Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Direttoriale 23 gennaio 2014 n. 197

Bando relativo al programma SIR (Scientific Independence of young Researchers) 2014

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Università. l'Afam e la Ricerca

DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

VISTO il Decreto-Legge n. 85, del 16 maggio 2008, convertito con modificazione dalla legge n.121 del 14 luglio 2008, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR);
VISTO l'art. 1 comma 870 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (L.F. 2007) che istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero il Fondo per gli Investimenti della Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST);
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 - Suppl. Ordinario n. 11;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 115 del 19 febbraio 2013 recante: "Modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli Investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134."
VISTO il D.M. n. 1049 del 19 dicembre 2013, emanato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, attualmente in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, con il quale sono stati destinati, tra l'altro, € 47.215.612 a valere sulle risorse del FIRST (al netto dei costi relativi alle attività di valutazione e monitoraggio) per il finanziamento di specifici interventi a favore di giovani ricercatori presso le università e gli enti di ricerca pubblici afferenti al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
RITENUTA l'opportunità di avviare interventi che favoriscano altresì l'indipendenza dei giovani ricercatori all'interno delle istituzioni pubbliche;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 maggio 2001 e successive modifiche e integrazioni;

D E C R E T A

Articolo 1
Oggetto e definizioni

1. Il programma SIR (Scientific Independence of young Researchers) è destinato a sostenere i giovani ricercatori nella fase di avvio della propria attività di ricerca indipendente.

2. Il programma consiste nel finanziamento di progetti di ricerca svolti da gruppi di ricerca indipendenti e di elevata qualità scientifica, sotto il coordinamento scientifico di un Principal Investigator (PI), italiano o straniero, residente in Italia o proveniente dall'estero, che abbia conseguito il dottorato di ricerca (o la specializzazione di area medica, in assenza di dottorato) da non più di sei anni.

3. La costituzione del gruppo di ricerca è flessibile: a seconda della natura del progetto, il gruppo di ricerca può essere costituito da ricercatori della stessa organizzazione ospite, può coinvolgere anche ricercatori provenienti da altre organizzazioni (italiane o straniere); in particolare in alcuni campi di ricerca (ad esempio nelle discipline umanistiche e in matematica, dove la ricerca è spesso eseguita individualmente), può essere prevista unicamente la presenza del PI.

4. I principi guida del programma SIR sono:

  • - l'alta qualità scientifica (unico criterio di valutazione);
  • - la finanziabilità di progetti relativi a qualsiasi campo di ricerca;
  • - un supporto finanziario adeguato, in grado di attrarre i migliori ricercatori;
  • - l'attrattività del finanziamento anche nei riguardi dell'istituzione ospitante, con un incentivo del 10% del costo del progetto destinato alla stessa istituzione, nel caso in cui il PI non sia già un suo dipendente a tempo indeterminato;
  • - la garanzia dell'indipendenza del PI, fornita dall'istituzione ospitante, sia dal punto di vista scientifico (offerta di un ambiente di ricerca idoneo per realizzare autonomamente il progetto) sia dal punto di vista amministrativo (autonoma gestione del finanziamento);
  • - l'ammissibilità, quali PI, di ricercatori il cui primo dottorato sia stato conseguito non prima di sei anni rispetto alla data del presente bando, o, in assenza del dottorato, la cui prima specializzazione di area medica sia stata conseguita non prima di sei anni rispetto alla data del presente bando; per data di conseguimento del dottorato (o della specializzazione di area medica) s'intende la data di discussione della relativa tesi.

