Dipartimento per l'Università. l'Afam e la Ricerca
DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA
VISTO il Decreto-Legge n. 85, del 16 maggio
2008, convertito con modificazione dalla legge n.121 del 14 luglio
2008, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca (MIUR);
VISTO l'art. 1 comma 870 della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (L.F. 2007) che istituisce nello stato di previsione
della spesa del Ministero il Fondo per gli Investimenti della
Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST);
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante
"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare
la qualità e l'efficienza del sistema universitario", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 - Suppl.
Ordinario n. 11;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 115 del 19
febbraio 2013 recante: "Modalità di utilizzo e gestione del Fondo
per gli Investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica
(FIRST). Disposizioni procedurali per la concessione delle
agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma
degli articoli 60, 61, 62 e 63 del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134."
VISTO il D.M. n. 1049 del 19 dicembre 2013,
emanato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze,
attualmente in corso di registrazione presso la Corte dei Conti,
con il quale sono stati destinati, tra l'altro, € 47.215.612 a
valere sulle risorse del FIRST (al netto dei costi relativi alle
attività di valutazione e monitoraggio) per il finanziamento di
specifici interventi a favore di giovani ricercatori presso le
università e gli enti di ricerca pubblici afferenti al Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
RITENUTA l'opportunità di avviare interventi che
favoriscano altresì l'indipendenza dei giovani ricercatori
all'interno delle istituzioni pubbliche;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 maggio
2001 e successive modifiche e integrazioni;
D E C R E T A
Articolo 1
Oggetto e definizioni
1. Il programma SIR (Scientific Independence of young Researchers) è destinato a sostenere i giovani ricercatori nella fase di avvio della propria attività di ricerca indipendente.
2. Il programma consiste nel finanziamento di progetti di ricerca svolti da gruppi di ricerca indipendenti e di elevata qualità scientifica, sotto il coordinamento scientifico di un Principal Investigator (PI), italiano o straniero, residente in Italia o proveniente dall'estero, che abbia conseguito il dottorato di ricerca (o la specializzazione di area medica, in assenza di dottorato) da non più di sei anni.
3. La costituzione del gruppo di ricerca è flessibile: a seconda della natura del progetto, il gruppo di ricerca può essere costituito da ricercatori della stessa organizzazione ospite, può coinvolgere anche ricercatori provenienti da altre organizzazioni (italiane o straniere); in particolare in alcuni campi di ricerca (ad esempio nelle discipline umanistiche e in matematica, dove la ricerca è spesso eseguita individualmente), può essere prevista unicamente la presenza del PI.
4. I principi guida del programma SIR sono:
5. Agli effetti del presente bando, si intendono:
Articolo 2
Il "Principal Investigator" (PI)
1. Il PI deve avere conseguito il suo primo dottorato di ricerca (o specializzazione di area medica, in assenza di dottorato) non prima di 6 anni rispetto alla data del presente bando, e non deve avere già compiuto 40 anni alla data del presente bando.
2. Deroghe a tale limite sono consentite in caso di interruzioni di carriera adeguatamente documentate, verificatesi entro il limite di cui al comma 1. Sotto questo profilo sono ammissibili: a) le interruzioni per maternità (il tempo limite previsto per il conseguimento del primo dottorato di ricerca è incrementato di 18 mesi per ogni figlio nato prima o dopo il conseguimento del dottorato); b) le interruzioni per paternità (il tempo limite previsto per il conseguimento del primo dottorato di ricerca è incrementato della quantità effettiva di congedo di paternità preso per ogni figlio nato prima o dopo il conseguimento del dottorato); c) le malattie di lunga durata (oltre 90 giorni), la formazione clinica o il servizio nazionale (il tempo limite previsto per il conseguimento del primo dottorato di ricerca è incrementato dell'entità effettiva dei congedi per ogni evento che si è verificato dopo il conseguimento del dottorato).
3. Il tempo trascorso dal conseguimento del primo dottorato o della specializzazione di area medica, pur sommando tutte le possibili deroghe di cui al precedente comma, non deve in nessun caso superare i nove anni.
