreto ministeriale 9 settembre 1957,
e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
271 del 2 novembre 1957, recante "Approvazione del regolamento
sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle
professioni";
VISTO il decreto ministeriale 19 ottobre 2001,
n. 445, recante " Regolamento concernente gli esami di Stato di
abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo.
Modifica al d.m. 9 settembre 1957, e successive modificazioni";
O R D I N A:
ART. 1
Sono indette per l'anno 2014 la prima e la seconda sessione
degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della
professione di medico chirurgo.
Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno
conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine
stabilito per ciascuna sessione dai Rettori delle singole
università in relazione alle date fissate per le sedute di
laurea.
ART. 2
I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione
agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate nella
tabella annessa alla presente ordinanza.
ART. 3
I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di
ammissione alla prima sessione non oltre il 7 marzo 2014 e alla
seconda sessione non oltre il 3 ottobre 2014 presso la
segreteria dell'università o istituto di istruzione universitaria
presso cui intendono sostenere gli esami.
Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che
sono stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda
sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta
data del 3 ottobre 2014 facendo riferimento alla
documentazione già allegata alla precedente istanza.
La domanda, in carta semplice, con l'indicazione della data di
nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti
documenti:
a) diploma di laurea conseguito ai sensi
dell'ordinamento previgente alla riforma di cui all'art.17, comma
95, della legge 15 maggio 1997, n.127 e successive modificazioni
ovvero diploma di laurea specialistica afferente alla classe 46/S
ovvero diploma di laurea magistrale afferente alla classe LM- 41 in
originale o in copia autentica.
b) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di
ammissione agli esami nella misura di € 49,58 fissata dall'articolo
2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
21 dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti.
I richiedenti sono inoltre tenuti a versare all'economato
dell'università il contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai
sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n.537. La
relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui
sopra.
Il candidato può presentare un certificato sostitutivo del titolo
originale rilasciato dalla competente Università.
La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico
è inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici
dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria
competente per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver
conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove
chiedono di sostenere gli esami di Stato.
In luogo dei documenti di cui alla lettera a), i
richiedenti possono presentare, sotto la propria responsabilità,
una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.
I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei
termini sopraindicati, sono esclusi dalla sessione degli esami cui
abbiano chiesto di partecipare.
Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in
tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data
dell'ufficio postale accettante.
Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami
presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore
o il Direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il
ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato
da gravi motivi.
ART. 4
I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e
comunque entro quello fissato dai singoli Atenei per il
conseguimento del titolo stesso sono tenuti a produrre l'istanza
nei termini prescritti con l'osservanza delle medesime modalità
stabilite per tutti gli altri candidati, allegando un
certificato ovvero una dichiarazione dalla quale risulti che
hanno presentato la domanda di partecipazione agli esami di
laurea.
ART. 5
L'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione
di medico chirurgo consiste in un tirocinio pratico e una prova
scritta.
ART. 6
Il tirocinio è una prova pratica a carattere continuativo della
durata di tre mesi svolto presso le strutture di cui al comma 1
dell'art.2 del decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445 e si
svolge secondo le modalità previste dai successivi commi del
predetto art. 2.
La data di inizio del predetto tirocinio è fissata al 2 aprile
2014 per la prima sessione e al 3 novembre 2014 per la seconda
sessione.
ART. 7
La prova scritta si svolge il giorno 10 luglio 2014 per la
prima sessione e il 5 febbraio 2015 per la seconda sessione presso
le Università di cui al prospetto allegato secondo le modalità
previste dagli artt. 3 e 4 del decreto ministeriale n. 445 del
2001.
Le due parti della prova scritta si svolgono in un'unica giornata.