 

5. Agli effetti del presente bando, si intendono:

  • - per Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR);
  • - per CNGR il Comitato Nazionale dei garanti della Ricerca, di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
  • - per CdS i Comitati di Selezione di cui all'articolo 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come modificato dall'art. 63 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134;
  • - per ateneo/università, tutte le università e le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale;
  • - per Enti di Ricerca, tutti gli Enti pubblici di Ricerca vigilati dal Ministero;
  • - per coordinatore scientifico (o "principal investigator" - PI), il giovane ricercatore, avente il compito di coordinare le attività di progetto, assumendone le relative responsabilità scientifiche;
  • - per università o ente ospitante ("host institution"), l'università o l'ente pubblico di ricerca afferente al MIUR presso il quale il PI si impegna a svolgere il progetto di ricerca;
  • - per organismi di ricerca, tutti gli altri soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, le cui finalità principali consistano nello svolgere anche attività di ricerca e nel diffonderne i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie e i cui eventuali utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento;
  • - per CINECA il Consorzio Interuniversitario CINECA, che cura la gestione dei sistemi informatici per la valutazione scientifica dei progetti di ricerca.

 

 

Articolo 2
Il "Principal Investigator" (PI)


1. Il PI deve avere conseguito il suo primo dottorato di ricerca (o specializzazione di area medica, in assenza di dottorato) non prima di 6 anni rispetto alla data del presente bando, e non deve avere già compiuto 40 anni alla data del presente bando.

2. Deroghe a tale limite sono consentite in caso di interruzioni di carriera adeguatamente documentate, verificatesi entro il limite di cui al comma 1. Sotto questo profilo sono ammissibili: a) le interruzioni per maternità (il tempo limite previsto per il conseguimento del primo dottorato di ricerca è incrementato di 18 mesi per ogni figlio nato prima o dopo il conseguimento del dottorato); b) le interruzioni per paternità (il tempo limite previsto per il conseguimento del primo dottorato di ricerca è incrementato della quantità effettiva di congedo di paternità preso per ogni figlio nato prima o dopo il conseguimento del dottorato); c) le malattie di lunga durata (oltre 90 giorni), la formazione clinica o il servizio nazionale (il tempo limite previsto per il conseguimento del primo dottorato di ricerca è incrementato dell'entità effettiva dei congedi per ogni evento che si è verificato dopo il conseguimento del dottorato).

3. Il tempo trascorso dal conseguimento del primo dottorato o della specializzazione di area medica, pur sommando tutte le possibili deroghe di cui al precedente comma, non deve in nessun caso superare i nove anni.

4. Per l'ammissibilità alla partecipazione al bando, oltre al requisito temporale, il PI, al fine di evidenziare la propria capacità di condurre una ricerca in maniera indipendente deve aver già prodotto, alla data del bando, almeno una pubblicazione, tra gli autori della quale non figuri il relatore della tesi di dottorato o di specializzazione medica. Ai fini della valutazione della qualità scientifica, i candidati devono inoltre dimostrare una promettente storia personale di realizzazioni appropriate per il loro campo di ricerca e per la fase della loro carriera, sia attraverso pubblicazioni significative (in particolare come autore principale) in riviste scientifiche peer-reviewed del loro campo, sia attraverso la partecipazione come relatori a conferenze internazionali, sia attraverso la detenzione di brevetti o il conseguimento di premi, ecc .

5. Ogni PI può presentare una sola proposta nel presente bando e non può figurare tra i partecipanti inseriti in altri gruppi di ricerca del presente bando; nessun responsabile, nazionale o locale, di un progetto finanziato in precedenti bandi MIUR destinati ai giovani ricercatori può presentare una proposta nel presente bando, a meno che il progetto non sia terminato da almeno un anno rispetto alla data del bando. Analogamente, nessun PI titolare di un progetto finanziato col presente bando potrà presentare una nuova proposta in un successivo bando, a meno che il progetto non sia terminato da almeno un anno. Infine, nessun componente dei Comitati di Selezione (CdS) di cui al successivo articolo 7 potrà presentare la propria candidatura nei 24 mesi successivi alla data di scadenza del presente bando.