4. Per l'ammissibilità alla partecipazione al bando, oltre al requisito temporale, il PI, al fine di evidenziare la propria capacità di condurre una ricerca in maniera indipendente deve aver già prodotto, alla data del bando, almeno una pubblicazione, tra gli autori della quale non figuri il relatore della tesi di dottorato o di specializzazione medica. Ai fini della valutazione della qualità scientifica, i candidati devono inoltre dimostrare una promettente storia personale di realizzazioni appropriate per il loro campo di ricerca e per la fase della loro carriera, sia attraverso pubblicazioni significative (in particolare come autore principale) in riviste scientifiche peer-reviewed del loro campo, sia attraverso la partecipazione come relatori a conferenze internazionali, sia attraverso la detenzione di brevetti o il conseguimento di premi, ecc .
5. Ogni PI può presentare una sola proposta nel presente bando e non può figurare tra i partecipanti inseriti in altri gruppi di ricerca del presente bando; nessun responsabile, nazionale o locale, di un progetto finanziato in precedenti bandi MIUR destinati ai giovani ricercatori può presentare una proposta nel presente bando, a meno che il progetto non sia terminato da almeno un anno rispetto alla data del bando. Analogamente, nessun PI titolare di un progetto finanziato col presente bando potrà presentare una nuova proposta in un successivo bando, a meno che il progetto non sia terminato da almeno un anno. Infine, nessun componente dei Comitati di Selezione (CdS) di cui al successivo articolo 7 potrà presentare la propria candidatura nei 24 mesi successivi alla data di scadenza del presente bando.
Articolo 3
L' "host institution"
1. L' "host institution" presso la quale il PI si impegna a svolgere il progetto di ricerca deve essere un'università o un ente pubblico di ricerca afferente al MIUR. L'"host institution" è l'unico soggetto giuridico di riferimento per il Ministero. Tuttavia, se conferiscono un valore scientifico aggiunto al progetto, alcuni componenti del gruppo di ricerca possono appartenere anche a soggetti giuridici diversi (tra i quali enti o centri di ricerca anche privati e/o laboratori industriali di ricerca), che possono avere sede anche al di fuori del territorio nazionale o dell'Unione Europea e ai quali, per il tramite dell'host institution, possono essere riconosciute le spese sostenute come commessa di ricerca (allegato 4), comunque di entità non maggioritaria. E' peraltro da precisare che il progetto di ricerca deve essere realizzato principalmente sul territorio italiano, anche se ciò non esclude la possibilità che alcune attività (ad esempio, ricerca sul campo) si svolgano all'estero, nel caso in cui ciò sia necessario per conseguire gli obiettivi scientifici del progetto.
2. Ogni host institution deve rispettare l'indipendenza del PI e non deve in alcun modo vincolare la ricerca alla strategia dell'host institution stessa, garantendo in particolare che il PI:
3. L' "host institution" deve inoltre impegnarsi alla stipula di apposito contratto con i PI, nel caso in cui siano ammessi a finanziamento, ove questi non siano già dipendenti della stessa a tempo indeterminato come ricercatori o docenti.
Articolo 4
Ambito scientifico delle proposte
1. I progetti possono affrontare tematiche relative a qualsiasi settore della ricerca nell'ambito dei tre macrosettori di ricerca come determinati dall'ERC (LS - Scienze della vita; PE - Scienze fisiche e ingegneria; SH - Scienze umanistiche e sociali). E' favorevolmente considerata la presentazione di proposte relative a:
Articolo 5
Finanziamento dei progetti
1. I progetti del presente bando possono prevedere un costo massimo di euro 1.000.000 per un periodo massimo di 3 anni (pro rata per progetti di durata inferiore), con ripartizione del budget disponibile (pari ad Euro 47.215.612) secondo le seguenti percentuali:
2. Il finanziamento viene assegnato all'host institution, che deve garantire condizioni adeguate perché il PI possa dirigere autonomamente la ricerca e gestire il proprio finanziamento per la durata del progetto, con apposito atto di impegno a firma del legale rappresentante o persona delegata (allegato 3).
3. Il costo congruo ed il conseguente finanziamento (calcolato secondo le regole di cui all'allegato 4) sono determinati, sulla base delle esigenze del progetto, dal competente CdS.