Ciascuna delle due parti consiste nella soluzione di 90 quesiti a
risposta multipla estratti dall'archivio di cui al comma 4
dell'art.4 del d.m. n. 445 del 2001. Il predetto archivio
contenente almeno cinquemila quesiti è reso pubblico mediante
pubblicazione sul sito del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca (www.miur.it) almeno 60 giorni prima
della data fissata per la prova scritta. Da questo archivio sono
estratti, con procedura automatizzata che garantisce la
totale segretezza della prova, novanta quesiti per ciascuna parte
della prova stessa.
Il M.I.U.R. si avvale del CINECA per la stampa e la riproduzione
dei quesiti e la predisposizione dei plichi individuali contenenti
il materiale relativo alle prove di esame, in numero corrispondente
alla stima dei partecipanti comunicata dagli Atenei.
A tal fine le Università comunicano al Ministero e al CINECA entro
il 23 maggio 2014, per la prima sessione, ed entro il 5 dicembre
2014, per la seconda sessione, il numero delle domande di
ammissione agli esami pervenute.
Per ogni candidato sono predisposti due plichi, ciascuno relativo
ad una delle due parti della prova di esame.
I responsabili del procedimento per ciascuna sede, o loro
delegati, provvedono a ritirare gli elaborati presso il CINECA il
giorno 8 luglio 2014 per la prima sessione e il giorno 3 febbraio
2015 per la seconda sessione. A decorrere dall'avvenuta consegna
ciascuna Università appronta idonee misure cautelari per la
custodia e la sicurezza dell'integrità delle scatole stesse e dei
plichi in esse contenuti, che devono risultare integri
all'atto della consegna ad ogni candidato.
Ogni plico contiene: un modulo per i dati anagrafici che
presenta un codice a barre di identificazione e che il candidato
deve obbligatoriamente compilare; i quesiti relativi alla specifica
parte delle prove di esame e due moduli di risposte, ciascuno
dei quali presenta lo stesso codice a barre di
identificazione posto sul modulo "anagrafica"; una busta
vuota, provvista di finestra trasparente, nella quale lo
studente al termine della prova inserisce solo il modulo di
risposta ritenuto valido.
I bandi predisposti dagli Atenei devono indicare che il candidato
deve, per la compilazione del questionario, far uso esclusivamente
di penna nera; che ha la possibilità di correggere
una sola risposta eventualmente già data ad un quesito,
avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente
tracciata e scegliendone un'altra: deve risultare in ogni caso un
contrassegno in una sola delle cinque caselle perché sia
chiaramente manifestata la volontà del candidato, altrimenti si
ritiene non data alcuna risposta; che al momento della consegna
deve aver cura di inserire, non piegato, nella busta vuota il solo
modulo di risposte ritenuto valido, destinato al CINECA per la
determinazione del punteggio conseguito. I bandi devono indicare
anche che l'inserimento nella busta del modulo "anagrafica"
costituisce elemento di annullamento della prova.
A conclusione di ogni parte della prova la commissione ha cura, in
presenza del candidato, di sigillare tale busta, che non deve
risultare firmata né dal candidato, né dal presidente della
commissione a pena della nullità della prova, e di
trattenere sia il secondo modulo non utilizzato o annullato
dal candidato con una barra, sia i quesiti relativi alla
prova sia il foglio anagrafico.
Al termine delle prove di esame i presidenti delle
commissioni redigono un verbale nel quale vanno indicati: il numero
dei plichi sigillati loro consegnati; il numero dei candidati che
hanno effettivamente partecipato alle prove; il numero dei plichi
non utilizzati, che devono essere restituiti al M.I.U.R. ancora
sigillati e accompagnati dai predetti verbali. Ogni Università
provvede, a cura del responsabile amministrativo, all'immediata
consegna al CINECA esclusivamente delle buste contenenti le prove
valide. Il CINECA assicura la determinazione dei relativi punteggi
conseguiti e la comunicazione degli stessi ai responsabili del
procedimento di ciascun ateneo ai fini della valutazione di cui
all'articolo 5 del decreto ministeriale n. 445 del 2001 da parte
della Commissione di cui all'articolo 3 dello stesso decreto.
IL MINISTRO
F.to Prof.ssa Maria Chiara Carrozza