Articolo 3
L' "host institution"

1. L' "host institution" presso la quale il PI si impegna a svolgere il progetto di ricerca deve essere un'università o un ente pubblico di ricerca afferente al MIUR. L'"host institution" è l'unico soggetto giuridico di riferimento per il Ministero. Tuttavia, se conferiscono un valore scientifico aggiunto al progetto, alcuni componenti del gruppo di ricerca possono appartenere anche a soggetti giuridici diversi (tra i quali enti o centri di ricerca anche privati e/o laboratori industriali di ricerca), che possono avere sede anche al di fuori del territorio nazionale o dell'Unione Europea e ai quali, per il tramite dell'host institution, possono essere riconosciute le spese sostenute come commessa di ricerca (allegato 4), comunque di entità non maggioritaria. E' peraltro da precisare che il progetto di ricerca deve essere realizzato principalmente sul territorio italiano, anche se ciò non esclude la possibilità che alcune attività (ad esempio, ricerca sul campo) si svolgano all'estero, nel caso in cui ciò sia necessario per conseguire gli obiettivi scientifici del progetto.

2. Ogni host institution deve rispettare l'indipendenza del PI e non deve in alcun modo vincolare la ricerca alla strategia dell'host institution stessa, garantendo in particolare che il PI:

  • - proponga il finanziamento del progetto di ricerca nella totale indipendenza;
  • - gestisca la ricerca e il finanziamento e prenda le opportune decisioni di allocazione delle risorse;
  • - pubblichi in modo indipendente come autore senior comprendendo come coautori solo coloro che hanno contribuito in modo sostanziale al progetto;
  • - coordini il lavoro dei membri del gruppo di ricerca, anche nel caso di studenti e dottorandi;
  • - abbia accesso a strutture e spazi adeguati per lo svolgimento della ricerca.

 

3. L' "host institution" deve inoltre impegnarsi alla stipula di apposito contratto con i PI, nel caso in cui siano ammessi a finanziamento, ove questi non siano già dipendenti della stessa a tempo indeterminato come ricercatori o docenti.

Articolo 4
Ambito scientifico delle proposte

1. I progetti possono affrontare tematiche relative a qualsiasi settore della ricerca nell'ambito dei tre macrosettori di ricerca come determinati dall'ERC (LS - Scienze della vita; PE - Scienze fisiche e ingegneria; SH - Scienze umanistiche e sociali). E' favorevolmente considerata la presentazione di proposte relative a:

  • - progetti di natura interdisciplinare che attraversano i confini tra i diversi ambiti di ricerca;
  • - progetti pionieristici, che affrontano campi di ricerca nuovi ed emergenti;
  • - progetti che introducono approcci innovativi non convenzionali e/o invenzioni scientifiche.

 

Articolo 5
Finanziamento dei progetti

1. I progetti del presente bando possono prevedere un costo massimo di euro 1.000.000 per un periodo massimo di 3 anni (pro rata per progetti di durata inferiore), con ripartizione del budget disponibile (pari ad Euro 47.215.612) secondo le seguenti percentuali:

  • - LS - Scienze della vita: 40 %;
  • - PE - Scienze fisiche e Ingegneria: 40%;
  • - SH - Scienze umanistiche e sociali: 20 %.

2. Il finanziamento viene assegnato all'host institution, che deve garantire condizioni adeguate perché il PI possa dirigere autonomamente la ricerca e gestire il proprio finanziamento per la durata del progetto, con apposito atto di impegno a firma del legale rappresentante o persona delegata (allegato 3).

3. Il costo congruo ed il conseguente finanziamento (calcolato secondo le regole di cui all'allegato 4) sono determinati, sulla base delle esigenze del progetto, dal competente CdS.

4. I CdS possono anche suggerire una modifica della articolazione economica del progetto, ma il PI ha la libertà di modificare tale articolazione nel corso del progetto.