4. I CdS possono anche suggerire una modifica della articolazione economica del progetto, ma il PI ha la libertà di modificare tale articolazione nel corso del progetto.
5. I costi ammissibili e i criteri di determinazione dei
contributi sono descritti nell'allegato 4.
Tutti i costi del progetto sono coperti dal finanziamento MIUR,
tranne quelli relativi al personale dipendente a tempo
indeterminato dell'host institution. E' ammissibile che, per
attività aggiuntive rispetto al progetto, dichiarate esplicitamente
nel progetto stesso, alcuni costi (da indicare anche in sede di
rendicontazione) siano coperti da finanziamenti di terzi. Tali
attività non debbono tuttavia risultare prevalenti rispetto alle
attività i cui costi sono a carico del MIUR o dell'host
institution.
Articolo 6
Preparazione e presentazione della domanda
1. La domanda è presentata dal PI, che ha la responsabilità
scientifica del progetto, in collaborazione con e per conto
dell'host institution (che è il soggetto giuridico proponente),
entro le ore 14 del 13 marzo 2014, esclusivamente attraverso
procedure web-based. Sul sito http://sir.miur.it/
sono rese disponibili, in tempo
utile, oltre alla modulistica, tutti gli allegati al presente bando
e le informazioni necessarie per la presentazione delle
domande.
2. Ogni domanda, redatta in lingua inglese, prevede le seguenti tre componenti distinte:
3. Il form amministrativo (parte A) si compone di tre parti:
In particolare, il modulo A1 fornisce sintetiche informazioni in merito alla proposta di ricerca, l'indicazione del settore ERC in cui si colloca la ricerca, attraverso un apposito menu a tendina (allegato 1), uno o più sottosettori ERC, ed una o più parole chiave. Il modulo fornisce altresì sintetiche informazioni sul PI (data di conseguimento del dottorato di ricerca o di specializzazione di area medica, nome del relatore della tesi di dottorato o di specializzazione di area medica). Il PI deve anche indicare una sua pubblicazione senza la partecipazione del relatore stesso e dichiarare se intende avvalersi di deroghe al periodo di ammissibilità e l'entità del periodo richiesto.
4 . La proposta di ricerca (parte B) si compone di due parti:
Nella parte B1, il PI deve indicare se esistano questioni etiche
o questioni rilevanti per la sicurezza, da specificare con maggior
dettaglio nella documentazione di supporto (allegato 2).
5. La documentazione di supporto (parte C), comprende le seguenti
copie scannerizzate, in formato pdf:
Per tutte le autocertificazioni, in caso di ammissione a finanziamento, il MIUR procede alla verifica di quanto dichiarato, anche richiedendo, ove necessario, adeguate prove documentali, e in caso di accertata mendace dichiarazione, ferme restando le responsabilità civili e penali, provvede a decretare la decadenza dal finanziamento.
6. Proposte incomplete (assenza o incompletezza di parti o sezioni della proposta) non sono considerate ammissibili e non vengono avviate a valutazione.
7. Fino alla scadenza fissata per la presentazione è possibile modificare una proposta non ancora chiusa definitivamente. Nessun materiale può essere presentato dopo la data di scadenza per la presentazione.
Articolo 7
Valutazione e selezione delle proposte
1. La valutazione è effettuata da tre CdS, uno per ciascuno dei tre macrosettori di ricerca ERC:
2. Ogni CdS è nominato dal MIUR e formato, per ciascun macrosettore, da un "chair" e da 2 componenti, designati dal CNGR all'interno di una rosa di 9 nominativi proposta dal consiglio scientifico dell'ERC nell'ambito della comunità scientifica internazionale di riferimento. Per la valutazione dei progetti i CDS si avvalgono di revisori esterni anonimi (in numero di tre per ogni progetto) che operano in maniera indipendente scelti nell'ambito della comunità scientifica internazionale di riferimento. I componenti dei CdS restano anonimi fino alla conclusione della selezione. I componenti dei CDS e i revisori esterni anonimi, prima dell'accettazione dell'incarico, debbono rilasciare una dichiarazione d'impegno relativa al rispetto di principi deontologici, di riservatezza e di assenza di incompatibilità.