5. I costi ammissibili e i criteri di determinazione dei contributi sono descritti nell'allegato 4.
Tutti i costi del progetto sono coperti dal finanziamento MIUR, tranne quelli relativi al personale dipendente a tempo indeterminato dell'host institution. E' ammissibile che, per attività aggiuntive rispetto al progetto, dichiarate esplicitamente nel progetto stesso, alcuni costi (da indicare anche in sede di rendicontazione) siano coperti da finanziamenti di terzi. Tali attività non debbono tuttavia risultare prevalenti rispetto alle attività i cui costi sono a carico del MIUR o dell'host institution.

Articolo 6
Preparazione e presentazione della domanda

1. La domanda è presentata dal PI, che ha la responsabilità scientifica del progetto, in collaborazione con e per conto dell'host institution (che è il soggetto giuridico proponente), entro le ore 14 del 13 marzo 2014, esclusivamente attraverso procedure web-based. Sul sito http://sir.miur.it/ sono rese disponibili, in tempo utile, oltre alla modulistica, tutti gli allegati al presente bando e le informazioni necessarie per la presentazione delle domande.

2. Ogni domanda, redatta in lingua inglese, prevede le seguenti tre componenti distinte:

  • a) Il form amministrativo (parte A )
  • b) La proposta di ricerca (parte B )
  • c) La documentazione di supporto (parte C)

 

3. Il form amministrativo (parte A) si compone di tre parti:

  • - Parte A1: fornisce una sintetica descrizione della proposta e del PI;
  • - Parte A2: riguarda l'host institution;
  • - Parte A3: riguarda gli aspetti economici.

In particolare, il modulo A1 fornisce sintetiche informazioni in merito alla proposta di ricerca, l'indicazione del settore ERC in cui si colloca la ricerca, attraverso un apposito menu a tendina (allegato 1), uno o più sottosettori ERC, ed una o più parole chiave. Il modulo fornisce altresì sintetiche informazioni sul PI (data di conseguimento del dottorato di ricerca o di specializzazione di area medica, nome del relatore della tesi di dottorato o di specializzazione di area medica). Il PI deve anche indicare una sua pubblicazione senza la partecipazione del relatore stesso e dichiarare se intende avvalersi di deroghe al periodo di ammissibilità e l'entità del periodo richiesto.

4 . La proposta di ricerca (parte B) si compone di due parti:

  • - Parte B1: descrizione dettagliata del progetto contenente gli obiettivi, lo stato dell'arte, la metodologia della proposta, l'impatto previsto, gli aspetti finanziari ed eventuali problemi etici e di sicurezza;
  • - Parte B2: a) curriculum vitae e track-record del PI.

 

Nella parte B1, il PI deve indicare se esistano questioni etiche o questioni rilevanti per la sicurezza, da specificare con maggior dettaglio nella documentazione di supporto (allegato 2).

5. La documentazione di supporto (parte C), comprende le seguenti copie scannerizzate, in formato pdf:

  • - Dichiarazione d'impegno dell' "host institution" sulle condizioni di indipendenza del PI. Questo documento (allegato 3) deve essere firmato, timbrato e datato dal rappresentante legale dell'istituzione o da persona da esso delegata.
  • - Autocertificazione relativa all'inesistenza di questioni etiche, o informazioni esplicative sulle questioni etiche esistenti e come saranno trattate (allegato 2).
  • - Autocertificazione relativa all'inesistenza di questioni sensibili per la sicurezza, o informazioni esplicative su tali problemi e come saranno trattati (allegato 2) .

Per tutte le autocertificazioni, in caso di ammissione a finanziamento, il MIUR procede alla verifica di quanto dichiarato, anche richiedendo, ove necessario, adeguate prove documentali, e in caso di accertata mendace dichiarazione, ferme restando le responsabilità civili e penali, provvede a decretare la decadenza dal finanziamento.

 

6. Proposte incomplete (assenza o incompletezza di parti o sezioni della proposta) non sono considerate ammissibili e non vengono avviate a valutazione.

7. Fino alla scadenza fissata per la presentazione è possibile modificare una proposta non ancora chiusa definitivamente. Nessun materiale può essere presentato dopo la data di scadenza per la presentazione.

Articolo 7
Valutazione e selezione delle proposte

1. La valutazione è effettuata da tre CdS, uno per ciascuno dei tre macrosettori di ricerca ERC:

  • - Scienze della vita (LS);
  • - Scienze fisiche e ingegneria (PE);
  • - Scienze sociali e umanistiche (SH);

 

2. Ogni CdS è nominato dal MIUR e formato, per ciascun macrosettore, da un "chair" e da 2 componenti, designati dal CNGR all'interno di una rosa di 9 nominativi proposta dal consiglio scientifico dell'ERC nell'ambito della comunità scientifica internazionale di riferimento. Per la valutazione dei progetti i CDS si avvalgono di revisori esterni anonimi (in numero di tre per ogni progetto) che operano in maniera indipendente scelti nell'ambito della comunità scientifica internazionale di riferimento. I componenti dei CdS restano anonimi fino alla conclusione della selezione. I componenti dei CDS e i revisori esterni anonimi, prima dell'accettazione dell'incarico, debbono rilasciare una dichiarazione d'impegno relativa al rispetto di principi deontologici, di riservatezza e di assenza di incompatibilità.

3. Alla chiusura di ogni domanda, il sistema CINECA effettua un controllo formale della regolarità ed ammissibilità delle proposte. In particolare, per soddisfare tutti i criteri di ammissibilità, ogni proposta:

  • - deve essere presentata entro il termine ultimo di presentazione;
  • - deve essere completa (cioè tutte le parti o sezioni della proposta debbono essere complete, compresa la documentazione di supporto).

 

4. La verifica sostanziale delle dichiarazioni dell'host institution e del PI è effettuata a posteriori, per i soli progetti ammessi a finanziamento, ed è a cura dell'Ufficio V della Direzione Generale per il Coordinamento e Sviluppo della ricerca, che assicura altresì le funzioni di segreteria dei CdS.

5. L'assegnazione delle proposte ai vari CdS si basa sulle indicazioni (settore ERC principale) fornite dal richiedente, fermo restando che il PI può anche indicare (oltre al settore ERC principale) un settore ERC secondario. In tal caso il CdS principale può richiedere valutazioni supplementari a idonei membri di un altro CdS, o selezionare nella terna di revisori esterni un revisore competente nel settore secondario. E' comunque responsabilità del PI scegliere il settore e il sottosettore ERC più rilevante.

6. L'alta qualità del PI e del progetto di ricerca è l'unico criterio di valutazione.

La valutazione si svolge in due fasi (allegato 5), secondo le usuali prassi della peer review:

  • - Nella fase 1, la proposta è valutata sulla base della sola parte A.1 di cui all'articolo 6, comma 3;
  • - Nella fase 2, invece, è valutata la versione completa dei progetti preselezionati al termine della fase 1.

 

Al termine della fase 1, le proposte sono classificate dai CdS sulla base dei giudizi che hanno ricevuto e dell'apprezzamento generale dei loro punti di forza e di debolezza, secondo i seguenti tre livelli:

  • a. la proposta è di alta qualità ed idonea per passare alla fase 2 della valutazione;
  • b. la proposta è di buona qualità, ma non idonea per passare alla fase 2 della valutazione;
  • c. la proposta non è di qualità sufficiente e non può passare alla fase 2 della valutazione.

I candidati prendono visione della relazione di valutazione sul sito http://sir.miur.it/ e sono informati dal MIUR circa la collocazione della loro proposta nell'ambito dei livelli di giudizio sopra indicati.