3. Alla chiusura di ogni domanda, il sistema CINECA effettua un controllo formale della regolarità ed ammissibilità delle proposte. In particolare, per soddisfare tutti i criteri di ammissibilità, ogni proposta:
4. La verifica sostanziale delle dichiarazioni dell'host
institution e del PI è effettuata a posteriori, per i soli progetti
ammessi a finanziamento, ed è a cura dell'Ufficio V della Direzione
Generale per il Coordinamento e Sviluppo della ricerca, che
assicura altresì le funzioni di segreteria dei CdS.
5. L'assegnazione delle proposte ai vari CdS si basa sulle
indicazioni (settore ERC principale) fornite dal richiedente, fermo
restando che il PI può anche indicare (oltre al settore ERC
principale) un settore ERC secondario. In tal caso il CdS
principale può richiedere valutazioni supplementari a idonei membri
di un altro CdS, o selezionare nella terna di revisori esterni un
revisore competente nel settore secondario. E' comunque
responsabilità del PI scegliere il settore e il sottosettore ERC
più rilevante.
6. L'alta qualità del PI e del progetto di ricerca è l'unico
criterio di valutazione.
La valutazione si svolge in due fasi (allegato 5), secondo le usuali prassi della peer review:
Al termine della fase 1, le proposte sono classificate dai CdS sulla base dei giudizi che hanno ricevuto e dell'apprezzamento generale dei loro punti di forza e di debolezza, secondo i seguenti tre livelli:
I candidati prendono visione della relazione di valutazione sul
sito http://sir.miur.it/ e sono informati dal MIUR circa la
collocazione della loro proposta nell'ambito dei livelli di
giudizio sopra indicati.
7. Nella fase 2, parallelamente allo svolgimento dei lavori di
valutazione, il CdS avvia una verifica (revisione etica),
attraverso un apposito gruppo di lavoro composto da almeno tre
esperti, interni o esterni allo stesso CdS e da esso stesso
designati. Il gruppo di lavoro, al termine della verifica, si
pronuncia sulla opportunità di procedere all'eventuale
finanziamento dei progetti esaminati. L' obiettivo della revisione
etica è di garantire che non sia supportata la ricerca contraria ai
principi etici fondamentali.
Inoltre, sempre parallelamente allo svolgimento dei lavori di
valutazione, il CdS avvia una verifica relativa ad eventuali
problemi di sicurezza, attraverso un apposito gruppo di lavoro
composto da almeno tre esperti, interni o esterni allo stesso CdS e
da esso stesso designati. Il gruppo di lavoro, al termine della
verifica, si pronuncia sulla opportunità di procedere all'eventuale
finanziamento dei progetti esaminati. L' obiettivo della procedura
di controllo di sicurezza è di garantire che non sia supportata la
ricerca in contrasto con la sicurezza nazionale e comunitaria.
8. Al termine della fase 2, le proposte sono classificate dai CdS sulla base dei giudizi che hanno ricevuto e dell'apprezzamento generale dei loro punti di forza e di debolezza, secondo i seguenti tre livelli:
I candidati prendono visione della relazione di valutazione sul sito http://sir.miur.it/, e sono informati dal MIUR circa la collocazione della loro proposta nell'ambito dei livelli di giudizio sopra indicati.
9. Alla fine della fase 2 i PI classificati al livello A (e, in
caso di possibile residua disponibilità dei fondi, anche i PI
classificati al livello B) sono invitati per un colloquio presso la
sede del MIUR, al fine di presentare il loro progetto al CdS. Le
interviste, volte alla valutazione dell'attitudine del PI a gestire
autonomamente il progetto di ricerca, durano circa 30 minuti in
totale. La prima parte è dedicata ad una presentazione del progetto
di ricerca da parte del PI. Il tempo rimanente è dedicato ad una
sessione di domande e risposte.