7. Nella fase 2, parallelamente allo svolgimento dei lavori di valutazione, il CdS avvia una verifica (revisione etica), attraverso un apposito gruppo di lavoro composto da almeno tre esperti, interni o esterni allo stesso CdS e da esso stesso designati. Il gruppo di lavoro, al termine della verifica, si pronuncia sulla opportunità di procedere all'eventuale finanziamento dei progetti esaminati. L' obiettivo della revisione etica è di garantire che non sia supportata la ricerca contraria ai principi etici fondamentali.
Inoltre, sempre parallelamente allo svolgimento dei lavori di valutazione, il CdS avvia una verifica relativa ad eventuali problemi di sicurezza, attraverso un apposito gruppo di lavoro composto da almeno tre esperti, interni o esterni allo stesso CdS e da esso stesso designati. Il gruppo di lavoro, al termine della verifica, si pronuncia sulla opportunità di procedere all'eventuale finanziamento dei progetti esaminati. L' obiettivo della procedura di controllo di sicurezza è di garantire che non sia supportata la ricerca in contrasto con la sicurezza nazionale e comunitaria.

8. Al termine della fase 2, le proposte sono classificate dai CdS sulla base dei giudizi che hanno ricevuto e dell'apprezzamento generale dei loro punti di forza e di debolezza, secondo i seguenti tre livelli:

  • A. la proposta soddisfa pienamente il criterio di alta qualità e può essere raccomandata per il finanziamento, nei limiti dei fondi disponibili;
  • B. la proposta soddisfa in buona parte il criterio di alta qualità e può essere oggetto di finanziamento, se i fondi disponibili sono ancora sufficienti;
  • C. la proposta non soddisfa il criterio di alta qualità e non può essere considerata per il finanziamento.

 

I candidati prendono visione della relazione di valutazione sul sito http://sir.miur.it/, e sono informati dal MIUR circa la collocazione della loro proposta nell'ambito dei livelli di giudizio sopra indicati.

9. Alla fine della fase 2 i PI classificati al livello A (e, in caso di possibile residua disponibilità dei fondi, anche i PI classificati al livello B) sono invitati per un colloquio presso la sede del MIUR, al fine di presentare il loro progetto al CdS. Le interviste, volte alla valutazione dell'attitudine del PI a gestire autonomamente il progetto di ricerca, durano circa 30 minuti in totale. La prima parte è dedicata ad una presentazione del progetto di ricerca da parte del PI. Il tempo rimanente è dedicato ad una sessione di domande e risposte.
I PI che, per ragioni obiettive e dimostrabili (gravidanza, immobilità a causa di malattia, ricerca sul campo, residenza stabile all'estero), sono impossibilitati a partecipare ai colloqui presso la sede del MIUR, possono intervenire in video-conferenza o in tele -conferenza. Una volta invitati per il colloquio, tuttavia, i candidati debbono comunicare al MIUR, almeno 5 giorni prima del colloquio, la necessità di ricorrere a una delle due opzioni alternative alla presenza in sede.

10. Conclusi tutti i colloqui ogni CdS procede alla conferma o alla modifica del livello assegnato ed all'esame del budget richiesto da ogni progetto proposto per il finanziamento e, se del caso, propone i necessari o opportuni adeguamenti, argomentando dettagliatamente le motivazioni.

11. Al termine dei lavori di tutti i CdS il MIUR, con proprio decreto, rende note le graduatorie finali dei progetti definite dai rispettivi CdS (una per macrosettore ERC) e decreta il finanziamento dei progetti, nei limiti del budget disponibile.

12. Dopo la pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, ogni PI può prendere visione, sul sito http://sir.miur.it/, anche delle schede di valutazione relative al colloquio.

13. Una eventuale richiesta di riesame dei giudizi può essere avanzata dal PI solo ed esclusivamente nel caso in cui vi sia una chiara evidenza di macroscopici errori (ad esempio, errati riferimenti al contenuto del progetto o evidente incoerenza interna del giudizio stesso). In tutti gli altri casi, il PI può far valere gli strumenti di tutela giudiziaria previsti dall'ordinamento.


Articolo 8
L'approvazione del progetto, la gestione e il pagamento

1. Le comunicazioni ufficiali e i feedback al PI e all'host institution sono effettuati sul sito dedicato al bando (http://sir.miur.it/).

2. La data di avvio ufficiale dei progetti è fissata al 90° giorno dopo l'emanazione del decreto di ammissione al finanziamento.

3 . Le varianti alla sola articolazione economica del progetto non sono soggette ad approvazione preventiva da parte del MIUR; le varianti scientifiche relative alla modifica degli obiettivi del progetto sono consentite soltanto previa approvazione del MIUR.

4. Nel caso di trasferimento del PI, in fase di esecuzione del progetto, dalla "host institution" ad altro ateneo o ente pubblico di ricerca nazionale, il regolare svolgimento del progetto deve essere garantito attraverso la stipula di apposita convenzione che regoli i rapporti tra la "host institution" originaria e quella di nuova destinazione del PI, con particolare riferimento all'uso delle attrezzature già acquistate e inventariate presso la "host institution" originaria ed alla prosecuzione (sotto la guida del PI) dell'attività dell'eventuale personale a tempo determinato già contrattualizzato dalla "host institution" originaria per lo svolgimento del progetto. In ogni caso il trasferimento del progetto può avvenire solo previa approvazione del MIUR.

5. Entro tre mesi dalla scadenza di metà progetto, il MIUR procede alla convocazione dei PI finanziati, per lo svolgimento di nuove audizioni, per un confronto scientifico sull'avanzamento del progetto e sul grado di raggiungimento dei risultati previsti. Le audizioni sono tenute dagli stessi CdS responsabili delle valutazioni; eventuali sostituzioni di componenti non più disponibili sono disposte dal MIUR almeno un mese prima dello svolgimento delle audizioni. Qualora il CdS ritenga totalmente insoddisfacente l'avanzamento scientifico del progetto, il MIUR può procedere alla revoca del contributo, e il PI non può presentare proposte su bandi MIUR per i successivi 24 mesi.

6. Per tutte le pubblicazioni e i prodotti scientifici realizzati nell'ambito del progetto di ricerca, il PI e gli eventuali altri componenti del gruppo di ricerca sono tenuti ad indicare di aver usufruito di un finanziamento nell'ambito del presente bando.

7. La rendicontazione contabile è effettuata dal PI nel rispetto del "criterio di cassa" e mediante apposita procedura telematica, entro 60 giorni dalla conclusione del progetto. Per la necessaria attestazione di conformità alle norme di legge e regolamentari e alle disposizioni e procedure amministrative, ogni rendicontazione è altresì assoggettata ad appositi audit interni centrali da parte di idonee strutture delle "host institution". Il MIUR procede, a campione, agli accertamenti finali di spesa, mediante verifica documentale delle rendicontazioni e controlli in sito sugli audit interni centrali, secondo modalità e procedure stabilite nel decreto di ammissione al finanziamento. In ogni caso deve essere assicurato il criterio dell'adeguatezza del campione (non meno del 10% dei progetti finanziati per un importo almeno pari al 10% del finanziamento ministeriale).

8. In particolare, l'accertamento da parte del MIUR di violazioni di norme di legge e/o regolamentari sulle singole rendicontazioni, o l'esistenza di casi di plagio e/o manipolazione e/o travisamento dei dati, ferme restando le responsabilità civili e penali, comporta l'esclusione del progetto dal bando, la revoca del finanziamento (se già concesso) e l'automatica esclusione del PI dai successivi bandi MIUR per un periodo di cinque anni dalla data dell'accertamento.

9. Il contributo per la realizzazione dei progetti è erogato in unica soluzione anticipata direttamente alle "host institution". Eventuali importi oggetto di recupero nei confronti delle "host institution" potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare alle stesse anche in base ad altro titolo.

10. Entro 90 giorni dalla conclusione del progetto, il PI redige una relazione scientifica conclusiva sullo svolgimento delle attività e sui risultati di ricerca ottenuti o prevedibili, con allegato elenco delle pubblicazioni relative al progetto che riportino come primo nome (o come autore corrispondente) quello del PI e la trasmette con modalità telematica al Ministero.