I PI che, per ragioni obiettive e dimostrabili (gravidanza,
immobilità a causa di malattia, ricerca sul campo, residenza
stabile all'estero), sono impossibilitati a partecipare ai colloqui
presso la sede del MIUR, possono intervenire in video-conferenza o
in tele -conferenza. Una volta invitati per il colloquio, tuttavia,
i candidati debbono comunicare al MIUR, almeno 5 giorni prima del
colloquio, la necessità di ricorrere a una delle due opzioni
alternative alla presenza in sede.
10. Conclusi tutti i colloqui ogni CdS procede alla conferma o alla modifica del livello assegnato ed all'esame del budget richiesto da ogni progetto proposto per il finanziamento e, se del caso, propone i necessari o opportuni adeguamenti, argomentando dettagliatamente le motivazioni.
11. Al termine dei lavori di tutti i CdS il MIUR, con proprio decreto, rende note le graduatorie finali dei progetti definite dai rispettivi CdS (una per macrosettore ERC) e decreta il finanziamento dei progetti, nei limiti del budget disponibile.
12. Dopo la pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, ogni PI può prendere visione, sul sito http://sir.miur.it/, anche delle schede di valutazione relative al colloquio.
13. Una eventuale richiesta di riesame dei giudizi può essere avanzata dal PI solo ed esclusivamente nel caso in cui vi sia una chiara evidenza di macroscopici errori (ad esempio, errati riferimenti al contenuto del progetto o evidente incoerenza interna del giudizio stesso). In tutti gli altri casi, il PI può far valere gli strumenti di tutela giudiziaria previsti dall'ordinamento.
Articolo 8
L'approvazione del progetto, la gestione e il pagamento
1. Le comunicazioni ufficiali e i feedback al PI e all'host
institution sono effettuati sul sito dedicato al bando
(http://sir.miur.it/).
2. La data di avvio ufficiale dei progetti è fissata al 90° giorno dopo l'emanazione del decreto di ammissione al finanziamento.
3 . Le varianti alla sola articolazione economica del progetto non sono soggette ad approvazione preventiva da parte del MIUR; le varianti scientifiche relative alla modifica degli obiettivi del progetto sono consentite soltanto previa approvazione del MIUR.
4. Nel caso di trasferimento del PI, in fase di esecuzione del progetto, dalla "host institution" ad altro ateneo o ente pubblico di ricerca nazionale, il regolare svolgimento del progetto deve essere garantito attraverso la stipula di apposita convenzione che regoli i rapporti tra la "host institution" originaria e quella di nuova destinazione del PI, con particolare riferimento all'uso delle attrezzature già acquistate e inventariate presso la "host institution" originaria ed alla prosecuzione (sotto la guida del PI) dell'attività dell'eventuale personale a tempo determinato già contrattualizzato dalla "host institution" originaria per lo svolgimento del progetto. In ogni caso il trasferimento del progetto può avvenire solo previa approvazione del MIUR.
5. Entro tre mesi dalla scadenza di metà progetto, il MIUR procede alla convocazione dei PI finanziati, per lo svolgimento di nuove audizioni, per un confronto scientifico sull'avanzamento del progetto e sul grado di raggiungimento dei risultati previsti. Le audizioni sono tenute dagli stessi CdS responsabili delle valutazioni; eventuali sostituzioni di componenti non più disponibili sono disposte dal MIUR almeno un mese prima dello svolgimento delle audizioni. Qualora il CdS ritenga totalmente insoddisfacente l'avanzamento scientifico del progetto, il MIUR può procedere alla revoca del contributo, e il PI non può presentare proposte su bandi MIUR per i successivi 24 mesi.
6. Per tutte le pubblicazioni e i prodotti scientifici realizzati nell'ambito del progetto di ricerca, il PI e gli eventuali altri componenti del gruppo di ricerca sono tenuti ad indicare di aver usufruito di un finanziamento nell'ambito del presente bando.
7. La rendicontazione contabile è effettuata dal PI nel rispetto del "criterio di cassa" e mediante apposita procedura telematica, entro 60 giorni dalla conclusione del progetto. Per la necessaria attestazione di conformità alle norme di legge e regolamentari e alle disposizioni e procedure amministrative, ogni rendicontazione è altresì assoggettata ad appositi audit interni centrali da parte di idonee strutture delle "host institution". Il MIUR procede, a campione, agli accertamenti finali di spesa, mediante verifica documentale delle rendicontazioni e controlli in sito sugli audit interni centrali, secondo modalità e procedure stabilite nel decreto di ammissione al finanziamento. In ogni caso deve essere assicurato il criterio dell'adeguatezza del campione (non meno del 10% dei progetti finanziati per un importo almeno pari al 10% del finanziamento ministeriale).