11.La relazione deve contenere altresì l'elenco dettagliato delle pubblicazioni e degli altri prodotti scientifici realizzati nell'ambito del progetto di ricerca con l'indicazione di provenienza del finanziamento.

12. Nel rispetto delle vigenti normative in materia di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la valutazione ex-post dei prodotti delle ricerche è di competenza dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca (ANVUR), che la eserciterà secondo tempi, forme e modalità da essa stessa determinati.

 

Articolo 9
Open access

1. Ciascun PI deve garantire l'accesso aperto (accesso gratuito on-line per qualsiasi utente) a tutte le pubblicazioni scientifiche 'peer-reviewed' relative ai risultati ottenuti nell'ambito del progetto. In particolare, il PI deve:

  • a) il più presto possibile, e al più tardi al momento della pubblicazione dei risultati della ricerca, depositare una copia elettronica elaborabile automaticamente della versione pubblicata o della versione finale accettata per la pubblicazione (dopo la peer-review) in un apposito archivio per pubblicazioni scientifiche. Il PI deve inoltre impegnarsi a depositare i dati necessari per validare i risultati presentati nelle pubblicazioni scientifiche depositate;
  • b) garantire l'accesso aperto alla pubblicazione depositata e ai relativi dati - tramite l'archivio - al più tardi: o al momento della pubblicazione, nel caso in cui l'editore renda disponibile una versione elettronica gratuita, o entro sei mesi dalla pubblicazione (dodici mesi per le pubblicazioni relative alle scienze sociali e umanistiche) in ogni altro caso;
  • c) garantire l'accesso aperto - tramite l'archivio - ai metadati bibliografici che identificano la pubblicazione depositata. I metadati bibliografici devono essere in un formato standard e devono includere tutti i seguenti elementi:
    • - i termini "Accesso Aperto MIUR";
    • - il nome del programma, l'acronimo del progetto e il numero di contratto;
    • -la data di pubblicazione e la durata del periodo di embargo, se applicabile;
    • - un identificatore persistente;
    • - quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legge 8 agosto 2013, n.91 convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n.112 e, in particolare, "una scheda di progetto in cui siano menzionati tutti i soggetti che hanno concorso alla realizzazione degli stessi".

 

2. Quanto sopra indicato rispetto alla pubblicazione dei dati della ricerca non modifica eventuali obblighi di riservatezza, nonché obblighi relativi alla tutela dei dati personali, ognuno dei quali resta impregiudicato.

3. Come eccezione, i PI sono altresì esentati da assicurare l'accesso aperto a parti specifiche dei propri dati di ricerca, se l'accesso aperto a tali dati dovesse compromettere il raggiungimento del principale obiettivo della ricerca stessa. In tal caso il PI dovrà depositare nell'archivio, a fianco della pubblicazione, anche una nota a suo nome che espliciti i motivi alla base della mancata messa a disposizione di parti dei dati della ricerca.

 

Articolo 10
Copertura finanziaria e altre disposizioni

1. Per le finalità indicate all'art.1, il MIUR cofinanzia il programma SIR, nel limite massimo complessivo di € 47.215.612.

2. Le procedure del presente bando sono curate dalla Direzione Generale per il coordinamento e lo sviluppo della Ricerca - Ufficio V.

3. Responsabile del procedimento è l'Ing. Mauro Massulli -Dirigente dell'Ufficio V della Direzione Generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca.

4. Chiarimenti e informazioni possono essere richiesti agli Uffici ricerca di università ed enti, nonché alla Direzione Generale per il coordinamento e lo sviluppo della Ricerca, Ufficio V.

5. Gli effetti del presente decreto sono soggetti alle positive verifiche degli organi di controllo, previste dalle vigenti disposizioni.

 

Roma, 23 gennaio 2014

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Emanuele Fidora