8. In particolare, l'accertamento da parte del MIUR di violazioni di norme di legge e/o regolamentari sulle singole rendicontazioni, o l'esistenza di casi di plagio e/o manipolazione e/o travisamento dei dati, ferme restando le responsabilità civili e penali, comporta l'esclusione del progetto dal bando, la revoca del finanziamento (se già concesso) e l'automatica esclusione del PI dai successivi bandi MIUR per un periodo di cinque anni dalla data dell'accertamento.
9. Il contributo per la realizzazione dei progetti è erogato in unica soluzione anticipata direttamente alle "host institution". Eventuali importi oggetto di recupero nei confronti delle "host institution" potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare alle stesse anche in base ad altro titolo.
10. Entro 90 giorni dalla conclusione del progetto, il PI redige una relazione scientifica conclusiva sullo svolgimento delle attività e sui risultati di ricerca ottenuti o prevedibili, con allegato elenco delle pubblicazioni relative al progetto che riportino come primo nome (o come autore corrispondente) quello del PI e la trasmette con modalità telematica al Ministero.
11.La relazione deve contenere altresì l'elenco dettagliato delle pubblicazioni e degli altri prodotti scientifici realizzati nell'ambito del progetto di ricerca con l'indicazione di provenienza del finanziamento.
12. Nel rispetto delle vigenti normative in materia di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la valutazione ex-post dei prodotti delle ricerche è di competenza dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca (ANVUR), che la eserciterà secondo tempi, forme e modalità da essa stessa determinati.
Articolo 9
Open access
1. Ciascun PI deve garantire l'accesso aperto (accesso gratuito on-line per qualsiasi utente) a tutte le pubblicazioni scientifiche 'peer-reviewed' relative ai risultati ottenuti nell'ambito del progetto. In particolare, il PI deve:
2. Quanto sopra indicato rispetto alla pubblicazione dei dati della ricerca non modifica eventuali obblighi di riservatezza, nonché obblighi relativi alla tutela dei dati personali, ognuno dei quali resta impregiudicato.
3. Come eccezione, i PI sono altresì esentati da assicurare l'accesso aperto a parti specifiche dei propri dati di ricerca, se l'accesso aperto a tali dati dovesse compromettere il raggiungimento del principale obiettivo della ricerca stessa. In tal caso il PI dovrà depositare nell'archivio, a fianco della pubblicazione, anche una nota a suo nome che espliciti i motivi alla base della mancata messa a disposizione di parti dei dati della ricerca.
Articolo 10
Copertura finanziaria e altre disposizioni
1. Per le finalità indicate all'art.1, il MIUR cofinanzia il programma SIR, nel limite massimo complessivo di € 47.215.612.
2. Le procedure del presente bando sono curate dalla Direzione Generale per il coordinamento e lo sviluppo della Ricerca - Ufficio V.
3. Responsabile del procedimento è l'Ing. Mauro Massulli -Dirigente dell'Ufficio V della Direzione Generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca.
4. Chiarimenti e informazioni possono essere richiesti agli Uffici ricerca di università ed enti, nonché alla Direzione Generale per il coordinamento e lo sviluppo della Ricerca, Ufficio V.
5. Gli effetti del presente decreto sono soggetti alle positive verifiche degli organi di controllo, previste dalle vigenti disposizioni.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Emanuele Fidora
Call for proposals (english version)
Allegati:
Annex 1. ERC
domains;
Annex 2. Ethics and
security;
Annex 3. Impegno dell'istituto
ospitante;
Annex 4. Costi ammissibili
(IT) - Eligible costs
(EN)
Annex 5. Procedure e
criteri di valutazione (IT) -
Evaluation procedures and criteria (EN)
Annex 6. Application
forms;
Annex 7. Riferimenti normativi
utili.